Trattative nazionali - Aggiornamento  

Roma…incontro del 9 e 10 dicembre 2004

Nell’incontro dei giorni 9 e 10 dicembre, poiché il documento sulla complessa problematica del mercato del lavoro che le OO.SS. intendevano presentare alle controparti aziendali in risposta a quello da queste fornito in data 12 novembre u.s non aveva ancora ricevuto una sintesi ed in attesa di una sua formulazione unitaria che verrà redatta presumibilmente il giorno 15 dicembre, le Aziende hanno presentato una loro bozza di ragionamento (vedasi documentazione allegata) sui seguenti punti:

· orario di lavoro;

· riposo giornaliero e settimanale;

· lavoro straordinario e reperibilità in funzione dei nuovi adeguamenti legislativi.

Le novità in tema di orario di lavoro - articolo 9 - muovono dall’introduzione del concetto di media in correlazione alla durata massima dell'orario di lavoro, con la precisazione dell'arco temporale di 12 mesi  su cui si calcola la durata media di 48 ore settimanali dal 1°gennaio al 31 dicembre 2005; l’adozione di questo unico criterio sia per il personale che svolge la prestazione in turni continui ed avvicendati che per gli FTH dovrebbe facilitare le Aziende che, allo scadere del periodo indicato, devono dare comunicazione alla Direzione Provinciale della Camera del Lavoro del numero dei lavoratori e delle settimane nelle quali si è verificato il superamento di tale durata massima.

Altra esigenza da cui nasce la riformulazione di parte di questi articoli nasce dalla necessità di poter gestire una maggiore flessibilità.

Ulteriore elemento di novità è la possibilità per i lavoratori con turni continui ed avvicendati  di anticipare o posticipare l'inizio della prestazione sino ad un massimo di 3 ore per i turni diurni  ferma restando la durata di 8 ore della prestazione giornaliera e con comunicazione ad inizio mese. Il punto 4 dell'articolo 9 estende quanto vale per la pausa retribuita al personale FTH ed ai turni in cui è in servizio un solo lavoratore, mentre il punto 11 cambia l'attuale programmazione dei riposi per i Full-Time.

In particolare per questo ultimo punto, nelle intenzioni delle Aziende vi è che una parte di questi riposi, fermo restando il loro numero complessivo, dovrebbe diventare flessibile, fino ad un massimo di 3 nell'arco del trimestre e con comunicazione scritta all'inizio del mese; sono esclusi i riposi coincidenti con il sabato e domenica ed i festivi.

Al punto 20 è confermato l'intervallo minimo di 11 ore che deve intercorrere fra la fine di una prestazione e l'inizio della successiva, mentre al punto 24 si ripete quanto già affermato dalle Aziende in merito all'indennità lavori complementari nell'incontro per il rinnovo del 6 e 7 ottobre.

L'articolo 10 introduce, oltre a quello settimanale già previsto, il riposo giornaliero, disciplinato  al punto 4 laddove si parla di diritto alle 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore.

L'articolo 11 sul lavoro straordinario – festivo - notturno introduce una modifica al punto 18 in base alla quale le ore di lavoro straordinario demandate alla Banca Ore, essendosi tramutate in riposi compensativi, non entrano nel computo della durata massima dell'orario di lavoro di 48 ore settimanali, e al punto 20 che include quelle effettuate in trasferta nelle ore di straordinario complessivo per gli autisti ed addetti alla piattaforma idraulica.

Riguardo l'indennità di reperibilità prevista dall’articolo 43 paragrafo f, la modifica interessa il numero di ore per la quale la reperibilità può essere richiesta, che da un massimo di 12 passerebbe ad 8, con un’indennità pari al 9% della retribuzione giornaliera, oppure 12 con un’indennità del 18%.

A questi interventi, mirati ad una logica di potenziamento delle flessibilità, le OO.SS. si riservano di rispondere nell’incontro fissato per il prossimo 21 dicembre c.a.

Per la Filt Cgil Milano Mare

Sonia Perotti (Delegata ai lavori sul rinnovo CCNL)