Decreto Legislativo del Governo n° 626
del 19/09/1994
Gazzetta
Ufficiale Supplemento Ordinario n° 265
del 12/11/1994
Attuazione delle direttive 89/391CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,
90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
TITOLO
I
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.- Campo di
applicazione.
Art. 2. -
Definizioni.
Art. 3. - Misure
generali di tutela.
Art. 4. - Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del
preposto.
Art. 5. - Obblighi dei lavoratori.
Art. 6. - Obblighi
dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori.
Art. 7. - Contratto di appalto o contratto d'opera.
Capo II - SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE.
Art. 8. -
Servizio di prevenzione e protezione.
Art. 9. - Compiti del
servizio di prevenzione e protezione.
Art. 10. -
Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e
protezione dai rischi.
Art. 11. - Riunione
periodica di prevenzione e protezione di rischi.
Capo III - PREVENZIONE INCENDI,
EVACUAZIONE DEI LAVORATORI, PRONTO SOCCORSO.
Art. 12. -
Disposizioni generali.
Art. 13. -
Prevenzione incendi.
Art. 14. - Diritti
dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato.
Art. 15. - Pronto
soccorso.
Capo IV - SORVEGLIANZA SANITARIA.
Art. 16. -
Contenuto della sorveglianza sanitaria.
Art. 17. - Il medico
competente.
Capo V - CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE
DEI LAVORATORI.
Art. 18. -
Rappresentante per la sicurezza.
Art. 19. -
Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza.
Art. 20. - Organismi
paritetici. .
Capo VI - INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI
LAVORATORI.
Art. 21. -
Informazione dei lavoratori.
Art. 22. -
Formazione dei lavoratori.
Capo VII - DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
Art. 23. -
Vigilanza.
Art. 24.-
Informazione, consulenza, assistenza.
Art.
25.
- Coordinamento.
Art. 26. - Commissione consultiva permanente per la prevenzione
degli infortuni e l'igiene del lavoro.
Art. 27 - Comitati
regionali di coordinamento.
Art. 28. -
Adeguamenti al progresso tecnico.
Capo VIII - STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E
DELLE MALATTIE PROFESSIONALI.
Art. 29. -
Statistiche degli infortuni e delle malattie professionali.
TITOLO II - LUOGHI DI LAVORO.
Art. 30. - Definizioni.
Art. 31. - Requisiti di sicurezza e di salute.
Art. 32. - Obblighi
del datore di lavoro.
Art. 33. -
Adeguamenti di norme.
TITOLO
III - USO DELLE ATTREZZATURE DI
LAVORO.
Art. 34. - Definizioni.
Art. 35. - Obblighi
del datore di lavoro.
Art. 36. -
Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro.
Art. 37. - Informazione.
Art. 38. - Formazione ed addestramento.
Art. 39. - Obblighi
dei lavoratori.
TITOLO
IV - USO DEI DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE.
Art. 40. - Definizioni.
Art. 41. - Obbligo
di uso.
Art. 42. - Requisiti
dei DPI.
Art. 43. - Obblighi
del datore di lavoro.
Art. 44. - Obblighi
dei lavoratori.
Art. 45. - Criteri
per l'individuazione e l'uso.
Art. 46. - Norma
transitoria.
TITOLO
V - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI
CARICHI.
Art. 47. - Campo di
applicazione.
Art. 48. - Obblighi
dei datori di lavoro.
Art. 49. - Informazione
e formazione.
TITOLO
VI - USO DI ATTREZZATURE MUNITE DI
VIDEOTERMINALI.
Art. 50. - Campo d
applicazione.
Art. 51. -
Definizioni.
Art. 52. - Obblighi
del datore di lavoro.
Art. 53. -
Organizzazione del lavoro.
Art. 54. -
Svolgimento quotidiano del lavoro.
Art. 55. -
Sorveglianza sanitaria.
Art. 56. -
Informazione e formazione.
Art. 57. -
Consultazione e partecipazione.
Art. 58. -
Adeguamento alle norme.
Art. 59. -
Caratteristiche tecniche.
TITOLO
VII - PROTEZIONE DA AGENTI
CANCEROGENI.
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI.
Art. 60. - Campo
di applicazione.
Art. 61. -
Definizioni.
Capo II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO.
Art. 62. -
Sostituzione e riduzione.
Art. 63. -
Valutazione del rischio.
Art. 64. - Misure
tecniche, organizzative, procedurali.
Art. 65. - Misure igieniche.
Art. 66. -
Informazione e formazione.
Art. 67. -
Esposizione non prevedibile.
Art. 68. -
Operazioni lavorative particolari.
Capo III - SORVEGLIANZA SANITARIA.
Art. 69. -
Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche.
Art. 70. - Registro
di esposizione e cartelle sanitarie.
Art. 71. -
Registrazione dei tumori.
Art. 72. -
Adeguamenti normativi.
TITOLO
VIII - PROTEZIONE DA AGENTI
BIOLOGICI
Capo I
Art. 73. - Campo
di applicazione.
Art. 74. -
Definizioni.
Art. 75. -
Classificazione degli agenti biologici.
Art. 76. -
Comunicazione.
Art. 77. -
Autorizzazione.
Capo II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO.
Art. 78. -
Valutazione del rischio.
Art. 79. - Misure
tecniche, organizzative, procedurali.
Art. 80. - Misure igieniche.
Art. 81. - Misure
specifiche per le strutture sanitarie e veterinarie.
Art. 82. - Misure
specifiche per i laboratori e gli stabulari.
Art. 83. - Misure specifiche
per i processi industriali.
Art. 84. - Misure di
emergenza.
Art. 85. -
Informazioni e formazione.
Capo III - SORVEGLIANZA SANITARIA.
Art. 86. -
Prevenzione e controllo.
Art. 87. - Registri
degli esposti e degli eventiaccidentali.
Art. 88. - Registro
dei casi di malattia e di decesso.
TITOLO
IX - SANZIONI.
Art. 89. -
Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti.
Art. 90. -
Contravvenzioni commesse dai preposti.
Art. 91 - Contravvenzioni
commesse dai progettisti, dai fabbricanti e dagli installatori.
Art. 92. -
Contravvenzioni commesse dal medico competente.
Art. 93. -
Contravvenzioni commesse dai lavoratori.
Art. 94. -
Violazioni amministrative.
TITOLO
X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E
FINALI.
Art. 95. - Norma
transitoria.
Art. 96. -
Decorrenza degli obblighi di cui all'art. 4.
Art. 96 bis. - Attuazione
degli obblighi
Art. 97. -
Obblighi d'informazione.
Art. 98. - Norma
finale.
ALLEGATO I - Casi in cui
è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti
di prevenzione e protezione dai rischi (art. 10).
ALLEGATO II -
Prescrizioni di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro.
ALLEGATO III - Schema
indicativo per l'inventario dei rischi ai fini dell'impiego di attrezzature di
protezione individuale.
ALLEGATO IV - Elenco
indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione individuale.
ALLEGATO V - Elenco
indicativo e non esauriente delle attività e dei settori di attività per i
quali può rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature di protezione
individuale.
ALLEGATO VI - Elementi
di riferimento.
ALLEGATO VII -
Prescrizioni minime
ALLEGATO VIII - Elenco
di sistemi, preparati e procedimenti.
ALLEGATO IX - Elenco
esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di
agenti biologici.
ALLEGATO X - Segnale di
rischio biologico.
ALLEGATO XI - Elenco
degli agenti biologici classificati.
ALLEGATO XII -
Specifiche sulle misure di contenimento e sui livelli di contenimento.
ALLEGATO XIII -
Specifiche per processi industriali.
AVVERTENZA
Le modifiche introdotte dal D.Lgs. 242/96 sono
evidenziate in grassetto
Con le [....] vengono evidenziati i punti in cui
il D.Lgs. 242/96 ha soppresso parti di testo.
Sull'applicazione
del presente D.Lgs. si vedano:
Circolare
n.102/95 del 7 agosto 1995 "Decreto legislativo 19 settembre 1994,
n.626. Prime direttive per l'applicazione".
Circolare
n. P1564/4146 del 29 agosto 1995 "Decreto legislativo 19 settembre
1994, n.626. Adempimenti di prevenzione e protezione antincendi.
Chiarimenti".
Circolare
13 giugno 1996, n. 10 "Decreto legislativo 10 marzo 1996, n. 242,
recante modificazioni e integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, concernente attuazione di direttive comunitarie riguardanti il
miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro".
Circolare
27 giugno 1996, n. 89 "Decreto legislativo 10 marzo 1996, n. 242,
contenente modificazioni e integrazioni al decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di
lavoro. Direttive per l'applicazione".
Circolare
19 novembre 1996, n. 154 "Ulteriori indicazioni in ordine
all'applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come
modiificato dal decreto legislativo 10 marzo 1996, n. 242".
Circolare
20 dicembre 1996, n. 172 "Ulteriori indicazioni in ordine
all'applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come
modificato dal decreto legislativo 10 marzo 1996, n. 242".
Circolare
5 marzo 1997, n. 28: "D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive
modifiche. - Direttive applicative."
Circolare
30 maggio 1997, n. 73. "Ulteriori chiarimenti interpretativi del
decreto legislativo n. 494/1996 e del decreto legislativo n. 626/1994".
Si
veda pure il D.M. 17 gennaio 1997, n. 58: "Regolamento concernente la
individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico della
prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro".
- § -
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli
76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 19
febbraio 1992, n. 142, ed in particolare l'articolo 43, recante delega al
Governo per l'attuazione delle direttive del Consiglio 89/391/CEE, 89/654/CEE,
89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE in
materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro;
Vista la legge 22
febbraio 1994, n. 146, recante proroga del termine della delega legislativa
contemplata dall'art. 43 della citata legge n. 142 del 1992, nonché delega al
Governo per l'attuazione delle direttive particolari già adottate, ai sensi
dell'art. 16 paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, successivamente alla
medesima legge 19 febbraio 1992, n. 142;
Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 7 luglio 1994;
Acquisiti i pareri
delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16
settembre 1994;
Sulla proposta del
Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, di concerto
con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del
lavoro e della previdenza sociale, della sanità, dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, dell'interno e per la funzione pubblica e gli affari
regionali;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Capo I -
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.
1.- Campo di applicazione.
1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per
la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in
tutti i settori di attività privati o pubblici.
2.
Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia e dei servizi di protezione
civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di
quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con
compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli
istituti di istruzione universitaria, degli istituti di istruzione ed
educazione di ogni ordine e grado, degli archivi, delle biblioteche,
dei musei e delle aree archeologiche dello Stato, delle rappresentanze
diplomatiche e consolari e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le
norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari
esigenze connesse al servizio espletato [....] individuate
con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e
della previdenza sociale, della sanità e della funzione pubblica.
3.
Nei riguardi dei lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, nonché
dei lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato, le norme del
presente decreto si applicano nei casi espressamente previsti.
4.
Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano nelle regioni a statuto
speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i
rispettivi statuti e relative norme di attuazione.
4 bis. Il
datore di lavoro che esercita le attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e
competenze, i dirigenti e i preposti che dirigono o sovrintendono le stesse
attività, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente decreto.
4 ter.
Nell'ambito degli adempimenti previsti dal presente decreto, il datore di
lavoro non può delegare quelli previsti dall'art. 4, commi 1, 2, 4 lettera a), e 11, primo periodo.
1. Agli effetti
delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:
a) lavoratore:
persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro,
esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro
subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o
di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle
società e degli enti stessi, e gli utenti dei servizi di
orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati
presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte
professionali. Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione
ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali
si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in
genere, agenti chimici, fisici e biologici. I soggetti di cui al precedente
periodo non vengono computati ai fini della determinazione del numero di lavoratori
dal quale il presente decreto fa discendere particolari obblighi;
b) datore di
lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o,
comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha
la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, quale
definita ai sensi della lettera i), in quanto titolare dei poteri decisionali e
di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per datore di lavoro si intende il
dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non
avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto
ad un ufficio avente autonomia gestionale;
c) servizio di
prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi
esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e
protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovvero unità produttiva;
d) medico
competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli:
1)
specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori
e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in
fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni
individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della sanità di concerto
con il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica;
2) docenza o
libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e
psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in
fisiologia ed igiene del lavoro;
3) autorizzazione
di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
e) responsabile
del servizio di prevenzione e protezione: persona designata dal datore di
lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate;
f) rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza: persona, ovvero persone, eletta o designata
per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della
sicurezza durante il lavoro, di seguito denominato
rappresentante per la sicurezza;
g) prevenzione:
il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi
dell'attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel
rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;
h) agente:
l'agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e
potenzialmente dannoso per la salute;
i) unità
produttiva: stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o
servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale.
Art. 3. -
Misure generali di tutela.
1. Le misure
generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:
a) valutazione
dei rischi per la salute e la sicurezza;
b) eliminazione
dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico
e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo;
c) riduzione dei
rischi alla fonte;
d) programmazione
della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella
prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'azienda
nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
e) sostituzione
di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
f) rispetto dei
principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle
attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per
attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
g) priorità delle
misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
h) limitazione al
minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al
rischio;
i) utilizzo
limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;
l) controllo
sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
m) allontanamento
del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua
persona;
n) misure
igieniche;
o) misure di
protezione collettiva ed individuale;
p) misure di
emergenza da attuare in caso di prono soccorso, di lotta antincendio, di
evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
q) uso di segnali
di avvertimento e di sicurezza;
r) regolare manutenzione
di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai
dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
s) informazione,
formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti,
sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
t) istruzioni
adeguate ai lavoratori.
2. Le misure
relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono
in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.
Art. 4. -
Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto.
1.
Il datore di lavoro [....] in relazione alla natura dell'attività dell'azienda
ovvero dell'unità produttiva, valuta, nella scelta delle attrezzature di
lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella
sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la
salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti i gruppi di lavoratori
esposti a rischi particolari.
2.
All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un
documento contenente:
a) una relazione
sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro,
nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b)
l'individuazione delle misure di
prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione
individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);
c) il programma
delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei
livelli di sicurezza.
3. Il
documento è custodito presso
l'azienda ovvero unità produttiva.
a) designa il responsabile
del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno
all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8;
b) designa gli addetti al servizio di prevenzione e
protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8;
c) nomina, nei casi previsti dall'articolo
16, il medico competente.
5. Il datore di
lavoro [....] adotta le
misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ed in
particolare:
a)
designa preventivamente i
lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e
lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave
e immediato, di salvataggio di pronto soccorso e, comunque, di
gestione dell'emergenza;
b)
aggiorna le misure di
prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno
rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in
relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della
protezione;
c)
nell'affidare i compiti ai lavoratori
tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto
alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornisce
ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale
sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ;
e) prende
le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto
adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e
specifico;
f)
richiede l'osservanza da parte
dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni
aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei
mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione
individuale messi a loro disposizione;
g)
richiede l'osservanza da parte
del medico competente degli obblighi previsti dal presente decreto,
informandolo sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva;
h)
adotta le misure per il
controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dà
istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile,
abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
i)
informa il più presto possibile
i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa il
rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
l)
si astiene, salvo eccezioni
debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro
attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed
immediato;
m) permette ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consente al rappresentante per la sicurezza di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale di cui all'art. 19 comma 1 lettera e);
n)
prende appropriati provvedimenti per
evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la
salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;
o)
tiene un registro nel quale
sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano
un'assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro sono annotati il
nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le
circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del
lavoro. Il registro è redatto conformemente al modello approvato
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
commissione consultiva permanente, di cui all'art. 394 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, e successive modifiche ed è conservato sul luogo di lavoro
a disposizione dell'organo di vigilanza. Fino all'emanazione di tale decreto
il registro è redatto in conformità ai modelli già disciplinati dalle leggi
vigenti;
p)
consulta il rappresentante per
la sicurezza nei casi previsti dall'art. 19, comma 1, lettere
b), c) e d) ;
q)
adotta le misure necessarie ai
fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il
caso di pericolo grave ed immediato. Tali misure devono essere adeguate alla
natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda ovvero dell'unità
produttiva, e al numero delle persone presenti.
6.
Il datore di lavoro effettua la
valutazione di cui al comma 1 ed elabora il documento di cui al comma 2 in collaborazione con il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione e con il medico competente, nei casi in cui sia
obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del
rappresentante per la sicurezza.
7.
La valutazione di cui al comma 1 ed
il documento di cui al comma 2 sono rielaborati in occasione di modifiche del
processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei
lavoratori.
8.
Il datore di lavoro custodisce,
presso l'azienda ovvero l'unità produttiva, la cartella sanitaria e di rischio
del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del
segreto professionale, e ne consegna
copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di
lavoro, ovvero quando lo stesso ne faccia richiesta.
9. Per le piccole
e medie aziende, con uno o più decreti da emanarsi entro il 31 marzo 1996 da
parte dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la Commissione
consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del
lavoro, in relazione alla natura dei rischi e alle dimensioni
dell'azienda, sono definite procedure standardizzate per gli adempimenti
documentali di cui al presente articolo. Tali disposizioni non si applicano
alle attività industriali di cui all'art.1 del decreto del Presidente della
Repubblica del 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette
all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del
decreto stesso, alle centrali termoelettriche, agli impianti e
laboratori nucleari, alle aziende estrattive ed altre attività
minerarie, alle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di
esplosivi, polveri e munizioni, e alle strutture di ricovero e cura sia
pubbliche sia private.
10. Per le
medesime aziende di cui al comma 9, primo periodo, con uno o più decreti dei
Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria del commercio e
dell'artigianato e della sanità, sentita la Commissione consultiva permanente
per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, possono essere
altresì definiti:
a) i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosità, nei
quali è possibile lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e
protezione in aziende ovvero unità produttive che impiegano un numero di
addetti superiore a quello indicato nell'Allegato I;
b) i casi in cui
è possibile la riduzione a una sola volta all'anno della visita di cui
all'art.17, lettera h), degli ambienti di lavoro da parte del medico
competente, ferma restando l'obbligatorietà di visite ulteriori, allorchè si
modificano le situazioni di rischio.
11. Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota (1) dell'Allegato I,
il datore di lavoro delle aziende familiari nonché delle aziende che occupano
fino a dieci addetti non è soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, ma è tenuto comunque ad
autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione della valutazione dei
rischi e l'adempimento degli obblighi ad essa collegati. L'autocertificazione
deve essere inviata al rappresentante per la sicurezza. Sono in ogni caso
soggette agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 le aziende familiari nonché le
aziende che occupano fino a dieci addetti, soggette a particolari fattori di
rischio, individuate nell'ambito di specifici settori produttivi con uno o più
decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri della sanità, dell'industria del commercio e dell'artigianato, delle
risorse agricole alimentari e forestali e dell'interno, per quanto di
rispettiva competenza.
12. Gli
obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per
assicurare, ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei locali e degli
edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi
comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico
dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro
fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal presente
decreto, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte
dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta
del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha
l'obbligo giuridico.
Art. 5. -
Obblighi dei lavoratori.
1. Ciascun
lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e
di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono
ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione
ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2.
