Trattative nazionali - Aggiornamento  

Roma…incontro del 12 novembre 2004

 

In questo incontro è stata ripresa la discussione sul mercato del lavoro alla luce degli adattamenti determinati dal nuovo reticolato legislativo e sulla traccia di quanto già abbozzato dalle Aziende agli inizi del confronto, prima della pausa estiva. Le stesse hanno consegnato alle OO.SS. una formulazione scritta comprensiva dei vari istituti contrattuali in cui si evidenzia:

 

· l’abolizione dell’articolo 1 ( assunzione)

· nello sviluppo dell’articolo 2 ( assunzione a termine), rispetto al quale più ampio è stato l’intervento legislativo [Decreto Legislativo 368/2001] e che costituisce uno dei punti più critici, è stata delineata un’area più dettagliata in merito alle condizioni in presenza delle quali è consentito il ricorso a questo tipo di contratto salvaguardando l’utilizzo di tale contratto nel periodo maggio-ottobre e la durata minima (30 giorni); viene inoltre stabilito un periodo pari a 18 mesi per l’avvio di nuove attività e viene abolita la clausola della sua realizzazione con contratto a tempo parziale per una durata minima di 60 giorni.

Rispetto all’assetto precedente, in questa riscrittura non esistono più le limitazioni di precedenza per l’assunzione di cui all’articolo 1 e le quote di personale da assumere con contratto a tempo determinato (delineate dall’articolo 2).

 

· riguardo all’articolo 3 ( assunzione a tempo parziale), le Aziende hanno espresso delle perplessità sul fatto che debbano esistere ancora delle percentuali di utilizzo di tale personale, nonostante il documento da loro stilato e presentato le ricomprenda. Al punto 4 e 5 vengono previste sia le clausole elastiche (variazione della collocazione temporale della prestazione) che quelle flessibili (variazione in aumento della prestazione stabilendo da parte dell’Azienda un obbligo di preavviso al lavoratore di 3 giorni lavorativi e ferma restando la maggiorazione retributiva del 10%) mentre viene eliminato il diritto di recedibilità da parte del lavoratore decorsi i 5 mesi dalla stipulazione del patto delle clausole elastiche in quanto tale diritto non è più contemplato dalla Legge che regolamenta il lavoro a tempo parziale.

Al punto 6 viene introdotta una modifica sostanziale laddove si scrive che "il lavoratore a tempo parziale non può esimersi dall’effettuare lavoro supplementare salvo il caso di impossibilità, adeguatamente documentata, derivante da un altro rapporto di lavoro a tempo parziale.

Per i punti successivi il quadro rimane invariato tranne che per una possibile apertura riguardante l’ipotesi del pagamento delle ore prestate oltre i limiti quadrimestrali anziché la loro confluenza in Banca Ore.

· per quanto concerne l’articolo 4 (somministrazione di lavoro temporaneo), la riscrittura rimane sostanzialmente identica ma abolisce il punto 1/c ossia il diritto di precedenza per il personale a tempo determinato già impiegato nella stessa mansione e che doveva rappresentare un serbatoio esaurito prima di poter fare ricorso ai lavoratori interinali; inoltre è stato previsto un superamento dell’ 8% come limite dei lavoratori occupati nel periodo maggio-ottobre.

· l’articolo 5 esplica il contratto di lavoro ripartito così come definito dal Decreto Legislativo 276/2003 e che parla, tra l’altro, di risoluzione del rapporto di lavoro per entrambi i lavoratori coinvolti nel caso uno dei due dovesse decidere di recedere.

· gli articoli successivi disciplinano i Contratti di Inserimento (che sostituiscono quelli di formazione e lavoro) e quelli di Lavoro Intermittente trasferendo puntualmente quanto dice il Decreto Legislativo in materia , tranne che per la previsione di una fase di avvio a carattere sperimentale  e per l’introduzione di 2 punti che ne limiterebbero l’utilizzo, vale a dire la verifica che tutti gli altri istituti non siano agibili e al fine di sopperire alle assenze di breve durata.

Le OO.SS. hanno espresso solo una valutazione politica sull’orientamento della trattativa senza entrare nel merito dei vari articoli descritti.

L’impressione è che questo modo di rapportarsi delle Aziende complichi il rinnovo, considerando anche l’impostazione completamente diversa sulla partita del mercato del lavoro presentata dal sindacato in Piattaforma.

Hanno ricordato come questo settore abbia una propria storia consolidata da decenni su istituti contrattuali quali il  Tempo Parziale e il Tempo Determinato, figure per le quali sono sempre state trovate soluzioni che, pur tenendone conto, hanno adattato le previsioni normative alle esigenze del comparto contrariamente alla sovrapposizione piatta realizzata in questo caso dalle Aziende che, di fatto, relegherebbe i lavoratori stagionali ad una situazione di distacco dall’Azienda; ipotizzando di usare la "Somministrazione di Lavoro" come alternativa al lavoratore stagionale verrebbe a cadere quella prospettiva che oggi, per quanto più o meno prossima, questi mantiene.

Secondo la CGIL il Contratto non deve diventare un supermercato delle flessibilità dove ogni Azienda attinge a proprio piacimento, ma uno strumento per limitare la flessibilità stessa e gestirla solo su esigenze reali. Il meccanismo preferenziale deve rimanere quello che privilegia il lavoro a tempo indeterminato con una precisa limitazione delle parti da precarizzare, mentre la destabilizzazione totale del settore non è una strada che il sindacato intende seguire.

I rappresentanti delle Aziende hanno a questo punto fatto presente che, mentre per i rinnovi precedenti si potevano sperimentare forme assolutamente nuove- come successe con la nascita della figura del part-time - senza alcun vincolo normativo, oggi siamo in presenza di un chiaro riferimento legislativo rispetto al quale ci si deve misurare anche se con riguardo a quelle che sono le esigenze specifiche del settore. La Legge Biagi si configura quindi un'altra volta come elemento di grande disagio che difficilmente porterà a soluzioni a breve termine. 

 

Su queste posizioni difficilmente conciliabili l’incontro è stato aggiornato al 26 novembre 2004.

Per la Filt Cgil Milano Mare

Sonia Perotti

(Delegata ai lavori sul rinnovo CCNL)