In particolare i lavoratori:
a) osservano le
disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e
dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
b) utilizzano
correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i
preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro,
nonché i dispositivi di sicurezza;
c) utilizzano in
modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
d) segnalano
immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze
dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali
condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente,
in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per
eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
e) non rimuovono
o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione
o di controllo;
f) non compiono
di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza
ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
g) si
sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
h)
contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti,
all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o
comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante
il lavoro.
Art. 6. -
Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori.
1. I progettisti
dei luoghi o posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di
prevenzione in materia di sicurezza e di salute al momento delle scelte
progettuali e tecniche e scelgono macchine nonché dispositivi di protezione
rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti;.
2.
Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di
macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Chiunque
concede in locazione finanziaria beni assoggettati a forme di certificazione o
di omologazione obbligatoria è tenuto a che gli stessi siano accompagnati dalle
previste certificazioni o dagli altri documenti previsti dalla legge.
3.
Gli installatori e montatori di
impianti, macchine o altri mezzi tecnici devono attenersi alle norme di
sicurezza e di igiene del lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi
fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi tecnici per la parte di loro
competenza.
Art. 7. -
Contratto di appalto o contratto d'opera.
1. Il datore di
lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ovvero
dell'unità produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi:
a) verifica,
anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e
artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei
lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto
d'opera;
b) fornisce agli
stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti
nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e
di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
2.
Nell'ipotesi di cui al comma 1 i
datori di lavoro:
a) cooperano
all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro
incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
b) coordinano gli
interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle
interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione
dell'opera complessiva.
3.
Il datore di lavoro committente promuove
la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2 [...]. Tale obbligo non si estende ai rischi specifici
propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori
autonomi.
Capo II -
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.
Art.
8. - Servizio di prevenzione e protezione.
1. Salvo quanto
previsto dall'art. 10,
il datore di lavoro organizza all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità
produttiva, il servizio di prevenzione e protezione, o incarica persone o
servizi esterni all'azienda, secondo le regole di cui al presente articolo.
2. Il datore di
lavoro designa all'interno dell'azienda ovvero dell'unità
produttiva, una o più persone da lui dipendenti per l'espletamento dei compiti
di cui all'articolo 9,
tra cui il responsabile del servizio in possesso di attitudini e capacità
adeguate, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
3. I
dipendenti di cui al comma 2 devono
essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di
mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi
non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento
del proprio incarico.
4. Salvo
quanto previsto dal comma 2, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne
all'azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie per integrare
l'azione di prevenzione e protezione.
5.
L'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione all'interno
dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei
seguenti casi:
a) nelle aziende
industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17
maggio 1988, n. 175 e successive modifiche, soggette all'obbligo di
dichiarazione o notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso;
b) nelle centrali
termoelettriche;
c) negli impianti
e laboratori nucleari;
d) nelle aziende
per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
e) nelle aziende
industriali con oltre duecento lavoratori dipendenti;
f) nelle
industrie estrattive con oltre cinquanta lavoratori dipendenti;
g) nelle
strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
6. Salvo
quanto previsto dal comma 5, se la capacità dei dipendenti all'interno
dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, sono insufficienti, il datore di
lavoro può far ricorso a persone o servizi esterni all'azienda, previa
consultazione del rappresentante per la sicurezza.
7. Il servizio
esterno deve essere adeguato alle caratteristiche dell'azienda, ovvero unità
produttiva, a favore della quale è chiamato a prestare la propria opera, anche
con riferimento al numero degli operatori.
8. Il
responsabile del servizio esterno deve possedere attitudini e capacità
adeguate.
9. Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, con decreto di concerto con i Ministri
della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la
commissione consultiva permanente, può individuare specifici requisiti,
modalità e procedure, per la certificazione dei servizi, nonché il numero
minimo degli operatori di cui ai commi 3 e 7.
10. Qualora il
datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni egli non è per questo
liberato dalla propria responsabilità in materia.
11.
Il datore di lavoro comunica
all'ispettorato del lavoro e alle unità sanitarie locali territorialmente
competenti il nominativo della persona designata come responsabile del servizio
di prevenzione e protezione interno ovvero esterno all'azienda. Tale comunicazione
è corredata da una dichiarazione nella quale si attesti con riferimento alle
persone designate:
Art. 9. -
Compiti del servizio di prevenzione e protezione.
1. Il servizio di
prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
a)
all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e
all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti
di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica
conoscenza dell'organizzazione aziendale;
b) ad elaborare,
per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di cui
all'art. 4, comma 2, lettera b) e i sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare
le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) a proporre i
programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare
alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui all'art. 11;
f) a fornire ai
lavoratori le informazioni di cui all'art. 21.
2.
Il datore di lavoro fornisce ai
servizi di prevenzione e protezione informazioni in merito a:
a) la natura dei
rischi;
b)
l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure
preventive e protettive;
c) la descrizione
degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati del
registro degli infortuni e delle malattie professionali;
e) le
prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. I
componenti del servizio di
prevenzione e protezione e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a
conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto.
4. Il servizio di
prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.
Art. 10. -
Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e
protezione dai rischi.
1. Il datore di
lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nei casi
previsti nell'allegato I, dandone preventiva informazione al rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi. Esso
può avvalersi della facoltà di cui all'art. 8, comma 4.
2.
Il datore di lavoro che intende
svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare apposito corso di
formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, promosso anche
dalle associazioni dei datori di lavoro e trasmettere all'organo di vigilanza competente
per territorio:
a) una
dichiarazione attestante la capacità di svolgimento dei compiti di prevenzione
e protezione dai rischi;
b) una
dichiarazione attestante gli adempimenti di cui all'art. 4 commi 1, 2, 3 e 11;
c) una relazione
sull'andamento degli infortuni e delle malattie professionali della propria
azienda elaborata in base ai dati degli ultimi tre anni del registro infortuni
o, in mancanza dello stesso, di analoga documentazione prevista dalla
legislazione vigente;
d) l'attestazione
di frequenza del corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo
di lavoro.
Art. 11. -
Riunione periodica di prevenzione e protezione di rischi.
1. Nelle aziende,
ovvero unità produttive, che occupano più di 15 dipendenti, il datore di
lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai
rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:
a) il datore di
lavoro o un suo rappresentante;
b) il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
c) il medico
competente ove previsto;
d) il
rappresentante per la sicurezza.
2. Nel corso
della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:
a) il documento,
di cui all'art. 4, commi 2 e 3;
b) l'idoneità dei
mezzi di protezione individuale;
c) i programmi di
informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della
protezione della loro salute.
3. La riunione ha
altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle
condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e
l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute
di lavoratori.
4. Nelle aziende,
ovvero unità produttive, che occupano fino a 15 dipendenti, nelle ipotesi di
cui al comma 3, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può chiedere
la convocazione di una apposita riunione.
5. Il datore di
lavoro, anche tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi,
provvede alla redazione del verbale della riunione che è tenuto a disposizione
dei partecipanti per la sua consultazione.
Capo III -
PREVENZIONE INCENDI, EVACUAZIONE DEI LAVORATORI, PRONTO SOCCORSO.
Art.
12. - Disposizioni generali.
1. Ai fini degli
adempimenti di cui all'art. 4, comma 5, lettera q), il datore di lavoro:
a) organizza i
necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto
soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
b) designa preventivamente i lavoratori incaricati di attuare le misure di cui all'art. 4 comma 5 lettera a);
c) informa tutti
i lavoratori che possono essere esposti ad un pericolo grave ed immediato circa
le misure predisposte ed i comportamenti da adottare;
d)
programma gli interventi, prende i
provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori possano, in caso di
pericolo grave ed immediato che non può essere evitato, cessare la loro
attività, ovvero mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di
lavoro;
e) prende i
provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo
grave ed immediato per la propria sicurezza ovvero per quella di altre persone
e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa
prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo,
tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.
2. Ai fini delle
designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto
delle dimensioni dell'azienda ovvero dei rischi specifici dell'azienda ovvero
dell'unità produttiva.
3.
I lavoratori non possono, se non per
giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati,
essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto
delle dimensioni ovvero dei rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unità
produttiva.
4.
Il datore di lavoro deve, salvo
eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di
riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un
pericolo grave ed immediato.
Art. 13. -
Prevenzione incendi.
1. Fermo restando
quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in
relazione al tipo di attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori
di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:
a) i criteri
diretti ad individuare:
1) misure intese
ad evitare l'insorgere di un incendio e a limitarne le conseguenze qualora esso
si verifichi;
2) misure
precauzionali di esercizio;
3) metodi di
controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
4) criteri per la
gestione delle emergenze;
b) le
caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione
antincendio di cui all'art. 12, compresi i requisiti del personale addetto e la sua
formazione.
2. Per il settore
minerario il decreto di cui al comma 1 è adottato dai Ministri dell'interno,
del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
Art. 14. -
Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato.
1. Il lavoratore
che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si
allontana dal posto di lavoro ovvero da una zona pericolosa, non può subire
pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.
2. Il lavoratore
che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare
il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di
tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia
commesso una grave negligenza.
Art. 15. -
Pronto soccorso.
1. Il datore di
lavoro, tenendo conto della natura dell'attività e delle dimensioni
dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, sentito il medico competente ove
previsto, prende i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di
assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone
presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi
esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
2. Il datore di
lavoro, qualora non vi provveda direttamente, designa uno o più lavoratori
incaricati dell'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1.
3. Le
caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del
personale addetto e la sua formazione sono individuati in relazione alla natura
dell'attività, al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio, con
decreto dei Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, della
funzione pubblica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita
la commissione consultiva permanente e il Consiglio superiore di sanità.
4. Fino
all'emanazione del decreto di cui al comma 3 si applicano le disposizioni
vigenti in materia.
Capo IV -
SORVEGLIANZA SANITARIA.
Art.
16. - Contenuto della sorveglianza sanitaria.
1. La
sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente.
2.
La sorveglianza di cui al comma 1 è
effettuata dal medico competente e comprende:
a) accertamenti
preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i
lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla
mansione specifica;
b) accertamenti
periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il
giudizio di idoneità alla mansione specifica.
3. Gli accertamenti
di cui l comma 2 comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche
mirati al rischio ritenti necessari dal medico competente.
Art. 17. - Il
medico competente.
1. Il medico
competente:
a) collabora con
il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione di cui all'art. 8, sulla base della
specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda ovvero dell'unità
produttiva e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione
delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei
lavoratori;
b) effettua gli
accertamenti sanitari di cui all'art. 16;
c) esprime i
giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro, di cui all'art. 16;
d)
istituisce ed aggiorna, sotto la
propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza
sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di
lavoro con salvaguardia del segreto professionale;
e) fornisce
informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono
sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine,
sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione
dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a
richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza;
f) informa ogni
lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari di cui alla lettera
b) e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione
sanitaria;
g)
comunica, in occasione delle riunioni
di cui all'art. 11,
ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti
clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul significato di
detti risultati;
h) congiuntamente
al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, visita gli
ambienti di lavoro almeno due volte all'anno e partecipa alla programmazione
del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti
con tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza;
i) fatti salvi i
controlli sanitari di cui alla lettera b), effettua le visite mediche richieste
dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali;
l) collabora con
il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso di cui
all'art. 15;
m) collabora
all'attività di formazione e informazione di cui al capo
VI.
2. Il medico
competente può avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di medici
specialisti scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.
3.
Qualora il medico competente, a
seguito degli accertamenti di cui all'art. 16, comma 2, [....], esprima un giudizio sull'inidoneità
parziale o temporanea o totale del lavoratore, ne informa per iscritto il
datore di lavoro e il lavoratore.
4. Avverso il giudizio
di cui al comma 3 è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di
comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente
competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la
modifica o la revoca del giudizio stesso.
5. Il medico
competente svolge la propria opera in qualità di:
a) dipendente da
una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l'imprenditore per
lo svolgimento dei compiti di cui al presente capo;
b) libero
professionista;
c) dipendente del
datore di lavoro.
6. Qualora il
medico competente sia dipendente del datore di lavoro, questi gli fornisce i
mezzi e gli assicura le condizioni necessarie per lo svolgimento dei suoi
compiti.
7. Il dipendente
di una struttura pubblica non può svolgere l'attività di medico competente [....]
qualora esplichi attività di vigilanza.
Capo V -
CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI.
Art.
18. - Rappresentante per la sicurezza.
1. In tutte le
aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante per la
sicurezza.
2. Nella aziende,
o unità produttive, che occupano sino a 15 dipendenti il
rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro
interno. Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante per
la sicurezza può essere individuato per più aziende nell'ambito territoriale
ovvero del comparto produttivo. Esso può essere designato o eletto dai
lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali, così come definite dalla
contrattazione collettiva di riferimento.
3. Nelle aziende,
ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti il rappresentante per la
sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze
sindacali in azienda.
In assenza di
tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno.
4. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante per la
sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento
delle funzioni, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
5. In caso di
mancato accordo nella contrattazione collettiva di cui al comma 4, il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, sentite le parti, stabilisce con proprio
decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla comunicazione del mancato accordo,
gli standards relativi alle materie di cui al comma 4. Per le amministrazioni
pubbliche provvede il Ministro per la funzione pubblica sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
6. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 1 è il
seguente:
a) un
rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 dipendenti;
b) tre
rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1000 dipendenti;
c) sei
rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unità produttive.
7.
Le modalità e i contenuti specifici
della formazione del rappresentante per la sicurezza sono stabiliti in sede di
contrattazione collettiva nazionale di categoria con il rispetto dei contenuti
minimi previsti dal decreto di cui all'art.22, comma 7.
Art. 19. -
Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza.
1. Il
rappresentante per la sicurezza:
a) accede ai
luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato
preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla
individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione
nell'azienda ovvero unità produttiva;
c)
è consultato sulla designazione degli
addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al
pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
d)
è consultato in merito
all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22,
comma 5;
e)
riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione
dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le
sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione
e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
f)
riceve le informazioni provenienti
dai servizi di vigilanza;
g)
riceve una formazione adeguata,
comunque non inferiore a quella prevista dall'art. 22;
h) promuove
l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica
dei lavoratori;
i)
formula osservazioni in occasione di
visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11;
m) fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
n)
avverte il responsabile dell'azienda
dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o)
può fare ricorso alle autorità
competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi
adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei
a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
2. Il
rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo
necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione,
nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà
riconosciutegli.
3. Le modalità
per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono
stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
4. Il
rappresentante per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno
a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si
applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze
sindacali.
5. Il
rappresentante per la sicurezza ha accesso, per l'espletamento della sua
funzione, al documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, nonché al registro degli infortuni sul lavoro di cui all'art. 4, comma 5, lettera o).
Art. 20. -
Organismi paritetici.
1. A livello
territoriale sono costituiti organismi paritetici tra le organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, con funzioni di orientamento e
di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori. Tali
organismi sono inoltre prima istanza di riferimento in merito a controversie
sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e
formazione, previsti dalle norme vigenti.
2. Sono fatti
salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi previsti
da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali.
3. Agli effetti
dell'art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, gli organismi di
cui al comma 1 sono parificati alla rappresentanza indicata nel medesimo
articolo.
Capo VI - INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI.
Art.
21. - Informazione dei lavoratori.
1. Il datore di
lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su:
a) i rischi per
la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale;
b) le misure e le
attività di protezione e prevenzione adottate;
c) i rischi
specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di
sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
d) i pericoli
connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle
schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di
buona tecnica;
e) le procedure
che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei
lavoratori;
f) il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente;
g) i nominativi
dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 12 e 15.
2. Il datore di
lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), anche ai
lavoratori di cui all'art. 1, comma 3.
Art. 22. -
Formazione dei lavoratori.
1. Il datore di
lavoro [....] assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i
lavoratori di cui all'art. 1, comma 3, riceva una formazione sufficiente
ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al
proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni.
2. La formazione
deve avvenire in occasione:
a) dell'assunzione;
b) del
trasferimento o cambiamento di mansioni;
c)
dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di
nuove sostanze e preparati pericolosi.
3. La formazione
deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi
ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.
4.
Il rappresentante per la sicurezza ha
diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza,
concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici
esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate
nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
5. I
lavoratori incaricati dell'attività
di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori
in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto
soccorso e, comunque di gestione dell'emergenza devono essere
adeguatamente formati.
6. La formazione
dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti di cui al
comma 4 deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'art. 20, durante l'orario
di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
7.
I Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e della sanità, sentita la commissione consultiva
permanente, possono stabilire i contenuti minimi della formazione dei
lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro di cui all'art. 10, comma 3, tenendo
anche conto delle dimensioni e della tipologia delle imprese.
Capo VII -
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
1. La vigilanza
sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei
luoghi di lavoro è svolta dalla unità sanitaria locale e, per quanto di
specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché, per il
settore minerario, dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le
acque minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di
Bolzano.
2. Ferme
restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione
vigente all'ispettorato del lavoro, per attività lavorative comportanti
rischi particolarmente elevati, da individuare con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza
sociale e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente,
l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di
sicurezza può essere esercitata anche dall'ispettorato del lavoro che ne
informa preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza della unità
sanitaria locale competente per territorio.
3. Il decreto di
cui al comma 2 è emanato entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
4. Restano
ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite
dalle disposizioni vigenti agli uffici di sanità aerea e marittima e alle
autorità marittime, portuali e aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza
dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili e in ambito portuale e
aeroportuale, e ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e
per le Forze di polizia; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree
riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da
individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione, con
decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e della sanità. L'amministrazione della giustizia può
avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche
mediante convenzione con i rispettivi ministeri, nonché dei servizi istituiti
con riferimento alle strutture penitenziarie.
Art. 24.-
Informazione, consulenza, assistenza.
1. Le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministero dell'interno
tramite le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'Istituto
Superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro anche mediante i propri
dipartimenti periferici, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
per mezzo degli ispettorati del lavoro, il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, per il settore estrattivo, tramite gli uffici
della Direzione generale delle miniere, l'Istituto italiano di medicina sociale,
l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e
gli enti di patronato, svolgono attività di informazione, consulenza ed
assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in
particolare nei confronti delle imprese artigiane e delle piccole e medie
imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro.
2. L'attività di
consulenza non può essere prestata dai soggetti che svolgono attività di
controllo e di vigilanza.
Art. 25. -
Coordinamento.
1. Con atto di
indirizzo e coordinamento, da emanarsi, su proposta dei Ministri del lavoro e
della previdenza sociale e della sanità, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono individuati criteri al fine di assicurare unità ed omogeneità di
comportamenti in tutto il territorio nazionale nell'applicazione delle
disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e di
radioprotezione.
Art. 26. -
Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene
del lavoro.
1. L'art. 393 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente:
Art. 393. (COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE.)
1. Presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita una commissione
consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del
lavoro. Essa è presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o
dal direttore generale della Direzione generale dei rapporti di lavoro da lui
delegato, ed è composta da:
a) cinque
funzionari esperti designati dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di cui tre ispettori del lavoro, laureati uno in ingegneria, uno in
medicina e chirurgia e uno in chimica o fisica;
b) il direttore e
tre funzionari dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del
lavoro;
c) un funzionario
dell'Istituto superiore di sanità;
d) il
direttore generale competente del Ministero della sanità ed un funzionario
per ciascuno dei seguenti Ministeri: industria, commercio ed artigianato;
interno; difesa; trasporti; risorse agricole alimentari e forestali; ambiente e
della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica e degli affari regionali;
e) sei
rappresentanti delle regioni e province autonome designati dalla Conferenza
Stato-regioni;
f) un
rappresentante dei seguenti organismi: Istituto nazionale assicurazioni e
infortuni sul lavoro; Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Consiglio nazionale
delle ricerche; UNI; CEI; Agenzia nazionale protezione ambiente; Istituto
italiano di medicina sociale;
g) otto
esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su
designazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente
rappresentative a livello nazionale;
h) otto
esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su
designazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, anche
dell'artigianato e della piccola e media impresa maggiormente
rappresentative a livello nazionale;
i) un esperto
nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione
delle organizzazioni sindacali dei dirigenti d'azienda maggiormente
rappresentative a livello nazionale.
2. Per ogni
rappresentante effettivo è designato un membro supplente.
3. All'inizio di
ogni mandato la commissione può istituire comitati speciali permanenti dei
quali determina la composizione e la unzione.
4. La commissione
può chiamare a far parte dei comitati di cui al comma 3 persone particolarmente
esperte, anche su designazione delle associazioni professionali,
dell'università e degli enti di ricerca, in relazione alle materie trattate.
5. Le funzioni
inerenti alla segreteria della commissione sono disimpegnate da due funzionari
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
6. I componenti
della commissione consultiva permanente ed i segretari sono nominati con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione
degli organismi competenti e durano in carica tre anni. Ai predetti componenti,
per le riunioni o giornate di lavoro, non spetta il gettone di presenza di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive
modificazioni.
2. L'art. 394 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente:
Art. 394. (COMPITI
DELLA COMMISSIONE)
1. La commissione
consultiva permanente ha il compito di:
a) esaminare i
problemi applicativi della normativa in materia di sicurezza e salute sul posto
di lavoro e predisporre una relazione annuale al riguardo;
b) formulare
proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente e per
il suo coordinamento con altre disposizioni concernenti la sicurezza e la
protezione della salute dei lavoratori, nonché per il coordinamento degli
organi preposti alla vigilanza;
c) esaminare le
problematiche evidenziate dai comitati regionali sulle misure preventive e di
controllo dei rischi adottate nei luoghi di lavoro;
d) proporre linee
guida applicative della normativa di sicurezza;
e) esprimere
parere sugli adeguamenti di natura strettamente tecnica relativi alla normativa
CEE da attuare a livello nazionale;
f) esprimere
parere sulle richieste di deroga previste dall'art. 48 del decreto legislativo
15 agosto 1991, n. 277;
g) esprimere
parere sulle richieste di deroga previste dall'art. 8 del decreto legislativo
25 gennaio 1992, n. 77;
h) esprimere
parere sul riconoscimento della conformità alle vigenti norme per
la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e
sistemi di sicurezza;
i) esprimere il
parere sui ricorsi avverso le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro
nell'esercizio della vigilanza, sulle attività comportanti rischi
particolarmente elevati, individuate ai sensi dell'art. 43, comma 1, lettera
g), n. 4, della legge 19 febbraio 1991, n. 142, secondo le modalità di cui
all'art.402;
l) esprimere
parere, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o del
Ministero della sanità o delle regioni, su qualsiasi questione relativa alla
sicurezza del lavoro e alla protezione della salute dei lavoratori.
2. La relazione
di cui al comma precedente, lettera a), è resa pubblica ed è trasmessa alle
commissioni parlamentari competenti ed ai presidenti delle regioni.
3. La commissione,
per l'espletamento dei suoi compiti, può chiedere dati o promuovere indagini e,
su richiesta o autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, effettuare sopralluoghi.
3. L'art. 395 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1995, n. 547, è soppresso.
Art. 27 -
Comitati regionali di coordinamento.
1. Con atto di
indirizzo e coordinamento, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-regioni, su proposta
dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono individuati criteri generali
relativi all'individuazione di organi operanti nella materia della sicurezza e della
salute sul luogo di lavoro al fine di realizzare uniformità di interventi ed il
necessario raccordo con la commissione consultiva permanente.
2. Alle riunioni
della Conferenza Stato-regioni, convocate per i pareri di cui al comma 1,
partecipano i rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNICEM.
Art. 28. -
Adeguamenti al progresso tecnico.
1. Con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri
della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la
commissione consultiva permanente:
a) è riconosciuta
la conformità alle vigenti norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori
sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza [....];
b) si dà
attuazione alle direttive in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul
luogo di lavoro della Comunità europea per le parti in cui modificano modalità
esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive già recepite
nell'ordinamento nazionale;
c) si provvede
all'adeguamento della normativa di natura strettamente tecnica e degli allegati
al presente decreto in relazione al progresso tecnologico.
Capo VIII -
STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI.
Art.
29. - Statistiche degli infortuni e delle malattie professionali.
1. L'INAIL e
l'ISPESL si forniscono reciprocamente i dati relativi agli infortuni ed alle
malattie professionali anche con strumenti telematici.
2. L'ISPESL e
L'INAIL indicono una conferenza permanente di servizio per assicurare il
necessario coordinamento in relazione a quanto previsto dall'art. 8, comma 3,
del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, nonché per verificare
l'adeguatezza dei sistemi di prevenzione ed assicurativi, e per studiare e
proporre soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli
infortuni e delle malattie professionali.
3. I criteri per
la raccolta ed elaborazione delle informazioni relative ai rischi e ai danni
derivanti da infortunio durante l'attività lavorativa sono individuati nelle
norme UNI, riguardanti i parametri per la classificazione dei casi di
infortunio, ed i criteri per il calcolo degli indici di frequenza e gravità e
loro successivi aggiornamenti.
4. Con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della sanità,
sentita la commissione consultiva permanente, possono essere individuati
criteri integrativi di quelli di cui al comma 3 in relazione a particolari
rischi.
5. I criteri per
la raccolta e l'elaborazione delle informazioni relative ai rischi e ai danni
derivanti dalle malattie professionali, nonché ad altre malattie e forme
patologiche eziologicamente collegate al lavoro, sono individuati con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della sanità,
sentita la commissione consultiva permanente, sulla base delle norme di buona
tecnica.
TITOLO II - LUOGHI DI LAVORO.
1. Ai fini
dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo si intendono per
luoghi di lavoro:
a) i luoghi
destinati a contenere posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda ovvero
dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo nell'area della medesima azienda
ovvero unità produttiva comunque accessibile per il lavoro.
2. Le
disposizioni del presente titolo non si applicano:
a) ai mezzi di
trasporto;
b) ai cantieri
temporanei o mobili;
c) alle industrie
estrattive;
d) ai
pescherecci;
e) ai campi,
boschi e altri terreni facenti parte di una impresa agricola o forestale, ma
situati fuori dall'area edificata dell'azienda.
3.
Ferme restando le disposizioni di
legge vigenti, le prescrizioni di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro
sono specificate nell'allegato II.
4. I luoghi di
lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, di eventuali
lavoratori portatori di handicap.
5. L'obbligo di
cui al comma 4 vige, in particolare, per le porte, le vie di circolazione, le
scale, le docce, i gabinetti e i posti di lavoro utilizzati od occupati
direttamente da lavoratori portatori di handicap.
6. La
disposizione di cui al comma 4 non si applica ai luoghi di lavoro già
utilizzati prima del 1° gennaio 1993, ma debbono essere adottate misure idonee
a consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene
personale.
Art. 31. -
Requisiti di sicurezza e di salute.
1. Ferme restando
le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e fatte salve le
disposizioni di cui all'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517,
i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati anteriormente all'entrata in vigore
del presente decreto devono essere adeguati alle prescrizioni di sicurezza e
salute di cui al presente titolo entro il 1° gennaio 1997.
2. Se gli
adeguamenti di cui al comma 1 richiedono un provvedimento concessorio o
autorizzatorio il datore di lavoro deve immediatamente iniziare il procedimento
diretto al rilascio dell'atto ed ottemperare agli obblighi entro sei mesi dalla
data del provvedimento stesso.
3.
Sino a che i luoghi di lavoro
non vengono adeguati, il datore di lavoro, previa consultazione del
rappresentante per la sicurezza, adotta misure alternative che garantiscono un
livello di sicurezza equivalente.
4. Ove vincoli
urbanistici o architettonici ostino agli adeguamenti di cui al comma 1, il
datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza,
adotta le misure alternative di cui al comma 3. Le misure, nel caso di cui al
presente comma, sono autorizzate dall'organo di vigilanza competente per
territorio.
Art. 32. -
Obblighi del datore di lavoro.
1. Il datore di lavoro
provvede affinché:
a) le vie di
circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di
emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne
l'utilizzazione in ogni evenienza;
b) i luoghi di
lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione
tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti
rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
c) i luoghi di
lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura,
onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
d) gli impianti e
i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei
pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro
funzionamento.
Art. 33. -
Adeguamenti di norme.
1. L'art. 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente:
Art. 13. (VIE E
USCITE DI EMERGENZA)
1. Ai fini del
presente decreto si intende per:
a) via di
emergenza: percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che
occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro;
b) uscita di
emergenza: passaggio che immette in un luogo sicuro;
c) luogo sicuro:
luogo nel quale le persone sono da considerarsi al sicuro dagli effetti
determinati dall'incendio o altre situazioni di emergenza.
c bis)
larghezza di una porta o luce netta di una porta: larghezza di passaggio al
netto dell'ingombro dell'anta mobile in posizione di massima apertura se
scorrevole, in posizione di apertura a 90 gradi se incernierata (larghezza
utile di passaggio).
2. Le vie e le
uscite di emergenza devono rimanere sgombre e consentire di raggiungere il più
rapidamente possibile un luogo sicuro.
3. In caso di
pericolo tutti i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in
piena sicurezza da parte dei lavoratori.
4. Il numero, la
distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza devono
essere adeguate alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione,
alla loro destinazione d'uso, alle attrezzature in essi installate, nonché al
numero massimo di persone che possono essere presenti in detti luoghi.
5. Le vie e le
uscite di emergenza devono avere altezza minima di m 2,0 e larghezza minima
conforme alla normativa vigente in materia antincendio.
6. Qualora le
uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono essere apribili nel
verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, devono poter essere aperte facilmente
ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di
utilizzarle in caso di emergenza. L'apertura delle porte delle uscite di
emergenza nel verso dell'esodo non è richiesta quando possa determinare
pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva l'adozione di
altri accorgimenti adeguati specificamente autorizzati dal Comando provinciale
dei vigili del fuoco competente per territorio.
7. Le porte delle
uscite di emergenza non devono essere chiuse a chiave, se non in casi
specificamente autorizzati dall'autorità competente.
8. Nei locali di
lavoro e in quelli destinati a deposito è vietato adibire, quali porte delle
uscite di emergenza, le saracinesche a rullo, le porte scorrevoli verticalmente
e quelle girevoli su asse centrale.
9. Le vie e le
uscite di emergenza nonché le vie di circolazione e le porte che vi danno
accesso non devono essere ostruite da oggetti in modo da poter essere
utilizzate in ogni momento senza impedimenti.
10. Le vie e le
uscite di emergenza devono essere evidenziate da apposita segnaletica, conforme
alle disposizioni vigenti, durevole e collocata in luoghi appropriati.
11. Le vie e le
uscite di emergenza che richiedono un'illuminazione devono essere dotate di
un'illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, che entri in funzione
in caso di guasto dell'impianto elettrico.
12. Gli edifici
che sono costruiti o adattati interamente per le lavorazioni che presentano
pericoli di esplosioni o specifici rischi di incendio alle quali sono
adibiti più di cinque lavoratori devono avere almeno due scale distinte di
facile accesso o rispondere a quanto prescritto dalla specifica normativa
antincendio. Per gli edifici già costruiti si dovrà provvedere in
conformità, quando non ne esista la impossibilità accertata dall'organo di
vigilanza: in quest'ultimo caso sono disposte le misure e cautele ritenute più
efficienti. Le deroghe già concesse mantengono la loro validità salvo
diverso provvedimento dell'organo di vigilanza.
13. Per i luoghi
di lavoro già utilizzati prima del 1 gennaio 1993 non si applica la
disposizione contenuta nel comma 4, ma gli stessi debbono avere un numero
sufficiente di vie ed uscite di emergenza.
2. L'art. 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente:
Art. 14. (PORTE E
PORTONI)
1. Le porte dei
locali di lavoro devono, per numero, dimensioni, posizione, e materiali di
realizzazione, consentire una rapida uscita delle persone ed essere agevolmente
apribili dall'interno durante il lavoro.
2. Quando in un
locale le lavorazioni e i materiali comportino pericoli di esplosione o
specifici rischi di incendio e siano adibiti alle attività che si svolgono
nel locale stesso più di 5 lavoratori, almeno una porta ogni 5 lavoratori deve
essere apribile nel verso dell'esodo ed avere larghezza minima di m 1,20.
3. Quando in un
locale si svolgono lavorazioni diverse da quelle previste al comma 2, la
larghezza minima delle porte è la seguente:
a) quando in uno
stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano fino a 25, il locale
deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 0,80;
b) quando in uno
stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso
tra 26 e 50, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima
di m 1,20 che si apra nel verso dell'esodo;
c) quando in uno
stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso
tra 51 e 100, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima
di m 1,20 e di una porta avente larghezza minima di m 0,80, che si
aprano entrambe nel verso dell'esodo;
d) quando in uno
stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero superiore a
100, in aggiunta alle porte previste alla lettera c) il locale deve essere
dotato di almeno 1 porta che si apra nel verso dell'esodo avente larghezza
minima di m 1,20 per ogni 50 lavoratori normalmente ivi occupati o frazione
compresa tra 10 e 50, calcolati limitatamente all'eccedenza rispetto a 100.
4. Il numero
complessivo delle porte di cui al comma 3 può anche essere minore, purché la
loro larghezza complessiva non risulti inferiore.
5. Alle porte per
le quali è prevista una larghezza minima di m 1,20 è applicabile una tolleranza
in meno del 5% (cinque per cento). Alle porte per le quali è prevista una
larghezza minima di m. 0,80 è applicabile una tolleranza in meno del 2% (due
per cento).
6. Quando in un
locale di lavoro le uscite di emergenza di cui all'art. 13, comma 5, coincidono
con le porte di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art.
13, comma 5.
7. Nei locali di
lavoro ed in quelli adibiti a magazzino non sono ammesse le porte scorrevoli,
le saracinesche a rullo, le porte girevoli su asse centrale, quando non
esistano altre porte apribili verso l'esterno del locale.
8. Immediatamente
accanto ai portoni destinati essenzialmente alla circolazione dei veicoli
devono esistere, a meno che il passaggio dei pedoni sia sicuro, porte per la
circolazione dei pedoni che devono essere segnalate in modo visibile ed essere
sgombre in permanenza.
9. Le porte e i
portoni apribili nei due versi devono essere trasparenti o essere muniti di
pannelli trasparenti.
10. Sulle porte
trasparenti deve essere apposto un segno indicativo all'altezza degli occhi.
11. Se le
superfici trasparenti o traslucide delle porte e dei portoni non sono
costituite da materiali di sicurezza e c'è il rischio che i lavoratori possano
rimanere feriti in caso di rottura di dette superfici, queste devono essere
protette contro lo sfondamento.
12. Le porte
scorrevoli devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di
uscire dalle guide o di cadere.
13. Le porte ed i
portoni che si aprono verso l'alto devono disporre di un sistema di sicurezza
che impedisca loro di ricadere.
14. Le porte ed i
portoni ad azionamento meccanico devono funzionare senza rischi di infortuni
per i lavoratori. Essi devono essere muniti di dispositivi di arresto di
emergenza facilmente identificabili ed accessibili e poter essere aperti anche
manualmente, salvo che la loro apertura possa avvenire automaticamente in caso
di mancanza di energia elettrica.
15. Le porte
situate sul percorso delle vie di emergenza devono essere contrassegnate in
maniera appropriata con segnaletica durevole conformemente alla normativa
vigente. Esse devono poter essere aperte, in ogni momento, dall'interno senza
aiuto speciale.
16. Quando i
luoghi di lavoro sono occupati le porte devono poter essere aperte.
17. I luoghi di
lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993 devono essere provvisti di
porte di uscita che, per numero e ubicazione, consentono la rapida uscita delle
persone e che sono agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro.
Comunque, detti luoghi devono essere adeguati quanto meno alle disposizioni di
cui ai precedenti commi 9 e 10. Per i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati
prima del 27 novembre 1994 non si applicano le disposizioni dei commi 2, 3, 4,
5 e 6 concernenti la larghezza delle porte. In ogni caso la larghezza delle porte
di uscita di detti luoghi di lavoro deve essere conforme a quanto previsto
dalla concessione edilizia ovvero dalla licenza di abitabilità.
3. L'art. 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente:
Art. 8. (VIE DI
CIRCOLAZIONE, ZONE DI PERICOLO, PAVIMENTI E PASSAGGI)
1. Le vie di
circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine e rampe di carico, devono
essere situate e calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli possano
utilizzarle facilmente in piena sicurezza e conformemente alla loro
destinazione e che i lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie di
circolazione non corrano alcun rischio.
2. Il calcolo
delle dimensioni delle vie di circolazione per persone ovvero merci dovrà
basarsi sul numero potenziale degli utenti e sul tipo di impresa.
3. Qualora sulle
vie di circolazione siano utilizzati mezzi di trasporto, dovrà essere prevista
per i pedoni una distanza di sicurezza sufficiente.
4. Le vie di
circolazione destinate ai veicoli devono passare ad una distanza sufficiente da
porte, portoni, passaggi per pedoni, corridoi e scale.
5. Nella misura
in cui l'uso e attrezzatura dei locali lo esigano per garantire la protezione
dei lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione deve essere evidenziato.
6. Se i luoghi di
lavoro comportano zone di pericolo in funzione della natura del lavoro e
presentano rischi di cadute dei lavoratori o rischi di cadute d'oggetti, tali
luoghi devono essere dotati di dispositivi per impedire che i lavoratori non
autorizzati possano accedere a dette zone.
7. Devono essere
prese misure appropriate per proteggere i lavoratori autorizzati ad accedere
alle zone di pericolo.
8. Le zone di
pericolo devono essere segnalate in modo chiaramente visibile.
9. I pavimenti
degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non devono
presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da
rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di
trasporto.
10. I pavimenti ed
i passaggi non devono essere ingombrati da materiali che ostacolano la normale
circolazione.
11. Quando per
evidenti ragioni tecniche non si possono completamente eliminare dalle zone di
transito ostacoli fissi o mobili che costituiscono un pericolo per i lavoratori
o i veicoli che tali zone devono percorrere, gli ostacoli devono essere
adeguatamente segnalati.".
4. L'intestazione
del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituita dalla seguente:
TITOLO II - Disposizioni
particolari
5. L'articolo
6, del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e' sostituito dal seguente.
Art. 6. ALTEZZA,
CUBATURA E SUPERFICIE.
1. I limiti
minimi per altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o da
destinarsi al lavoro nelle aziende industriali che occupano più di 5
lavoratori, e in ogni caso in quelle che eseguono le lavorazioni indicate
nell’articolo 33, sono i seguenti:
a) altezza
netta non inferiore a m. 3;
b) cubatura
non inferiore a mc. 10 per lavoratore;
c) ogni
lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di
almeno mq. 2.
2. I valori
relativi alla cubatura e alla superficie si intendono lordi, cioè senza
deduzione dei mobili, macchine e impianti fissi.
3. L’altezza
netta dei locali è misurata dal pavimento all’altezza media della copertura dei
soffitti o delle volte.
4. Quando
necessità tecniche aziendali lo richiedono, l’organo di vigilanza competente
per territorio può consentire altezze minime inferiori a quelle sopra indicate
e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di ventilazione dell’ambiente.
L’osservanza dei limiti stabiliti dal presente articolo circa l’altezza, la
cubatura e la superficie dei locali chiusi di lavoro è estesa anche alle aziende
industriali che occupano meno di cinque lavoratori quando le lavorazioni che in
esse si svolgono siano ritenute, a giudizio dell’organo di vigilanza,
pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati.
5. Per i
locali destinati o da destinarsi a uffici, indipendentemente dal tipo di
azienda, e per quelli delle aziende commerciali, i limiti di altezza sono
quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente.
6. L'articolo
9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:
Art. 9. (AREAZIONE
DEI LUOGHI DI LAVORO CHIUSI)
1. Nei luoghi di
lavoro chiusi, è necessario far sì che tenendo conto dei metodi di lavoro e
degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di
aria salubre in quantità sufficiente anche ottenuta con impianti di
areazione.
2. Se viene
utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere sempre mantenuto
funzionante. Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema di
controllo, quando ciò è necessario per salvaguardare la salute dei lavoratori.
3. Se sono
utilizzati impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione meccanica,
essi devono funzionare in modo che i lavoratori non siano esposti a correnti
d'aria fastidiosa.
4. Qualsiasi
sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la
salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria respirata deve essere
eliminato rapidamente.".
7. L'art. 11 del
decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:
Art. 11.
(TEMPERATURA DEI LOCALI)
1. La temperatura
nei locali di lavoro deve essere adeguata all’organismo umano durante il tempo
di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici
imposti ai lavoratori.
2. Nel giudizio sulla
temperatura adeguata per i lavoratori si deve tener conto della influenza che
possono esercitare sopra di essi il grado di umidità e il movimento dell’aria
concomitanti.
3. La temperatura
dei locali di riposo, dei locali per il personale di sorveglianza, dei servizi
igienici, delle mense e dei locali di pronto soccorso deve essere conforme alla
destinazione specifica di questi locali.
4. Le finestre, i
lucernari e le pareti vetrate devono essere tali da evitare un soleggiamento
eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e della
natura del luogo di lavoro.
5. Quando non é
conveniente modificare la temperatura di tutto l’ambiente, si deve provvedere
alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse
mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione".
8. L'art. 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:
Art. 10.
(ILLUMINAZIONE NATURALE E ARTIFICIALE DEI LUOGHI DI LAVORO)
1. A meno che
non sia richiesto diversamente dalle necessità delle lavorazioni e salvo che
non si tratti di locali sotterranei, i luoghi di lavoro devono disporre di
sufficiente luce naturale. In ogni caso, tutti i predetti locali e luoghi di
lavoro devono essere dotati di dispositivi che consentono un’illuminazione
artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere
dei lavoratori
2. Gli impianti
di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione devono essere
installati in modo che il tipo d'illuminazione previsto non rappresenta un
rischio di infortunio per i lavoratori.
3. I luoghi di
lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di
guasto dell'illuminazione artificiale, devono disporre di un'illuminazione di
sicurezza di sufficiente intensità.
4. Le superfici
vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale devono essere
tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e di efficienza.
9. L'art. 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:
Art. 7. PAVIMENTI,
MURI, SOFFITTI, FINESTRE E LUCERNARI DEI LOCALI SCALE E MARCIAPIEDI MOBILI,
BANCHINA E RAMPE DI CARICO. -
1. A meno che non
sia richiesto diversamente dalle necessità della lavorazione, è vietato adibire
a lavori continuativi i locali chiusi che non rispondono alle seguenti
condizioni:
a) essere ben
difesi contro gli agenti atmosferici, e provvisti di un isolamento termico
sufficiente, tenuto conto del tipo di impresa e dell'attività fisica dei
lavoratori;
b) avere aperture
sufficienti per un rapido ricambio d'aria;
c) essere ben
asciutti e ben difesi contro l'umidità;
d) avere le
superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti tali da poter essere pulite
e deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene.
2. I pavimenti
dei locali devono essere esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati
pericolosi, devono essere fissi, stabili ed antisdrucciolevoli.
3. Nelle parti
dei locali dove abitualmente si versano sul pavimento sostanze putrescibili o
liquidi, il pavimento deve avere superficie unita ed impermeabile e pendenza
sufficiente per avviare rapidamente i liquidi verso i punti di raccolta e
scarico.
4. Quando il
pavimento dei posti di lavoro e di quelli di passaggio si mantiene bagnato,
esso deve essere munito in permanenza di palchetti o di graticolato, se i
lavoratori non sono forniti di idonee calzature impermeabili.
5. Qualora non
ostino particolari condizioni tecniche, le pareti dei locali di lavoro devono
essere a tinta chiara.
6. Le pareti
trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, nei
locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione,
devono essere chiaramente segnalate e costituite da materiali di sicurezza
fino all’altezza di 1 metro dal pavimento, ovvero essere separate dai posti
di lavoro e dalle vie di circolazione succitati in modo tale che i lavoratori
non possono entrare in contatto con le pareti nè rimanere feriti qualora
esse vadano in frantumi. Nel caso in cui vengano utilizzati materiali di
sicurezza fino all’altezza di 1 metro dal pavimento, tale altezza è elevata
quando ciò è necessario in relazione al rischio che i lavoratori rimangano
feriti qualora esse vadano in frantumi.
7. Le finestre, i
lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi,
regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza. Quando sono aperti essi
devono essere posizionati in modo da non costituire un pericolo per i
lavoratori.
8. Le finestre e
i lucernari devono essere concepiti congiuntamente con l'attrezzatura o dotati
di dispositivi che consentano la loro pulitura senza rischi per i lavoratori
che effettuano tale lavoro nonché per i lavoratori presenti nell'edificio e
intorno a esso.
9. L'accesso ai
tetti costituiti da materiali non sufficientemente resistenti può essere
autorizzato soltanto se sono fornite attrezzature che permettano di eseguire il
lavoro in tutta sicurezza.
10. Le scale ed i
marciapiedi mobili devono funzionare in piena sicurezza, devono essere muniti
dei necessari dispositivi di sicurezza e devono possedere dispositivi di
arresto di emergenza facilmente identificabili e accessibili.
11. Le banchine e
rampe di carico devono essere adeguate alle dimensioni dei carichi trasportati.
12. Le banchine
di carico devono disporre di almeno un'uscita. Ove sia tecnicamente possibile,
le banchine di carico che superano m 25,0 di lunghezza devono disporre di
un'uscita a ciascuna estremità.
13. Le rampe di
carico devono offrire una sicurezza tale da evitare che i lavoratori possano
cadere.
13-bis. Le
disposizioni di cui ai commi 10, 11, 12 e 13 sono altresì applicabili alle vie
di circolazione principali sul terreno dell’impresa, alle vie di circolazione
che portano a posti di lavoro fissi, alle vie di circolazione utilizzate per la
regolare manutenzione e sorveglianza degli impianti dell’impresa, nonchè alle
banchine di carico.
10. L'art. 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:
Art. 14. (LOCALI
DI RIPOSO)
1. Quando la
sicurezza e la salute dei lavoratori, segnatamente a causa del tipo di
attività, lo richiedono, i lavoratori devono poter disporre di un locale di
riposo facilmente accessibile.
2. La
disposizione di cui al comma 1 non si applica quando il personale lavora in
uffici o in analoghi locali di lavoro che offrono equivalenti possibilità di
riposo durante la pausa.
3. I locali di
riposo devono avere dimensioni sufficienti ed essere dotati di un numero di
tavoli e sedili con schienale in funzione del numero dei lavoratori.
4. Nei locali di
riposo si devono adottare misure adeguate per la protezione dei non fumatori
contro gli inconvenienti del fumo.
5. Quando il
tempo di lavoro è interrotto regolarmente e frequentemente e non esistono
locali di riposo, devono essere messi a disposizione del personale altri locali
affinché questi possa soggiornarvi durante l'interruzione del lavoro nel caso
in cui la sicurezza o la salute dei lavoratori lo esige. In detti locali è
opportuno prevedere misure adeguate per la protezione dei non fumatori contro
gli inconvenienti del fumo.
6. L'organo di
vigilanza può prescrivere che, anche nei lavori continuativi, il datore di
lavoro dia modo ai dipendenti di lavorare stando a sedere ogni qualvolta ciò
non pregiudica la normale esecuzione del lavoro.
7. Le donne
incinte e le madri che allattano devono avere la possibilità di riposarsi in
posizione distesa e in condizioni appropriate.
11. L'art. 40 del
decreto de Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:
Art. 40.
(SPOGLIATOI E ARMADI PER IL VESTIARIO)
1. Locali
appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei
lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando
per ragioni di salute o di decenza non si può loro chiedere di cambiarsi in
altri locali.
2. Gli spogliatoi
devono essere distinti fra i due sessi e convenientemente arredati. Nelle
aziende che occupano fino a cinque dipendenti lo spogliatoio può essere unico
per entrambi i sessi; in tal caso i locali a ciò adibiti sono utilizzati dal
personale dei due sessi, secondo opportuni turni prestabiliti e concordati
nell’ambito dell’orario di lavoro.
3. I locali
destinati a spogliatoio devono avere una capacità sufficiente, essere
possibilmente vicini ai locali di lavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle
intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili.
4. Gli spogliatoi
devono essere dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di
chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.
5. Qualora i
lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o
vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonché in
quelle dove si usano sostanze venefiche, corrosive od infettanti o comunque
pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da
quelli per gli indumenti privati.
6. Qualora non si
applichi il comma 1 ciascun lavoratore deve poter disporre delle attrezzature
di cui al comma 4 per poter riporre i propri indumenti.
12. Gli articoli
37 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 37. (DOCCE)
1. Docce
sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori
quando il tipo di attività o la salubrità lo esigano.
2. Devono essere
previsti locali per docce separati per uomini e donne o un'utilizzazione
separata degli stessi. Le docce e gli spogliatoi devono comunque facilmente
comunicare tra loro.
3. I locali delle
docce devono avere dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore
di rivestirsi senza impacci e in condizioni appropriate di igiene.
4. Le docce
devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda e di mezzi detergenti e
per asciugarsi.
Art. 39.
(GABINETTI E LAVABI)
1. I lavoratori
devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo,
degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di lavabi
con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per
asciugarsi.
2. Per uomini e
donne devono essere previsti gabinetti separati; quando ciò sia
impossibile a causa di vincoli urbanistici o architettonici e nelle aziende che
occupano lavoratori di sesso diverso in numero non superiore a 10, è ammessa
un’utilizzazione separata degli stessi.
13. L'art. 11 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente:
Art. 11. (POSTI
DI LAVORO E DI PASSAGGIO E LUOGHI DI LAVORO ESTERNI)
1. I posti di
lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o
l'investimento di materiali in dipendenza dell'attività lavorativa.
2. Ove non è
possibile la difesa con mezzi tecnici, devono essere adottate altre misure o
cautele adeguate.
3. I posti di
lavoro, le vie di circolazione e altri luoghi o impianti all'aperto utilizzati
od occupati dai lavoratori durante le loro attività devono essere concepiti in
modo tale che la circolazione dei pedoni e dei veicoli può avvenire in modo
sicuro.
4. Le
disposizioni di cui all'art. 8, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8,
sono altresì applicabili alle vie di circolazione principali sul terreno
dell'impresa, alle vie di circolazione che portano a posti di lavoro fissi,
alle vie di circolazione utilizzate per la regolare manutenzione e sorveglianza
degli impianti dell'impresa, nonchè alle banchine di carico.
5. Le
disposizioni sulle vie di circolazione e zone di pericolo di cui all'art.
8, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, si applicano per analogia ai luoghi di
lavoro esterni.
6. I luoghi di
lavoro all'aperto devono essere opportunamente illuminati con luce artificiale
quando la luce del giorno non è sufficiente.
7. Quando i
lavoratori occupano posti di lavoro all'aperto, questi devono essere
strutturati, per quanto tecnicamente possibile, in modo tale che i lavoratori:
a) sono protetti
contro gli agenti atmosferici e, se necessario, contro la caduta di oggetti;
b) non sono
esposti a livelli sonori nocivi o ad agenti esterni nocivi, quali gas, vapori,
polveri;
c) possono
abbandonare rapidamente il posto di lavoro in caso di pericolo o possono essere
soccorsi rapidamente;
d) non possono
scivolare o cadere.
14. Le
disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore tre mesi dopo la
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO.
1. Agli effetti
delle disposizioni di cui al presente titolo si intendono per:
a) attrezzatura
di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto destinato ad
essere usato durante il lavoro;
b) uso di una
attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una
attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego,
il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia,
lo smontaggio;
c) zona
pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura
di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per
la salute o la sicurezza dello stesso.
Art. 35. -
Obblighi del datore di lavoro.
1. Il datore di
lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da
svolgere ovvero adattate a tali scopi ed idonee ai fini della sicurezza e della
salute.
2. Il datore di
lavoro attua le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo
i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori
e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni
e secondo condizioni per le quali non sono adatte.
3. All'atto della
scelta delle attrezzature di lavoro il datore di lavoro prende in
considerazione:
a) le condizioni
e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
b) i rischi
presenti nell'ambiente di lavoro;
c) i rischi
derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse.
4.
Il datore di lavoro prende le misure
necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano:
a) installate in
conformità alle istruzioni del fabbricante;
b) utilizzate
correttamente;
c) oggetto di
idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la rispondenza ai requisiti
di cui all'art. 36 e
siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso.
5.
Qualora le attrezzature richiedano
per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai
loro rischi specifici, il datore di lavoro si assicura che:
a) l'uso
dell'attrezzatura di lavoro è riservato a lavoratori all'uopo incaricati;
b) in caso di
riparazione, di trasformazione o manutenzione, il lavoratore interessato è
qualificato in maniera specifica per svolgere tali compiti.
Art. 36. -
Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro.
1. Le
attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono soddisfare
alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della
sicurezza e salute dei lavoratori stessi ad esse applicabili.
2. Nulla è
innovato nel regime giuridico che regola le operazioni di verifica periodica
delle attrezzature per le quali tale regime è obbligatoriamente previsto. In
ogni caso le modalità e le procedure tecniche delle relative verifiche seguono
il regime giuridico corrispondente a quello in base al quale l'attrezzatura è
stata costruita e messa in servizio.
3. Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione
consultiva permanente, può stabilire modalità e procedure per l'effettuazione
delle verifiche di cui al comma 2.
4. Nell'art. 52
del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
Se ciò è
appropriato e funzionale rispetto ai pericoli dell'attrezzatura di lavoro e del
tempo di arresto normale, un'attrezzatura di lavoro deve essere munta di un
dispositivo di arresto di emergenza.
5. Nell'art. 53
del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
Qualora i mezzi
di cui al secondo comma svolgano anche la funzione di allarme essi
devono essere ben visibili ovvero comprensibili senza possibilità di errore.
6. Nell'art. 374
del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
Ove per le
apparecchiature di cui al comma 2 è fornito il libretto di manutenzione occorre
prevedere l'aggiornamento di questo libretto.
7. Nell'art. 20
del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1956, n. 303, dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti
commi:
Un'attrezzatura
di lavoro che comporta pericoli dovuti ad emanazione di gas, vapori o liquidi
ovvero ad emissioni di polvere, deve essere munita di appropriati dispositivi
di ritenuta ovvero di estrazione vicino alla fonte corrispondente a tali
pericoli.
8. Le
disposizioni del presente articolo entrano in vigore tre mesi dopo la
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Art. 37. -
Informazione.
1. Il datore di
lavoro provvede affinché per ogni attrezzatura di lavoro a disposizione, i
lavoratori incaricati dispongano di ogni informazione e di ogni istruzione
d'uso necessaria in rapporto alla sicurezza e relativa:
a) alle
condizioni di impiego delle attrezzature anche sulla base delle conclusioni
eventualmente tratte dalle esperienze acquisite nella fase di utilizzazione delle
attrezzature di lavoro;
b) alle
situazioni anormali prevedibili.
2. Le
informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori
interessati.
Art. 38. -
Formazione ed addestramento.
1. Il datore di
lavoro si assicura che:
a) i lavoratori
incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevono una formazione adeguata
sull'uso delle attrezzature di lavoro;
b) i lavoratori
incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità
particolari di cui all'art. 35, comma 5, ricevono un addestramento adeguato e specifico che
li metta in grado di usare tali attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in
relazione ai rischi causati ad altre persone.
Art. 39. -
Obblighi dei lavoratori.
1. I lavoratori
si sottopongono ai programmi di formazione o di addestramento eventualmente
organizzati dal datore di lavoro.
2. I lavoratori
utilizzano le attrezzature di lavoro messe a loro disposizione conformemente
all'informazione, alla formazione ed all'addestramento ricevuti.
3. I lavoratori:
a) hanno cura
delle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione;
b) non vi
apportano modifiche di propria iniziativa;
c) segnalano
immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi
difetto od inconveniente da essi rilevato nelle attrezzature di lavoro messe a
loro disposizione.
TITOLO IV - USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.
1. Si intende per
dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad
essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o
più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il
lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
2. Non sono
dispositivi di protezione individuale:
a) gli indumenti
di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la
sicurezza e la salute del lavoratore;
b) le
attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
c) le
attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di
polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
d) le attrezzature
di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;
e) i materiali
sportivi;
f) i materiali
per l'autodifesa o per la dissuasione;
g) gli apparecchi
portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.
Art. 41. -
Obbligo di uso.
1. I DPI devono
essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente
ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva,
da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
Art. 42. -
Requisiti dei DPI.
1. I DPI devono
essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n.
475.
2. I DPI di cui
al comma 1 devono inoltre:
a) essere
adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio
maggiore;
b) essere
adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
c) tenere conto
delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
d) poter essere
adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.
3. In caso di
rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono
essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la
propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.
Art. 43. -
Obblighi del datore di lavoro.
1.
Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:
a) effettua
l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri
mezzi;
b) individua le
caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di
cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio
rappresentate dagli stessi DPI;
c) valuta, sulla
base delle informazioni a corredo dei DPI fornite dal fabbricante e delle norme
d'uso di cui all'art. 45 le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con
quelle individuate alla lettera b);
d) aggiorna la
scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di
valutazione [....]
2. Il datore di
lavoro, anche sulla base delle norme d'uso di cui all'art. 45, individua le
condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la
durata dell'uso, in funzione di:
a) entità del rischio;
b) frequenza
dell'esposizione al rischio;
c)
caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
d) prestazioni
del DPI.
3.
Il datore di lavoro fornisce ai
lavoratori i DPI conformi ai requisiti previsti dall'art.
42 e dal decreto di cui all'art. 45, comma 2.
a) mantiene in
efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la
manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie;
b) provvede a che
i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed
eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
c)
fornisce istruzioni comprensibili per
i lavoratori;
d)
destina ogni DPI ad un uso personale
e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più
persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema
sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
e)
informa preliminarmente il lavoratore
dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
f)
rende disponibile nell'azienda ovvero
unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
g)
assicura una formazione adeguata e
organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e
l'utilizzo pratico dei DPI.
5.
In ogni caso l'addestramento è
indispensabile:
a) per ogni DPI
che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla
terza categoria;
b) per i
dispositivi di protezione dell'udito.
Art. 44. -
Obblighi dei lavoratori.
1. I lavoratori
si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal
datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'art.
43, commi 4, lettera g), e 5.
2. I lavoratori
utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e
alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato.
3. I lavoratori:
a) hanno cura dei
DPI messi a loro disposizione;
b) non vi
apportano modifiche di propria iniziativa.
4. Al termine
dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di
riconsegna dei DPI.
5. I lavoratori
segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto
qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro
disposizione.
Art. 45. -
Criteri per l'individuazione e l'uso.
1. Il contenuto
degli allegati III, IV e V costituisce elemento di riferimento per
l'applicazione di quanto previsto all'art. 43, commi 1 e 4.
2.
Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, tenendo conto
della natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio, indica:
a) i criteri per
l'individuazione e l'uso dei DPI;
b) le circostanze
e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione
collettiva, si rende necessario l'impiego dei DPI.
Art. 46. -
Norma transitoria.
1. Fino alla data
del 31 dicembre 1998 e, nel caso di dispositivi di emergenza destinati all'autosalvataggio
in caso di evacuazione, fino al 31 dicembre 2004, possono essere impiegati:
a) i DPI
commercializzati ai sensi dell'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 4
dicembre 1992, n. 475;
b) i DPI già in
uso alla data di entrata in vigore del presente decreto prodotti conformemente
alle normative vigenti nazionali o di altri Paesi della Comunità europea.
TITOLO V - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI.
Art.
47. - Campo di applicazione.
1. Le norme del
presente titolo si applicano alle attività che comportano la movimentazione
manuale dei carichi con i rischi, tra l'altro, di lesioni dorso-lombari per i
lavoratori durante il lavoro.
2. Si intendono
per:
a) movimentazione
manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad
opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre,
spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche
o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano tra
l'altro rischi di lesioni dorso-lombari;
b) lesioni
dorso-lombari: lesioni a carico delle strutture osteomiotendinee e
nerveovascolari a livello dorso lombare.
Art. 48. -
Obblighi dei datori di lavoro.
1. Il datore di
lavoro adotta le misure organizzative necessarie o ricorre ai mezzi
appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità
di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.
2. Qualora non
sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei
lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie,
ricorre ai mezzi appropriati o fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati,
allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di
detti carichi, in base all'allegato VI.
3. Nel caso in
cui la necessità di una movimentazione manuale di un carico ad opera dl
lavoratore non può essere evitata, il datore di lavoro organizza i posti di lavoro
in modo che detta movimentazione sia quanto più possibile sicura e sana.
4. Nei casi di
cui al comma 3 il datore di lavoro:
a) valuta, se
possibile, preliminarmente, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al
lavoro in questione e tiene conto in particolare delle caratteristiche del
carico, in base all'allegato VI;
b) adotta le
misure atte ad evitare o ridurre tra l'altro i rischi di lesioni dorso-lombari,
tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle
caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività
comporta, in base all'allegato VI;
c) sottopone alla
sorveglianza sanitaria di cui all'art. 16 gli addetti alle attività di cui al
presente titolo.
Art. 49. - Informazione
e formazione.
1. Il datore di
lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:
a) il peso di un
carico;
b) il centro di
gravità o il lato più pesante nel caso in cui il contenuto di un imballaggio
abbia una collocazione eccentrica;
c) la
movimentazione corretta dei carichi e i rischi che i lavoratori corrono se
queste attività non vengono eseguite in maniera corretta, tenuto conto degli
elementi di cui all'allegato VI.
2. Il datore di
lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata, in particolare in ordine
a quanto indicato al comma 1. MENU’
TITOLO VI - USO DI ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI.
Art.
50. - Campo di applicazione.
1. Le norme del
presente titolo si applicano alle attività lavorative che comportano l'uso di
attrezzature munite di videoterminali.
2. Le norme del
presente titolo non si applicano ai lavoratori addetti:
a) ai posti di
guida di veicoli o macchine;
b) ai sistemi
informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto;
c) ai sistemi
informatici destinati in modo prioritario all'utilizzazione da parte del
pubblico;
d) ai sistemi
denominati "portatili" ove non siano oggetto di utilizzazione
prolungata in un posto di lavoro;
e) alle macchine
calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite di un
piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure, necessario
all'uso diretto di tale attrezzatura;
f) alle macchine
di videoscrittura senza schermo separato.
Art. 51. -
Definizioni.
1. Ai fini del
presente titolo si intende per:
a)
videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di
procedimento di visualizzazione utilizzato;
b) posto di
lavoro: l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale,
eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, ovvero
software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le
apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem,
la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché
l'ambiente di lavoro immediatamente circostante;
c) lavoratore: il
lavoratore che utilizza una attrezzatura munita di videoterminale in modo
sistematico ed abituale, per almeno quattro ore consecutive giornaliere,
dedotte le interruzioni di cui all'art. 54, per tutta la settimana lavorativa.
Art. 52. -
Obblighi del datore di lavoro.
1. Il datore di
lavoro, all'atto della valutazione del rischio di cui all'art.
4, comma 1, analizza i posti di lavoro con
particolare riguardo:
a) ai rischi per
la vista e per gli occhi;
b) ai problemi
legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale;
c)
alle condizioni ergonomiche e di
igiene ambientale.
2. Il datore di
lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base
alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero della
combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.
Art. 53. -
Organizzazione del lavoro.
1. Il datore di
lavoro assegna le mansioni e i compiti lavorativi comportanti l'uso dei
videoterminali anche secondo una distribuzione del lavoro che consente di
evitare il più possibile la ripetitività e la monotonia delle operazioni.
Art. 54. -
Svolgimento quotidiano del lavoro.
1. Il lavoratore,
qualora svolga la sua attività per almeno quattro ore consecutive, ha diritto
ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di
attività.
2. Le modalità di
tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale.
3. In assenza di
una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione di cui al comma 1, il
lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi
minuti di applicazione continuativa al videoterminale.
4. Le modalità e
la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello
individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessità.
5. È comunque
esclusa la cumulabilità delle interruzioni all'inizio ed al termine dell'orario
di lavoro.
6. Nel computo
dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da
parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo
di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro.
7. La pausa è
considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e, come
tale, non è riassorbibile all'interno di accordi che prevedono la riduzione
dell'orario complessivo di lavoro.
Art. 55. -
Sorveglianza sanitaria.
1. I lavoratori [....],
prima di essere addetti alle attività di cui al presente titolo, sono
sottoposti ad una visita medica per evidenziare eventuali malformazioni
strutturali e ad un esame degli occhi e della vista effettuati dal medico
competente.
Qualora l'esito
della visita medica ne evidenzi la necessità, il lavoratore è sottoposto ad
esami specialistici.
2. In base alle
risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori vengono
classificati in:
a) idonei, con o
senza prescrizioni;
b) non idonei.
3.
I lavoratori classificati come idonei
con prescrizioni ed i lavoratori che abbiano compiuto il quarantacinquesimo
anno di età sono sottoposti a visita di controllo con periodicità almeno
biennale.
4. Il lavoratore
è sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta, ogni qualvolta sospetta
una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico
competente.
5. La spesa
relativa alla dotazione di dispositivi speciali di correzione in funzione
dell'attività svolta è a carico del datore di lavoro.
Art. 56. -
Informazione e formazione.
1. Il datore di
lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:
a) le misure
applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'art. 52;
b) le modalità di
svolgimento dell'attività;
c) la protezione
degli occhi e della vista.
2. Il datore di
lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine
a quanto indicato al comma 1.
3. Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della
sanità, stabilisce con decreto una guida d'uso dei videoterminali.
Art. 57. -
Consultazione e partecipazione.
1. Il datore di
lavoro informa preventivamente i lavoratori e il rappresentante per la
sicurezza dei cambiamenti tecnologici che comportano mutamenti
nell'organizzazione del lavoro, in riferimento alle attività di cui al presente
titolo.
Art. 58. -
Adeguamento alle norme.
1. I posti di
lavoro utilizzati successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto devono essere conformi alle prescrizioni dell'allegato
VII.
2. I posti di
lavoro utilizzati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto devono essere adeguati a quanto prescritto al comma 1 entro il 1°
gennaio 1997.
MENU’
Art. 59. -
Caratteristiche tecniche.
1. Con decreto
dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione
consultiva permanente, sono disposti, anche in recepimento di direttive
comunitarie, gli adattamenti di carattere tecnico all'allegato VII in funzione
del progresso tecnico, della evoluzione delle normative e specifiche
internazionali oppure delle conoscenze nel settore delle attrezzature dotate di
videoterminali.
TITOLO VII -
PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI.
Capo I -
DISPOSIZIONI GENERALI.
Art.
60. - Campo di applicazione.
1. Le norme del
presente titolo si applicano a tutte le attività nelle quali i lavoratori sono
o possono essere esposti ad agenti cancerogeni a causa della loro attività
lavorativa.
2. Le norme del
presente titolo non si applicano alle attività disciplinate dal:
a) decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 962;
b) decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 77;
c) decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277, capo III.
3. Il presente
titolo non si applica ai lavoratori esposti soltanto alle radiazioni previste
dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
Art. 61. -
Definizioni.
1. Agli effetti
del presente decreto si intende per agente cancerogeno:
a) una sostanza
alla quale, nell'allegato 1 della direttiva 67/548/CEE, è attribuita la
menzione R 45: "Può provocare il cancro" o la menzione R 49:
"Può provocare il cancro per inalazione";
b) un preparato
su cui, a norma dell'art. 3, paragrafo 5, lettera j), della direttiva
88/379/CEE deve essere apposta l'etichetta con la menzione R 45: "Può
provocare il cancro" o con la menzione R 49: "Può provocare il
cancro per inalazione";
c) una sostanza,
un preparato o un processo di cui all'allegato VIII nonché una sostanza od un preparato prodotti durante
un processo previsto all'allegato VIII.
Capo II -
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO.
Art.
62. - Sostituzione e riduzione.
1. Il datore di
lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente cancerogeno sul luogo di
lavoro in particolare sostituendolo, sempre che ciò è tecnicamente possibile,
con una sostanza o un preparato o un procedimento che nelle condizioni in cui
viene utilizzato non è o è meno nocivo alla salute e eventualmente alla
sicurezza dei lavoratori.
2. Se non è
tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno il datore di lavoro
provvede affinché la produzione o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno
avvenga in un sistema chiuso sempre che ciò è tecnicamente possibile.
3. Se il ricorso
ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede
affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso
valore tecnicamente possibile.
Art. 63. -
Valutazione del rischio.
1. Fatto salvo
quanto previsto all'art. 62, il datore di lavoro effettua una valutazione
dell'esposizione a agenti cancerogeni, i risultati della quale sono riportati
nel documento di cui all'art. 4, comma 2.
2. Detta
valutazione tiene conto, in particolare, delle caratteristiche delle
lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei quantitativi di
agenti cancerogeni prodotti ovvero utilizzati, della loro concentrazione, della
capacità degli stessi di penetrare nell'organismo per le diverse vie di
assorbimento, anche in relazione al loro stato di aggregazione e, qualora allo
stato solido, se in massa compatta o in scaglie o in forma polverulenta e se o
meno contenuti in una matrice solida che ne riduce o ne impedisce
la fuoriuscita.
3. Il datore di
lavoro, in relazione ai risultati della valutazione di cui al comma 1, adotta
le misure preventive e protettive del presente titolo, adattandole alle
particolarità delle situazioni lavorative.
4.
Il documento di cui all'art. 4, commi
2 e 3, è integrato
con i seguenti dati:
a) le attività
lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni o di
processi industriali di cui all'allegato VIII, con l'indicazione dei motivi per i quali sono
impiegati agenti cancerogeni;
b) i quantitativi
di sostanze ovvero preparati cancerogeni prodotti ovvero utilizzati, ovvero
presenti come impurità o sottoprodotti;
c) il numero dei
lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni;
d) l'esposizione
dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della stessa;
e) le misure
preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di protezione
individuale utilizzati;
f) le indagini
svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni e le sostanze e i
preparati eventualmente utilizzati come sostituti.
5.
Il datore di lavoro effettua nuovamente la
valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche del processo produttivo
significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso,
trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.
6. Il
rappresentante per la sicurezza ha accesso anche ai dati di cui al comma 4,
fermo restando l'obbligo di cui all'art. 9, comma 3.
Art. 64. -
Misure tecniche, organizzative, procedurali.
1. Il datore di
lavoro:
a) assicura,
applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che nelle varie operazioni
lavorative sono impiegati quantitativi di agenti cancerogeni non superiori alle
necessità delle lavorazioni e che gli agenti cancerogeni in attesa di impiego,
in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non sono accumulati
sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità predette;
b)
limita al minimo possibile il numero
dei lavoratori esposti o che possono essere esposti ad agenti cancerogeni anche
isolando le lavorazioni in aree predeterminate provviste di adeguati segnali di
avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali "vietato fumare", ed
accessibili soltanto ai lavoratori che debbono recarvisi per motivi connessi
con la loro mansione o con la loro funzione. In dette aree è fatto divieto di
fumare;
c) progetta,
programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi è emissione di agenti
cancerogeni nell'aria. Se ciò non è tecnicamente possibile, l'eliminazione
degli agenti cancerogeni deve avvenire il più vicino possibile al punto di
emissione mediante aspirazione localizzata, nel rispetto dell'art. 4, comma 5, lettera n).
L'ambiente di lavoro deve comunque essere dotato di un adeguato sistema di
ventilazione generale;
d) provvede alla
misurazione di agenti cancerogeni per verificare l'efficacia delle misure di
cui alla lettera c) e per individuare precocemente le esposizioni anomale causate
da un evento non prevedibile o da un incidente, con metodi di campionatura e di
misurazione conformi alle indicazioni dell'allegato VIII del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
e) provvede alla
regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli
impianti;
f) elabora
procedure per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni elevate;
g) assicura che
gli agenti cancerogeni sono conservati, manipolati, trasportati in condizioni
di sicurezza;
h) assicura che
la raccolta e l'immagazzinamento, ai fini dello smaltimento degli scarti e dei
residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni, avvengano in
condizioni di sicurezza, in particolare utilizzando contenitori ermetici
etichettati in modo chiaro, netto, visibile;
i) dispone, su
conforme parere del medico competente, misure protettive particolari per quelle
categorie di lavoratori per i quali l'esposizione a taluni agenti cancerogeni
presenta rischi particolarmente elevati.
Art. 65. - Misure igieniche.
1. Il datore di
lavoro:
a) assicura che i
lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati ed adeguati;
b) dispone che i
lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti protettivi da riporre in posti
separati dagli abiti civili;
c) provvede
affinché i dispositivi di protezione individuale siano custoditi in luoghi
determinati, controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì
a far riparare o sostituire quelli difettosi, prima di ogni nuova
utilizzazione.
2. È
vietato assumere cibi e bevande o
fumare nelle zone di lavoro di cui all'art. 64, lettera
b).
Art. 66. -
Informazione e formazione.
1. Il datore di
lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili,
informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:
a) gli agenti
cancerogeni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per
la salute connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti
al fumare;
b) le precauzioni
da prendere per evitare l'esposizione;
c) le misure
igieniche da osservare;
d) la necessità
di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi
individuali di protezione ed il loro corretto impiego;
e) il modo di
prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al
minimo le conseguenze.
2.
Il datore di lavoro assicura ai
lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato
al comma 1.
3. L'informazione
e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano
adibiti alle attività in questione e vengono ripetute, con frequenza almeno
quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni
cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.
4.
Il datore di lavoro provvede inoltre
affinché gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti
cancerogeni siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile.
I contrassegni utilizzati e le altre indicazioni devono essere conformi al
disposto della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modifiche ed
integrazioni.
Art. 67. -
Esposizione non prevedibile.
1. Se si
verificano eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare
un'esposizione anomala dei lavoratori, il datore di lavoro adotta quanto prima
misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell'evento e ne
informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza.
2.
I lavoratori devono abbandonare
immediatamente l'area interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti
agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie, indossando
idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie,
essi a loro disposizione dal datore di lavoro. In ogni caso l'uso dei
dispositivi di protezione non può essere permanente e la sua durata, per ogni
lavoratore, è limitata al minimo strettamente necessario.
3.
Il datore di lavoro comunica al più
presto all'organo di vigilanza il verificarsi degli eventi di cui al comma 1 e
riferisce sulle misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze.
Art. 68. -
Operazioni lavorative particolari.
1. Nel caso di
determinate operazioni lavorative, come quella di manutenzione, per le quali,
nonostante l'adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente
applicabili, è prevedibile un'esposizione rilevante dei lavoratori addetti, il
datore di lavoro previa consultazione del rappresentante per la sicurezza:
a) dispone che
soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche provvedendo,
ove tecnicamente possibile, all'isolamento delle stesse ed alla loro
identificazione mediante appositi contrassegni;
b) fornisce ai
lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale che
devono essere indossati dai lavoratori adibiti alle suddette operazioni.
2. La presenza
nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti è in ogni caso ridotta al
minimo compatibilmente con le necessità delle lavorazioni.
Capo III -
SORVEGLIANZA SANITARIA.
Art.
69. - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche.
1. I lavoratori
per i quali la valutazione di cui all'art. 63 ha evidenziato un rischio per la salute sono
sottoposti a sorveglianza sanitaria.
2. Il datore di
lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive e
protettive per singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami
clinici e biologici effettuati.
3. Le misure di
cui al comma 2 possono comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo le
procedure dell'art. 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
4.
Ove gli accertamenti sanitari abbiano
evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad un stesso agente,
l'esistenza di una anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente
ne informa il datore di lavoro.
5.
A seguito dell'informazione di cui al
comma 4 il datore di lavoro effettua:
a) una nuova valutazione del rischio in conformità
all'art. 63;
b) ove sia tecnicamente possibile, una misurazione
della concentrazione dall'agente in aria, per verificare l'efficacia delle
misure adottate.
6. Il medico
competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza
sanitaria cui sono sottoposti, con particolare riguardo all'opportunità di
sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività
lavorativa.
Art. 70. - Registro
di esposizione e cartelle sanitarie.
1. I lavoratori
di cui all'art. 69
sono iscritti in un registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi,
l'attività svolta, l'agente cancerogeno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione
a tale agente. Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro
che ne cura a tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione dai rischi e il rappresentante per la
sicurezza hanno accesso a detto registro.
[....]
2. Il datore di lavoro:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'Istituto
Superiore per la Prevenzione e sicurezza sul lavoro ed all'organo di
vigilanza competente per territorio e comunicando loro ogni 3 anni, e comunque
ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;
b) consegna, a
richiesta, all'Istituto superiore di sanità copia del registro di cui al comma
1;
c) comunica, all'Istituto
Superiore per la Prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo di
vigilanza competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro dei
lavoratori di cui all'art. 69, con le eventuali variazioni sopravvenute
dall'ultima comunicazione delle relative annotazioni individuali contenute nel
registro di cui al comma 1. Consegna all'Istituto Superiore per la
Prevenzione e sicurezza sul lavoro le relative cartelle sanitarie e di
rischio [....];
d) in caso di
cessazione di attività dell'azienda, consegna il registro di cui al comma 1 all'Istituto
Superiore per la Prevenzione e sicurezza sul lavoro e copia dello stesso
all'organo di vigilanza competente per territorio. Consegna all'Istituto
Superiore per la Prevenzione e sicurezza sul lavoro le cartelle sanitarie e
di rischio [....];
e) in caso di
assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività con
esposizione al medesimo agente, richiede all'Istituto Superiore per la
Prevenzione e sicurezza sul lavoro copia delle annotazioni individuali
contenute nel registro di cui al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria
e di rischio [....];
f) tramite il
medico competente comunica ai lavoratori interessati le relative annotazioni
individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e nella cartella sanitaria
e di rischio [....] ed al rappresentante per la sicurezza, i dati
collettivi anonimi contenuti nel registro di cui al comma 1.
3. Le annotazioni
individuali contenute nel registro
di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio [....] sono
conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di
lavoro e dall'Istituto Superiore per la Prevenzione e sicurezza sul lavoro
fino a quaranta anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti
cancerogeni.
4. La documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3 è
custodita e trasmessa con salvaguardia del segreto professionale.
5. I modelli e le modalità di tenuta del registro
di cui al comma 1 e delle cartelle sanitarie e di rischio sono
determinati con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva
permanente.
6. L'Istituto Superiore per la Prevenzione e
sicurezza sul lavoro trasmette annualmente al Ministero della sanità dati
di sintesi relativi alle risultanze dei requisiti di cui al comma 1.
Art. 71. -
Registrazione dei tumori.
1. I medici, le
strutture sanitarie pubbliche e private, nonché gli istituti previdenziali
assicurativi pubblici o privati, che refertano casi di neoplasie da loro
ritenute causate da esposizione lavorativa ad agenti cancerogeni, trasmettono
all'ISPESL copia della relativa documentazione clinica ovvero anatomopatologica
e quella inerente l'anamnesi lavorativa.
2. Presso
l'ISPESL è tenuto, ai fini di analisi aggregate, un archivio nominativo dei
casi di neoplasia di cui al comma 1.
3. Con decreto
dei Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
commissione consultiva permanente, sono determinate le caratteristiche dei
sistemi informativi che, in funzione del tipo di neoplasia accertata, ne
stabiliscono la raccolta, l'acquisizione, l'elaborazione e l'archiviazione,
nonché le modalità di registrazione di cui al comma 2, e le modalità di
trasmissione di cui al comma 1.
4. Il Ministero
della sanità fornisce, su richiesta, alla Commissione CE, informazioni sulle
utilizzazioni dei dati del registro di cui al comma 1.
Art. 72. -
Adeguamenti normativi.
1. Nelle attività
con uso di sostanze o preparai ai quali è attribuita dalla direttiva
comunitaria la menzione R 45: "Può provocare il cancro" o la menzione
R 49: "Può provocare il cancro per inalazione", il datore di lavoro
applica le norme del presente titolo.
2. Con decreto
dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la
commissione consultiva permanente e la commissione tossicologica nazionale, è
aggiornato periodicamente l'elenco delle sostanze e dei processi di cui all'allegato VIII in funzione
del progresso tecnico, dell'evoluzione di normative e specifiche internazionali
e delle conoscenze nel settore degli agenti cancerogeni.
TITOLO VIII -
PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI
Capo I
Art.
73. - Campo di applicazione.
1. Le norme del
presente titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è
rischio di esposizione ad agenti biologici.
2. Restano ferme
le disposizioni particolari di recepimento delle norme comunitarie sull'impiego
confinato di microrganismi geneticamente modificati e sull'emissione deliberata
nell'ambiente di organismi geneticamente modificati. Il comma 1
dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91 è soppresso. MENU’
Art. 74. -
Definizioni.
1. Ai sensi del
presente titolo si intende per:
a) agente
biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura
cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o
intossicazioni;
b) microrganismo:
qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o
trasferire materiale genetico;
c) coltura
cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da
organismi pluricellulari.
Art. 75. -
Classificazione degli agenti biologici.
1. Gli agenti
biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di
infezione:
a) agente
biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare
malattie in soggetti umani;
b) agente
biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e
costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella
comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o
terapeutiche;
c) agente
biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti
umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può
propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure
profilattiche o terapeutiche;
d) agente
biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in
soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare
un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di
norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.
2. Nel caso in
cui l'agente biologico oggetto di classificazione non può essere attribuito in
modo inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati, esso va classificato
nel gruppo di rischio più elevato tra le due possibilità.
3. L'allegato XI riporta
l'elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3, 4.
Art. 76. -
Comunicazione.
1. Il datore di
lavoro che intende esercitare attività che comportano uso di agenti biologici
dei gruppi 2 o 3, comunica all'organo di vigilanza territorialmente competente
le seguenti informazioni, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori:
a) il nome e
l'indirizzo dell'azienda e il suo titolare;
b) il documento
di cui all'art. 78, comma 5.
2. Il datore di
lavoro che è stato autorizzato all'esercizio di attività che comporta
l'utilizzazione di un agente biologico del gruppo 4 è tenuto alla comunicazione
di cui al comma 1.
3.
Il datore di lavoro invia una nuova
comunicazione ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni mutamenti che
comportano una variazione significativa del rischio per la salute sul posto di
lavoro, o, comunque, ogni qualvolta si intende utilizzare un nuovo agente
classificato dal datore di lavoro in via provvisoria.
4. Il
rappresentante per la sicurezza ha accesso alle informazioni di cui al comma 1.
5. Ove le
attività di cui al comma 1 comportano la presenza di microrganismi
geneticamente modificati appartenenti al gruppo II, come definito all'art. 4
del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, il documento di cui al comma 1,
lettera b), è sostituito da copia della documentazione prevista per i singoli
casi di specie dal predetto decreto.
6. I laboratori
che forniscono un servizio diagnostico sono tenuti alla comunicazione di cui al
comma 1 anche per quanto riguarda gli agenti biologici del gruppo 4.
Art. 77. -
Autorizzazione.
1. Il datore di
lavoro che intende utilizzare, nell'esercizio della propria attività, un agente
biologico del gruppo 4 deve munirsi di autorizzazione del Ministero della
sanità.
2. La richiesta
di autorizzazione è corredata da:
a) le
informazioni di cui all'art. 76, comma 1;
b) l'elenco degli
agenti che si intende utilizzare.
3.
L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della sanità sentito il parere
dell'Istituto superiore di sanità. Essa ha la durata di 5 anni ed è
rinnovabile. L'accertamento del venir meno di una delle condizioni previste per
l'autorizzazione ne comporta la revoca.
4.
Il datore di lavoro in possesso
dell'autorizzazione di cui al comma 1 informa il Ministero della sanità di ogni
nuovo agente biologico del gruppo 4 utilizzato, nonché di ogni avvenuta
cessazione di impiego di un agente biologico del gruppo 4.
5. I laboratori
che forniscono un servizio diagnostico sono esentati dagli adempimenti di cui
al comma 4.
6. Il Ministero
della sanità comunica all'organo di vigilanza competente per territorio le
autorizzazioni concesse e le variazioni sopravvenute nell'utilizzazione di
agenti biologici del gruppo 4. Il Ministero della sanità istituisce ed aggiorna
un elenco di tutti gli agenti biologici del gruppo 4 dei quali è stata
comunicata l'utilizzazione sulla base delle previsioni di cui ai commi 1 e 4.
Capo II -
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO.
Art.
78. - Valutazione del rischio.
1. Il datore di
lavoro, nella valutazione del rischio i cui all'art. 4,
comma 1, tiene conto di tutte le
informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e
delle modalità lavorative, ed in particolare:
a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall'allegato XI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'art. 75, commi 1 e 2;
b)
dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte;
c) dei potenziali
effetti allergici e tossici;
d) della
conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre
in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta;
e) delle eventuali
ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono
influire sul rischio;
f) del sinergismo
dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.
2.
Il datore di lavoro applica i
principi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione ai
rischi accertati, le misure protettive e preventive di cui
al presente titolo, adattandole alle particolarità delle
situazioni lavorative.
3.
Il datore di lavoro effettua
nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche
dell'attività lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute
sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione
effettuata.
4. Nelle
attività, quali quelle riportate a titolo esemplificativo nell'allegato IX, che, pur non
comportando la deliberata intenzione di operare con agenti biologici, possono
implicare il rischio di esposizioni dei lavoratori agli stessi, il datore di
lavoro può prescindere dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 80, 81, commi 1 e 2, 82, comma 3, e 86, qualora i risultati della
valutazione dimostrano che l'attuazione di tali misure non è necessaria.
5.
Il documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, è integrato dai seguenti dati:
a) le fasi del
procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti
biologici;
b) il numero dei
lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a);
c) le generalità
del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
d) i metodi e le
procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive
applicate;
e) il programma
di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad
un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel
contenimento fisico.
6.
Il rappresentante per la sicurezza è consultato prima dell'effettuazione della
valutazione di cui al comma 1 ed ha accesso anche ai dati di cui al comma 5. MENU’
Art.
79. - Misure tecniche, organizzative, procedurali.
1. In tutte le
attività per le quali la valutazione di cui all'art. 78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori il
datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per
evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.
2. In
particolare, il datore di lavoro:
a) evita
l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa
lo consente;
b) limita al
minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti
biologici;
c) progetta
adeguatamente i processi lavorativi;
d) adotta misure
collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non
sia possibile evitare altrimenti l'esposizione;
e) adotta misure
igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un
agente biologico fuori dal luogo di lavoro;
f) usa il segnale
di rischio biologico, rappresentato nell'allegato
X, e altri segnali di avvertimento
appropriati;
g) elabora idonee
procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed
animale;
h) definisce
procedure di emergenza per affrontare incidenti;
i) verifica la
presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento
fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile;
l) predispone i
mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei
rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati
ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi;
m) concorda
procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di
agenti biologici all'interno del luogo di lavoro.
Art. 80. - Misure igieniche.
1. In tutte le
attività nelle quali la valutazione di cui all'art. 78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il
datore di lavoro assicura che:
a) i lavoratori
dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e
fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle;
b) i lavoratori
abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre
in posti separati dagli abiti civili;
c) i dispositivi
di protezione individuale siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni
utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi
prima dell'utilizzazione successiva;
d) gli indumenti
di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici
vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati
separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario,
distrutti.
2.
È vietato assumere cibi o bevande e
fumare nelle aree di lavoro in cui c'è rischio di esposizione.
Art. 81. -
Misure specifiche per le strutture sanitarie e veterinarie.
1. Il datore di
lavoro, nelle strutture sanitarie e veterinarie, in sede di valutazione dei
rischi, presta particolare attenzione alla possibile presenza di agenti
biologici nell'organismo dei pazienti o degli animali e nei relativi campioni e
residui e al rischio che tale presenza comporta in relazione al tipo di
attività svolta.
2. In relazione
ai risultati della valutazione, il datore di lavoro definisce e provvede a che
siano applicate procedure che consentono di manipolare, decontaminare ed
eliminare senza rischi per l'operatore e per la comunità, i materiali ed i
rifiuti contaminati.
3. Nei servizi di
isolamento che ospitano pazienti od animali che sono, o potrebbero essere,
contaminati da agenti biologici del gruppo 3 o del gruppo 4, le misure di
contenimento da attuare per ridurre al minimo il rischio di infezione sono
indicate nell'allegato XII.
Art. 82. -
Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari.
1. Fatto salvo
quanto specificatamente previsto all'allegato XI,
punto 6, nei laboratori comportanti l'uso di
agenti biologici dei gruppi 2, 3 o 4 a fini di ricerca, didattici o
diagnostici, e nei locali destinati ad animali da laboratorio deliberatamente
contaminati con tali agenti, il datore di lavoro adotta idonee misure di
contenimento in conformità all'allegato XII.
2. Il datore di
lavoro assicura che l'uso di agenti biologici sia eseguito:
a) in aree di
lavoro corrispondenti almeno al secondo livello di contenimento, se l'agente
appartiene al gruppo 2;
b) in aree di
lavoro corrispondenti almeno al terzo livello di contenimento, se l'agente
appartiene al gruppo 3;
c) in aree di
lavoro corrispondenti almeno al quarto livello di contenimento, se l'agente
appartiene al gruppo 4.
3.
Nei laboratori comportanti l'uso di
materiali con possibile contaminazione da agenti biologici patogeni per l'uomo
e nei locali destinati ad animali da esperimento, possibili portatori di tali
agenti, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del
secondo livello di contenimento.
4. Nei luoghi di
cui ai commi 1 e 3 in cui si fa uso di agenti biologici non ancora
classificati, ma il cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute dei
lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle
del terzo livello di contenimento.
5. Per i luoghi
di lavoro di cui ai commi 3 e 4, il Ministero della sanità, sentito l'Istituto
superiore di sanità, può individuare misure di contenimento più elevate.
Art. 83. -
Misure specifiche per i processi industriali.
1. Fatto salvo
quanto specificatamente previsto all'allegato XI,
punto 6, nei processi industriali
comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, l datore di lavoro
adotta misure opportunamente scelte tra quelle elencate nell'allegato
XIII, tenendo anche conto dei criteri di cui
all'art. 82, comma 2.
2. Nel caso di
agenti biologici non ancora classificati, il cui uso può far sorgere un rischio
grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure
corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento.
Art. 84. -
Misure di emergenza.
1. Se si
verificano incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un
agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, i lavoratori devono
abbandonare immediatamente la zona interessata, cui possono accedere soltanto
quelli addetti ai necessari interventi, con l'obbligo di usare gli idonei mezzi
di protezione.
2.
Il datore di lavoro informa al più
presto l'organo di vigilanza territorialmente competente, nonché i lavoratori
ed il rappresentante per la sicurezza, dell'evento, delle cause che lo hanno
determinato e delle misure che intende adottare, o che ha già adottato, per
porre rimedio alla situazione creatasi.
3.
I lavoratori segnalano immediatamente
al datore di lavoro o al dirigente o al preposto, qualsiasi infortunio o
incidente relativo all'uso di agenti biologici.
Art. 85. -
Informazioni e formazione.
1. Nelle attività
per le quali la valutazione di cui all'art. 78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il
datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze
disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:
a) i rischi per
la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati;
b) le precauzioni
da prendere per evitare l'esposizione;
c) le misure
igieniche da osservare;
d) la funzione
degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione
individuale ed il loro corretto impiego;
e) le procedure
da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4;
f) il modo di
prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al
minimo le conseguenze.
2.
Il datore di lavoro assicura ai
lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato
al comma 1.
3. L'informazione
e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano
adibiti alle attività in questione, e ripetute, con frequenza almeno
quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni
cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.
4.
Nel luogo di lavoro sono apposti in
posizione ben visibile cartelli su cui sono riportate le procedure da seguire
in caso di infortunio od incidente.
Capo III -
SORVEGLIANZA SANITARIA.
Art.
86. - Prevenzione e controllo.
1. I lavoratori
addetti alle attività per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un
rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.
2. Il datore di
lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive
particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari
individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali:
a) la messa a
disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni
all'agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del
medico competente;
b)
l'allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell'art. 8 del
decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
2-bis.
Ove gli accertamenti sanitari
abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo a uno stesso
agente, l'esistenza di anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente
ne informa il datore di lavoro.
2-ter.
A seguito dell'informazione di
cui al comma 3 il datore di lavoro effettua una nuova valutazione del rischio
in conformità all'art. 78.
2-quater. Il
medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo
sanitario cui sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti
sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta rischio di
esposizione a particolari agenti biologici individuati nell'allegato XI nonché
sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione.
Art. 87. -
Registri degli esposti e degli eventi accidentali.
1. I lavoratori
addetti ad attività comportanti uso di agenti del gruppo 3 ovvero 4 sono
iscritti in un registro in cui sono riportati, per ciascuno di essi, l'attività
svolta, l'agente utilizzato e gli eventuali casi di esposizione individuale.
2. Il datore di
lavoro istituisce ed aggiorna il registro di cui al comma 1 e ne cura la tenuta
tramite il medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione e il rappresentante per la sicurezza hanno accesso
a detto registro.
3. Il datore di
lavoro:
a) consegna copia
del registro di cui al comma 1 all'Istituto superiore di sanità e all'Istituto
Superiore per la Prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza
competente per territorio, comunicando ad essi ogni tre anni e comunque
ogni qualvolta questi ne fanno richiesta, le variazioni intervenute;
b) comunica all'Istituto
Superiore per la Prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo di
vigilanza competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro,
dei lavoratori di cui al comma 1 fornendo al contempo l'aggiornamento dei dati
che li riguardano e consegna al medesimo Istituto le relative cartelle
sanitarie e di rischio [....];
c) in caso di
cessazione di attività dell'azienda, consegna all'Istituto superiore di sanità
copia del registro di cui al comma 1 ed all'Istituto Superiore per la
Prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza competente
per territorio copia del medesimo registro nonché le cartelle sanitarie e
di rischio [....];
d) in caso di
assunzione di lavoratori che hanno esercitato attività che comportano rischio
di esposizione allo stesso agente richiede all'ISPESL copia delle annotazioni
individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonché copia della
cartella sanitaria e di rischio [....];
e) tramite il
medico competente comunica ai lavoratori interessati le relative annotazioni
individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e nella cartella sanitaria
e di rischio [....], ed al rappresentante per la sicurezza i dati
collettivi anonimi contenuti nel registro di cui al comma 1.
4.
Le annotazioni individuali contenute
nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio [....]
sono conservate dal datore di lavoro fino a risoluzione del rapporto di
lavoro e dall'ISPESL fino a dieci anni dalla cessazione di ogni attività che
espone ad agenti biologici. Nel caso di agenti per i quali è noto che possono
provocare infezioni consistenti o latenti o che danno luogo a malattie con
recrudescenza periodica per lungo tempo o che possono avere gravi sequele a
lungo termine tale periodo è di quaranta anni.
5. L
documentazione di cui ai precedenti commi è custodita e trasmessa con
salvaguardia del segreto professionale.
6. I modelli e le
modalità di tenuta del registro di cui al comma 1 e delle
cartelle sanitarie e di rischio sono determinati con decreto del
Ministro della sanità e del lavoro e della previdenza sociale sentita la
commissione consultiva permanente.
7. L'ISPESL
trasmette annualmente al Ministero della sanità dati di sintesi relativi alle
risultanze del registro di cui al comma 1.
Art. 88. -
Registro dei casi di malattia e di decesso.
1. Presso
l'ISPESL è tenuto un registro dei casi di malattia ovvero di decesso dovuti
all'esposizione ad agenti biologici.
2. I medici,
nonché le strutture sanitarie, pubbliche o private, che refertano i casi di
malattia, ovvero di decesso di cui al comma 1, trasmettono all'ISPESL copia
della relativa documentazione clinica.
3. Con decreto
dei Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
commissione consultiva, sono determinati il modello e le modalità di tenuta del
registro di cui al comma 1, nonché le modalità di trasmissione della
documentazione di cui al comma 2.
4. Il Ministero
della sanità fornisce alla commissione CE, su richiesta, informazioni su
l'utilizzazione dei dati del registro di cui al comma 1.
TITOLO IX - SANZIONI.
Art.
89. - Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti.
1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a
sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a otto milioni per la violazione degli articoli 4 commi 2, 4 lettera a), 6, 7 e 11, primo
periodo; 63 commi 1, 4 e 5; 69 comma 5 lettera a); 78 commi 3 e 5; 86
comma 2-ter.
2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 4, comma 5 lettere b), d), e), h), l), n) e q); 7, comma 2; 12, commi 1 lettere d) ed e) e 4; 15, comma 1; 22, commi da 1 a 5; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4 e 5; 38; 41; 43, commi 3, 4 lettere a), b), d) e g) e 5; 48; 49, comma 2; 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 56, comma 2; 58; 62; 63, comma 3; 64; 65, comma 1; 66, comma 2; 67, commi 1 e 2; 68; 69, commi 1, 2 e 5 lettera b); 77, comma 1; 78, comma 2; 79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 85, comma 2; 86, commi 1 e 2;
b) con
l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire
cinque milioni per la violazione degli articoli 4,
commi 4, lettere b) e c), 5 lettere c), f), g), i), m) e p); 7, commi 1 e 3; 9,
comma 2; 10; 12, comma 1 lettere a),
b) e c); 21; 37; 43, comma 4 lettere c), e) ed f); 49, comma 1; 56, comma 1; 57; 66, commi 1 e 4; 67, comma 3; 70, comma 1; 76, commi 1, 2 e 3; 77, comma 4; 84, comma 2; 85, commi 1 e 4; 87, commi 1 e 2.
3. Il datore
di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire un milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli 4, commi 5 lettera o) e 8; 8 comma 11; 11; 70, commi 2 e 3; 87, commi 3 e 4.
Art. 90. -
Contravvenzioni commesse dai preposti.
1. I preposti
sono puniti:
a) con
l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due
milioni per la violazione degli articoli 4, comma
5, lettere b), d), e), h), l), n) e q); 7, comma 2; 12, commi 1, lettere d) ed e) e 4; 15, comma 1; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4 e 5; 41; 43, commi 3, 4 lettere a), b) e d); 48; 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 58; 62; 63, comma 3; 64; 65, comma 1; 67, commi 1 e 2; 68; 69, commi 1 e 2; 78, comma 2; 79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 86, commi 1 e 2;
b) con
l'arresto sino a un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione
per la violazione degli articoli 4, comma 5
lettere c), f), g), i) e m); 7, commi 1 lettera b) e 3; 9, comma 2; 12, comma 1 lettere
a) e c); 21; 37; 43, comma 4 lettere c),
e)
ed f);
49, comma 1; 56, comma 1; 57; 66, commi 1 e 4; 85, commi 1 e 4.
Art. 91 -
Contravvenzioni commesse dai progettisti, dai fabbricanti e dagli installatori.
1. La
violazione dell'art. 6, comma 2, è punita con l'arresto fino a sei mesi o con
l'ammenda da lire quindici milioni a lire sessanta milioni.
2. La
violazione dell'art. 6, commi 1 e 3, è punita con l'arresto fino ad un mese o con
l'ammenda da lire seicentomila a lire due milioni.
Art. 92. -
Contravvenzioni commesse dal medico competente.
1. Il medico
competente è punito:
a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli 17, comma 1, lettere b), d), h) e l); 69, comma 4; 86, comma 2-bis;
b) con
l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre
milioni per la violazione degli articoli 17,
comma 1, lettere e), f), g) ed i), nonché del comma 3; [...].
Art. 93. -
Contravvenzioni commesse dai lavoratori.
1. I
lavoratori sono puniti:
a) con
l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire quattrocentomila a lire un
milione e duecentomila per la violazione degli articoli
5, comma 2; 12,
comma 3, primo periodo; 39; 44; 84, comma 3;
b) con
l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire
seicentomila per la violazione degli articoli 67,
comma 2; 84,
comma 1.
Art. 94. -
Violazioni amministrative.
1. Chiunque
viola le disposizioni di cui agli articoli 65,
comma 2, e 80,
comma 2, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire trecentomila.
TITOLO X -
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.
1. In sede di
prima applicazione del presente decreto e comunque non oltre il 31 dicembre
1996 il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti di
prevenzione e protezione dai rischi è esonerato dalla frequenza del corso di
formazione di cui al comma 2 dell'art. 10, ferma restando l'osservanza degli adempimenti
previsti dal predetto art. 10, comma 2, lettere a), b) e c).
Art. 96. -
Decorrenza degli obblighi di cui all'art. 4.
1. È fatto
obbligo di adottare le misure di cui all'art. 4 nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
Art. 96 bis. - Attuazione degli obblighi
1. Il
datore di lavoro che intraprende un'attività lavorativa di cui all'articolo 1 è
tenuto a elaborare il documento di cui all'articolo
4 comma 2 del presente decreto entro
tre mesi dall'effettivo inizio dell'attività.
Art. 97. -
Obblighi d'informazione.
1. Il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette alla commissione:
a) il testo
delle disposizioni di diritto interno adottate nel settore della sicurezza e
della salute dei lavoratori durante il lavoro;
b) ogni cinque
anni, una relazione sull'attuazione pratica delle disposizioni dei titoli I, II, III e IV;
c) ogni
quattro anni, una relazione sull'attuazione pratica delle disposizioni dei titoli V e VI.
2. Le
relazioni di cui al comma 1 sono trasmesse anche alle commissioni parlamentari.
Art. 98. - Norma finale.
1. Restano in
vigore, in quanto non specificatamente modificate dal presente decreto, le
disposizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del
lavoro.
Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
ALLEGATO I -
Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro
dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 10).
1. Aziende artigiane e industriali (1)
fino a 30 addetti
2. Aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti (2)
3. Aziende della pesca fino a 20 addetti
4. Altre aziende fino a 200 addetti
***********************************************
(1) Escluse le aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 e successive
modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli
articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli
impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività
minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di
esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia
pubbliche sia private.
(2) Addetti assunti a tempo indeterminato.
ALLEGATO II
- Prescrizioni di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro.
1.
Rilevazione e lotta antincendio.
A seconda delle
dimensioni e dell'uso degli edifici, delle attrezzature presenti, delle
caratteristiche fisiche e chimiche delle sostanze presenti, nonché del numero
massimo di persone che possono essere presenti, i luoghi di lavoro devono
essere dotati di dispositivi adeguati per combattere l'incendio, e se del caso,
di rilevatori di incendio e di sistemi di allarme.
I dispositivi
non automatici di lotta antincendio devono essere facilmente accessibili e
utilizzabili.
Essi devono
essere oggetto di una segnaletica conforme alla normativa vigente.
Questa
segnaletica deve essere apposta nei luoghi appropriati ed essere durevole.
2. Locali
adibiti al pronto soccorso.
Qualora
l'importanza dei locali, il tipo di attività in essi svolta e la frequenza
degli infortuni lo richiedano, occorre prevedere uno o più locali adibiti al
pronto soccorso.
I locali
adibiti al pronto soccorso devono essere dotati di apparecchi e di materiale di
pronto soccorso indispensabili ed essere facilmente accessibili con barelle.
Essi devono
essere oggetto di una segnaletica conforme alla normativa vigente.
Il materiale di
pronto soccorso deve inoltre essere disponibile in tutti i luoghi in cui le
condizioni di lavoro lo richiedano.
Esso deve
essere oggetto di una segnaletica conforme alla normativa vigente.
Il materiale di
pronto soccorso deve inoltre essere disponibile in tutti i luoghi in cui le
condizioni di lavoro lo richiedano.
Esso deve
essere oggetto di una segnaletica appropriata e deve essere facilmente
accessibile. MENU’
ALLEGATO III - Schema indicativo per l'inventario dei rischi ai fini
dell'impiego di attrezzature di protezione individuale.
ALLEGATO IV - Elenco indicativo e non esauriente delle attrezzature di
protezione individuale.
DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE DELLA TESTA
- Caschi di
protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavori pubblici,
industrie varie)
- Copricapo
leggero per proteggere il cuoio capelluto (berretti, cuffie, retine con o senza
visiera)
- Copricapo di
protezione (cuffie, berretti, cappelli di tela cerata, ecc., in tessuto, in
tessuto rivestito, ecc.)
DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE DELL'UDITO
- Palline e
tappi per le orecchie
- Caschi
(comprendenti l'apparato auricolare)
- Cuscinetti
adattabili ai caschi di protezione per l'industria
- Cuffie con
attacco per ricezione a bassa frequenza
- Dispositivi
di protezione contro il rumore con apparecchiature di intercomunicazione
DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE DEGLI OCCHI E DEL VISO
- Occhiali a
stanghette
- Occhiali a
maschera
- Occhiali di
protezione contro i raggi X, i raggi laser, le radiazioni ultraviolette,
infrarosse, visibili
- Schermi
facciali
- Maschere e
caschi per la saldatura ad arco (maschere a mano, a cuffia o adattabili a
caschi protettivi)
DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
- Apparecchi
antipolvere, antigas e contro le polveri radioattive
- Apparecchi
isolanti a presa d'aria
- Apparecchi
respiratori con maschera per saldatura amovibile
- Apparecchi ed
attrezzature per sommozzatori
- Scafandri per
sommozzatori
DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE DELLE MANI E DELLE BRACCIA
- Guanti
contro le
aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.)
contro le
aggressioni chimiche
per
elettricisti e antitermici
- Guanti a sacco
- Ditali
- Manicotti
- Fasce di
protezione dei polsi
- Guanti a
mezze dita
- Manopole
DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE DEI PIEDI E DELLE GAMBE
- Scarpe basse,
scarponi, tronchetti, stivali di sicurezza
- Scarpe a
slacciamento o sganciamento rapido
- Scarpe
con protezione supplementare della punta del piede;
- scarpe e
soprascarpe con suola anticalore;
- scarpe,
stivali e soprastivali di protezione contro il calore;
- scarpe,
stivali e soprastivali di protezione contro il freddo;
- scarpe,
stivali e soprastivali di protezione contro le vibrazioni;
- scarpe,
stivali e soprastivali di protezione antistatici;
- scarpe,
stivali e soprastivali di protezione isolanti;
- stivali
di protezione contro le catene delle trance meccaniche;
- zoccoli;
-
ginocchiere;
- dispositivi
di protezione amovibili del collo del piede;
- ghette;
- suole
amovibili (anticalore, antiperforazione o antitraspirazione);
- ramponi
amovibili per ghiaccio, neve, terreno sdrucciolevole.
DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE DELLA PELLE
- Creme
protettive/pomate.
DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE DEL TRONCO E DELL'ADDOME
-
Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni meccaniche
(perforazioni, tagli, spruzzi di metallo fuso, ecc.);
-
giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni chimiche;
- giubbotti
termici;
- giubbotti
di salvataggio;
- grembiuli
di protezione contro i raggi X;
- cintura
di sicurezza del tronco.
DISPOSITIVI
DELL'INTERO CORPO
-
Attrezzature di protezione contro le cadute;
-
attrezzature cosiddette anticaduta (attrezzature complete comprendenti tutti
gli accessori necessari al funzionamento);
-
attrezzature con freno "ad assorbimento di energia cinetica"
(attrezzature complete comprendenti tutti gli accessori necessari al
funzionamento);
-
dispositivo di sostegno del corpo (imbracatura di sicurezza).
INDUMENTI
DI PROTEZIONE
- Indumenti
di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute);
- indumenti
di protezione contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, ecc.);
- indumenti
di protezione contro le aggressioni chimiche;
- indumenti
di protezione contro gli spruzzi di metallo fuso e di raggi infrarossi;
- indumenti
di protezione contro il calore;
- indumenti
di protezione contro il freddo;
- indumenti
di protezione contro la contaminazione radioattiva;
- indumenti
antipolvere;
- indumenti
antigas;
- indumenti
ed accessori (bracciali e guanti, ecc.) fluorescenza di segnalazione,
catarifrangenti;
- coperture
di protezione.
ALLEGATO V -
Elenco indicativo e non esauriente delle attività e dei settori di attività per
i quali può rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature di
protezione individuale.
1. PROTEZIONE
DEL CAPO (PROTEZIONE DEL CRANIO)
Elmetti di protezione
- Lavori
edili, soprattutto lavori sopra, sotto o in prossimità di impalcature e di
posti di lavoro sopraelevati, montaggio e smontaggio di armature, lavori di
installazione e di posa di ponteggi e operazioni di demolizione
- Lavori su
ponti d'acciaio, su opere edili in strutture d'acciaio di grande altezza,
piloni, torri, costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie e
laminatoi, grandi serbatoi, grandi condotte, caldaie e centrali elettriche
- Lavori in
fossati, trincee, pozzi e gallerie di miniera
- Lavori in
terra e in roccia
- Lavori in
miniere sotterranee, miniere a cielo aperto e lavori di spostamento di ammassi
di sterile
- Uso di
estrattori di bulloni
- Brillatura
mine
- Lavori in
ascensori e montacarichi, apparecchi di sollevamento, gru e nastri
trasportatori
- Lavori nei
pressi di altiforni, in impianti di riduzione diretta, in acciaierie, in
laminatoi, in stabilimenti metallurgici, in impianti di fucinatura a maglio e a
stampo, nonché in fonderie
- Lavori in
forni industriali, contenitori, apparecchi, silos, tramogge e condotte
- Costruzioni
navali
- Smistamento
ferroviario
- Macelli
2. PROTEZIONE
DEL PIEDE
Scarpe di
sicurezza con suola imperforabile
- Lavori di
rustico, di genio civile e lavori stradali
- Lavori su
impalcature
- Demolizione
di rustici
- Lavori in
calcestruzzo ed in elementi prefabbricati con montaggio e smontaggio di
armature
- Lavori in
cantieri edili e in aree di deposito
- Lavori su
tetti
Scarpe di
sicurezza senza suola imperforabile
- Lavori su
ponti d'acciaio, opere edili in strutture d'acciaio di grande altezza, piloni,
torri, ascensori e montacarichi, costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni,
acciaierie, laminatoi, grandi contenitori, grandi condotte, gru, caldaie e
impianti elettrici
- Costruzione
di forni, installazione di impianti di riscaldamento e di aerazione, nonché
montaggio di costruzioni metalliche
- Lavori di
trasformazione e di manutenzione
- Lavori in
altiforni, impianti di riduzione diretta, acciaierie e laminatoi, stabilimenti
metallurgici, impianti di fucinatura a maglio e a stampo, impianti di pressatura
a caldo e di trafilatura
- Lavori in
cave di pietra, miniere a cielo aperto e rimozione in discarica
- Lavorazione
e finitura di pietre
- Produzione
di vetri piani e di vetri cavi, nonché lavorazione e finitura
-
Manipolazione di stampi nell'industria della ceramica
- Lavori di
rivestimenti in prossimità del forno nell'industria della ceramica
- Lavori
nell'industria della ceramica pesante e nell'industria dei materiali da
costruzione
-
Movimentazione e stoccaggio
-
Manipolazione di blocchi di carni surgelate e di contenitori metallici di
conserve
- Costruzioni
navali
- Smistamento
ferroviario
Scarpe di
sicurezza con tacco o con suola continua e con intersuola imperforabile
- Lavori su
tetti
Scarpe di
sicurezza con intersuola termoisolante
- Attività su
e con masse molto fredde o ardenti
Scarpe di
sicurezza a slacciamento rapido
- In caso di
rischio di penetrazione di masse incandescenti fuse
3. PROTEZIONE
DEGLI OCCHI O DEL VOLTO
Occhiali di
protezione, visiere o maschere di protezione
- Lavori di saldatura,
molatura e tranciatura
- Lavori di
mortasatura e di scalpellatura
- Lavorazione
e finitura di pietre
- Uso di
estrattori di bulloni
- Impiego di
macchine asportatrucioli durante la lavorazione di materiali che producono
trucioli corti
- Fucinatura a
stampo
- Rimozione e
frantumazione di schegge
- Operazioni
di sabbiatura
-
Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti
corrosivi
- Impiego di
pompe a getto liquido
-
Manipolazione di masse incandescenti fuse o lavori in prossimità delle stesse
- Lavori che
comportano esposizione al calore radiante
- Impiego di
laser
4. PROTEZIONE
DELLE VIE RESPIRATORIE
Autorespiratori
- Lavori in
contenitori, in vani ristretti ed in forni industriali riscaldati a gas,
qualora sussista il rischio di intossicazione da gas o di carenza di ossigeno
- Lavoro nella
zona di caricamento dell'altoforno
- Lavori in
prossimità dei convertitori e delle condutture di gas di altoforno
- Lavori in
prossimità della colata in siviera qualora sia prevedibile che se ne
sprigionino fumo di metalli pesanti
- Lavori di
rivestimento di forni e di siviere qualora sia prevedibile la formazione di
polveri
- Verniciatura
a spruzzo senza sufficiente aspirazione
- Lavori in
pozzetti, canali ed altri vani sotterranei nell'ambito della rete fognaria
- Attività in
impianti frigoriferi che presentino un rischio di fuoriuscita del refrigerante
5. PROTEZIONE
DELL'UDITO
Otoprotettori
- Lavori nelle
vicinanze di presse per metalli
- Lavori che
implicano l'uso di utensili pneumatici
- Attività del
personale a terra negli aeroporti
- Battitura di
pali e costipazione del terreno
- Lavori nel
legname e nei tessili
6. PROTEZIONE
DEL TRONCO, DELLE BRACCIA E DELLE MANI
Indumenti
protettivi
-
Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti
corrosivi
- Lavori che
comportano la manipolazione di masse calde o la loro vicinanza o comunque
un'esposizione al calore
- Lavorazione
di vetri piani
- Lavori di
sabbiatura
- Lavori in
impianti frigoriferi
Indumenti
protettivi difficilmente infiammabili
- Lavori di
saldatura in ambienti ristretti
Grembiuli
imperforabili
- Operazioni
di disossamento e di squartamento nei macelli
- Lavori che
comportano l'uso di coltelli, nel caso in cui questi siano mossi in direzione
del corpo
Grembiuli
di cuoio
- Saldatura
- Fucinatura
- Fonditura
Bracciali
- Operazioni
di disossamento e di squartamento nei macelli
Guanti
- Saldatura
-
Manipolazione di oggetti con spigoli vivi, esclusi i casi in cui sussista il
rischio che il guanto rimanga impigliato nelle macchine
-
Manipolazione a cielo aperto di prodotti acidi e alcalini
Guanti a
maglia metallica
- Operazione
di disossamento e di squartamento nei macelli
- Attività
protratta di taglio con il coltello nei reparti di produzione e macellazione
- Sostituzione
di coltelli nelle taglierine
7. INDUMENTI
DI PROTEZIONE CONTRO LE INTEMPERIE
- Lavori edili
all'aperto con clima piovoso e freddo
8. INDUMENTI
FOSFORESCENTI
- Lavori in
cui è necessario percepire in tempo la presenza dei lavoratori
9.
ATTREZZATURE DI PROTEZIONE ANTICADUTA (IMBRACATURE DI SICUREZZA)
- Lavori su
impalcature
- Montaggio di
elementi prefabbricati
- Lavori su
piloni
10. ATTACCO DI
SICUREZZA CON CORDA
- Posti di
lavoro in cabine sopraelevate di gru
- Posti di
lavoro in cabine di manovra sopraelevate di transelevatori
- Posti di
lavoro sopraelevati su torri di trivellazione
- Lavori in
pozzi e in fogne
11. PROTEZIONE
DELL'EPIDERMIDE
-
Manipolazione di emulsioni
- Concia di
pellami
ALLEGATO VI
- Elementi di riferimento.
ELEMENTI DI
RIFERIMENTO.
1. Caratteristiche
del carico.
La
movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio tra l'altro
dorso-lombare nei casi seguenti:
- il carico è
troppo pesante (kg 30);
- è
ingombrante o difficile da afferrare;
- è in
equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;
- è collocato
in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato a una certa
distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco;
- può, a
motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il
lavoratore, in particolare in caso di urto.
2. Sforzo
fisico richiesto .
Lo sforzo
fisico può presentare un rischio tra l'altro dorso-lombare nei seguenti casi:
- è eccessivo;
- può essere
effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco;
- può
comportare un movimento brusco del carico;
- è compiuto
con il corpo in posizione instabile.
3. Caratteristiche
dell'ambiente di lavoro .
Le
caratteristiche dell'ambiente di lavoro possono aumentare le possibilità di
rischio tra l'altro dorso-lombare nei seguenti casi:
- lo spazio
libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo svolgimento
dell'attività richiesta;
- il pavimento
è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o di scivolamento per le scarpe
calzate dal lavoratore;
- il posto o
l'ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di
carichi a un'altezza di sicurezza o in buona posizione;
- il pavimento
o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la manipolazione del
carico a livelli diversi;
- il pavimento
o il punto d'appoggio sono instabili;
- la
temperatura, l'umidità o la circolazione dell'aria sono inadeguate.
4. Esigenze
connesse all'attività .
L'attività può
comportare un rischio tra l'altro dorso-lombare se comporta una o più delle
seguenti esigenze:
- sforzi
fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o
troppo prolungati;
- periodo di
riposo fisiologico o di recupero insufficiente;
- distanze
troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto;
- un ritmo
imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore.
FATTORI
INDIVIDUALI DI RISCHIO
Il lavoratore
può correre un rischio nei seguenti casi:
- inidoneità
fisica a svolgere il compito in questione;
- indumenti,
calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore;
-
insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione.
ALLEGATO VII
- Prescrizioni minime
Osservazione
preliminare .
Gli obblighi
previsti dal presente allegato si applicano al fine di realizzare gli obiettivi
del titolo VI e qualora gli elementi esistano sul posto di lavoro e non
contrastino con le esigenze o caratteristiche intrinseche della mansione.
1. ATTREZZATURE
a) Osservazione
generale
L'utilizzazione
in sé dell'attrezzatura non deve essere fonte di rischio per i lavoratori.
b) Schermo
I caratteri
sullo schermo devono avere una buona definizione e una forma chiara, una
grandezza sufficiente e vi deve essere uno spazio adeguato tra i caratteri e le
linee.
L'immagine
sullo schermo deve essere stabile, esente da sfarfallamento o da altre forme
d'instabilità.
La brillanza
e/o il contrasto tra i caratteri e lo sfondo dello schermo devono essere
facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del videoterminale e
facilmente adattabili alle condizioni ambientali.
Lo schermo
dev'essere orientabile ed inclinabile liberamente e facilmente per adeguarsi
alle esigenze dell'utilizzatore.
È possibile
utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano regolabile.
Lo schermo non
deve avere riflessi e riverberi che possano causare molestia all'utilizzatore.
c) Tastiera
La tastiera
dev'essere inclinabile e dissociata dallo schermo per consentire al lavoratore
di assumere una posizione confortevole e tale da non provocare l'affaticamento
delle braccia o delle mani.
Lo spazio
davanti alla tastiera dev'essere sufficiente onde consentire un appoggio per le
mani e le braccia dell'utilizzatore
La tastiera
deve avere una superficie opaca onde evitare i riflessi.
La
disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti devono tendere ad
agevolare l'uso della tastiera stessa.
I simboli dei
tasti devono presentare sufficiente contrasto ed essere leggibili dalla normale
posizione di lavoro.
d) Piano di
lavoro
Il piano di
lavoro deve avere una superficie poco riflettente, essere di dimensioni
sufficienti e permettere una disposizione flessibile dello schermo, della
tastiera, dei documenti e del materiale accessorio.
Il supporto per
i documenti deve essere stabile e regolabile e deve essere collocato in modo
tale da ridurre al massimo i movimenti fastidiosi della testa e degli occhi.
È necessario
uno spazio sufficiente che permetta ai lavoratori una posizione comoda.
e) Sedile
di lavoro
Il sedile di
lavoro dev'essere stabile, permettere all'utilizzatore una certa libertà di
movimento ed una posizione comoda.
I sedili
debbono avere altezza regolabile.
Il loro
schienale deve essere regolabile in altezza e in inclinazione.
Un poggiapiedi
sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino.
2. AMBIENTE
a) Spazio
Il posto di
lavoro deve essere ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio
sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e di movimenti operativi.
b)
Illuminazione
L'illuminazione
generale ovvero l'illuminazione specifica (lampade di lavoro) devono garantire
un'illuminazione sufficiente e un contrasto appropriato tra lo schermo e
l'ambiente, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro e delle esigenze
visive dell'utilizzatore.
Fastidiosi
abbagliamenti e riflessi sullo schermo o su altre attrezzature devono essere
evitati strutturando l'arredamento del locale e del posto di lavoro in funzione
dell'ubicazione delle fonti di luce artificiale e delle loro caratteristiche
tecniche.
c) Riflessi
e abbagliamenti
I posti di
lavoro devono essere sistemati in modo che le fonti luminose quali le finestre
e le altre aperture, le pareti trasparenti o traslucide, nonchè le attrezzature
e le pareti di colore chiaro non producano riflessi sullo schermo.
Le finestre
devono essere munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per
attenuare la luce diurna che illumina il posto di lavoro.
d) Rumore
Il rumore
emesso dalle attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro deve essere
preso in considerazione al momento della sistemazione del posto di lavoro, in
particolare al fine di non perturbare l'attenzione e la comunicazione verbale.
e) Calore
Le
attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro non devono produrre un eccesso
di calore che possa essere fonte di disturbo per i lavoratori.
f)
Radiazioni
Tutte le
radiazioni, eccezion fatta per la parte visibile dello spettro
elettromagnetico, devono essere ridotte a livelli trascurabili dal punto di
vista della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.
g) Umidità
Si deve
fare in modo di ottenere e mantenere un'umidità soddisfacente.
3.
INTERFACCIA ELABORATORE/UOMO
All'atto
dell'elaborazione, della scelta, dell'acquisto del software, o allorchè questo
viene modificato, come anche nel definire le mansioni che implicano
l'utilizzazione di unità videoterminali, il datore di lavoro terrà conto dei
seguenti fattori:
a) il
software deve essere adeguato alla mansione da svolgere;
b) il
software deve essere di facile uso e, se del caso, adattabile a livello di
conoscenza e di esperienza dell'utilizzatore; nessun dispositivo o controllo
quantitativo o qualitativo può essere utilizzato all'insaputa dei lavoratori;
c) i
sistemi debbono fornire ai lavoratori delle indicazioni sul loro svolgimento;
d) i
sistemi devono fornire l'informazione di un formato e a un ritmo adeguato agli
operatori;
e) i
principi dell'ergonomia devono essere applicati in particolare all'elaborazione
dell'informazione da parte dell'uomo.
ALLEGATO
VIII - Elenco di sistemi, preparati e procedimenti.
1. Produzione
d'auramina col metodo Michler.
2. Lavori che
espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel
catrame, nella pece, nel fumo o nelle polveri di carbone.
3. Lavori che
espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del
nichel a temperature elevate.
4. Processo
agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.
ALLEGATO IX -
Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la
presenza di agenti biologici.
1. Attività in
industrie alimentari.
2. Attività
nell'agricoltura.
3. Attività
nelle quali vi è contatto con gli animali e/o con prodotti di origine animale.
4. Attività nei
servizi sanitari, comprese le unità di isolamento e post mortem.
5. Attività nei
laboratori clinici, veterinari e diagnostici, esclusi i laboratori di diagnosi
microbiologica.
6. Attività
impianti di smaltimento rifiuti e di raccolta di rifiuti speciali
potenzialmente infetti.
7. Attività
negli impianti per la depurazione delle acque di scarico.
ALLEGATO X -
Segnale di rischio biologico.
ALLEGATO XI - Elenco degli agenti biologici classificati.
1. Sono
inclusi nella classificazione unicamente gli agenti di cui è noto che possono
provocare malattie infettive in soggetti umani.
I rischi
tossico ovvero allergenico eventualmente presenti sono indicati a fianco di
ciascun agente in apposita colonna.
Non sono stati
presi in considerazione gli agenti patogeni di animali e piante di cui è noto
che non hanno effetto sull'uomo.
In sede di
compilazione di questo primo elenco di agenti biologici classificati non si è
tenuto conto dei microrganismi geneticamente modificati.
2. La
classificazione degli agenti biologici si basa sull'effetto esercitato dagli stessi
su lavoratori sani. Essa non tiene conto dei particolari effetti sui lavoratori
la cui sensibilità potrebbe essere modificata da altre cause quali malattia
preesistente, uso di medicinali, immunità compromessa, stato di gravidanza o
allattamento, fattori dei quali è tenuto conto nella sorveglianza sanitaria di
cui all'art. 95.
3. Gli agenti
biologici che non sono stati inclusi nei gruppi 2, 3 e 4 dell'elenco non sono
implicitamente inseriti nel gruppo 1.
Per gli agenti
di cui è nota per numerose specie la patogenicità per l'uomo, l'elenco
comprende le specie più frequentemente implicate nelle malattie, mentre un
riferimento di carattere più generale indica che altre specie appartenenti allo
stesso genere possono avere effetti sulla salute dell'uomo.
Quando un
intero genere è menzionato nell'elenco degli agenti biologici, è implicito che
i ceppi e le specie definiti non patogeni sono esclusi dalla classificazione.
4. Quando un
ceppo è attenuato o ha perso geni notoriamente virulenti, il contenimento richiesto
dalla classificazione del ceppo parentale non è necessariamente applicato a
meno che la valutazione del rischio da esso rappresentato sul luogo di lavoro
non lo richieda.
5. Tutti i
virus che sono già stati isolati nell'uomo e che ancora non figurano nel
presente allegato devono essere considerati come appartenenti almeno al gruppo
2, a meno che sia provato che non possono provocare malattie nell'uomo.
6.
Taluni agenti classificati nel gruppo 3 ed indicati con asterisco (*) o con doppio asterisco
(**) nell'elenco allegato possono comportare un rischio di infezione limitato
perché normalmente non sono veicolati dall'aria. Nel caso di particolari
attività comportanti l'utilizzazione dei suddetti agenti, in relazione al tipo
di operazione effettuata e dei quantitativi impiegati può risultare
sufficiente, per attuare le misure di cui ai punti 2 e 13 dell'allegato XII ed
ai punti 2, 3, 5 dell'allegato XIII, assicurare i livelli di contenimento ivi
previsti per gli agenti del gruppo 2.
7. Le misure
di contenimento che derivano dalla classificazione dei parassiti si applicano
unicamente agli stadi del ciclo del parassita che possono essere infettivi per
l'uomo.
8. L'elenco
contiene indicazioni che individuano gli agenti biologici che possono provocare
reazioni allergiche o tossiche, quelli per i quali è disponibile un vaccino
efficace e quelli per i quali è opportuno conservare per almeno dieci anni
l'elenco dei lavoratori che hanno operato in attività con rischio di
esposizione a tali agenti.
Tali indicazioni
sono:
A: possibili
effetti allergici;
D: l'elenco
dei lavoratori che hanno operato con detti agenti deve essere conservato per
almeno dieci anni dalla cessazione dell'ultima attività comportanti rischio di
esposizione;
T: produzione
di tossine;
V: vaccino
efficace disponibile.
BATTERI
e organismi simili
NB: Per gli agenti che figurano nel presente elenco la
menzione " spp " si riferisce alle altre specie riconosciute patogene
per l'uomo.
AGENTE BIOLOGICO CLASSIFICAZIONE RILIEVI
Actinobacillus actinomycetemcomitans
2
Actinomadura madurae 2
Actinomadura pelletieri 2
Actinomyces gerencseriae 2
Actinomyces
israelii 2
Actinomyces
pyogenes 2
Actinomyces
spp 2
Arcanobacterium
haemolyticum (Corynebacterium haemolyticum) 2
Bacillus
anthracis 3
Bacteroides
fragilis 2
Bartonella bacilliformis 2
Bordetella bronchiseptica 2
Bordetella parapertussis 2
Bordetella pertussis 2 V
Borrelia burgdorferi 2
Borrelia duttonii 2
Borrelia recurrentis 2
Borrelia spp 2
Brucella abortus 3
Brucella canis 3
Brucella melitensis 3
Brucella suis
3
Campylobacter
fetus 2
Campylobacter
jejuni 2
Campylobacter
spp 2
Cardiobacterium
hominis 2
Chlamydia pneumoniae 2
Chlamydia trachomatis 2
Chlamydia psittaci (ceppi non aviari) 2
Chlamydia psittaci (ceppi aviari) 3
Clostridium botulinum 2 T
Clostridium perfringens 2
Clostridium tetani 2 T, V
Clostridium
spp 2
Corynebacterium
diphtheriae 2 T,V
Corynebacterium
minutissimum 2
Corynebacterium
pseudotuberculosis 2
Corynebacterium
spp 2
Coxiella
burnetii 3
Edwardsiella tarda 2
Ehrlichia sennetsu (Rickettsia sennetsu) 2
Ehrlichia spp 2
Eikenella corrodens 2
Enterobacter aerogenes/cloacae 2
Enterobacter spp 2
Enterococcus spp 2
Erysipelothrix rhusiopathiae 2
Escherichia coli (ad eccezione dei ceppi
non patogeni) 2
Flavobacterium meningosepticum 2
Fluoribacter bozemanae (Legionella) 2
Francisella tularensis (Tipo A) 3
Francisella tularensis (Tipo B) 2
Fusobacterium necrophorum 2
Gardnerella vaginalis 2
Haemophilus ducreyi 2
Haemophilus influenzae 2
Haemophilus spp 2
Helicobacter pylori 2
Klebsiella oxytoca 2
Klebsiella pneumoniae 2
Klebsiella spp 2
Legionella pneumophila 2
Legionella spp 2
Leptospira interrogans (tutti i serotipi)
2
Listeria monocytogenes 2
Listeria ivanovii 2
Morganella morganii 2
Mycobacterium africanum 3 V
Mycobacterium avium/intracellulare 2
Mycobacterium bovis (ad eccezione del
ceppo BCG) 3 V
Mycobacterium chelonae 2
Mycobacterium fortuitum 2
Mycobacterium kansasii 2
Mycobacterium leprae 3
Mycobacterium malmoense 2
Mycobacterium marinum 2
Mycobacterium microti 3(*)
Mycobacterium paratuberculosis 2
Mycobacterium scrofulaceum 2
Mycobacterium simiae 2
Mycobacterium szulgai 2
Mycobacterium
tuberculosis 3 V
Mycobacterium
ulcerans 3(*)
Mycobacterium
xenopi 2
Mycoplasma
pneumoniae 2
Neisseria gonorrhoeae 2
Neisseria meningitidis 2 V
Nocardia asteroides 2
Nocardia brasiliensis 2
Nocardia farcinica 2
Nocardia nova 2
Nocardia otitidiscaviarum 2
Pasteurella multocida 2
Pasteurella spp 2
Peptostreptococcus anaerobius 2
Plesiomonas shigelloides 2
Porphyromonas spp 2
Prevotella spp 2
Proteus mirabilis 2
Proteus penneri 2
Proteus vulgaris 2
Providencia alcalifaciens 2
Providencia rettgeri 2
Providencia spp 2
Pseudomonas aeruginosa 2
Pseudomonas mallei 3
Pseudomonas pseudomallei 3
Rhodococcus equi 2
Rickettsia akari 3(*)
Rickettsia canada 3(*)
Rickttsia conorii 3
Rickettsia montana 3(*)
Rickettsia typhi (Rickettsia mooseri)
3
Rickettsia prowazekii 3
Rickettsia rickettsii 3
Rickettsia
tsutsugamushi 3
Rickettsia
spp 2
Rochalimaea quintana 2
Salmonella arizonae 2
Salmonella enteritidis 2
Salmonella typhimurium 2
Salmonella paratyphi A, B, C 2 V
Salmonella typhi 3(*) V
Salmonella (altre varietà serologiche) 2
Serpulina spp 2
Shigella boydii 2
Shigella dysenteriae (Tipo 1) 3(*) T
Shigella sonnei 2
Shigella flexneri 2
Staphylococcus
aureus 2
Streptobacillus
moniliformis 2
Streptococcus
pneumoniae 2
Streptococcus
pyogenes 2
Streptococcus spp 2
Treponema carateum 2
Treponema pallidum 2
Treponema pertenue 2
Treponema spp 2
Vibrio cholerae (incluso El Tor) 2
Vibrio parahaemolyticus 2
Vibrio spp 2
Yersinia enterocolitica 2
Yersinia pestis 3 V
Yersinia pseudotuberculosis 2
Yersinia spp 2
VIRUS (*)
AGENTE BIOLOGICO CLASSIFICAZIONE RILIEVI
Adenoviridae 2
Arenaviridae
Virus
Junin 4
Virus Lassa 4
Virus della coriomeningite linfocitaria
(ceppi neurotropi) 3
Virus della coriomeningite linfocitaria
(altri ceppi) 2
Virus Machupo 4
Virus Mopeia e altri virus Tacaribe
2
Astroviridae 2
Bunyaviridae
Virus Bunyamwera 2
Virus Oropouche 3
Virus dell'encefalite Californiana 2
Hantavirus:
Hantaan (febbre emorragica coreana)
3
Seoul-Virus 3
Puumala-Virus 2
Prospect
Hill-Virus 2
Altri hantavirus 2
Nairovirus:
Virus della febbre emorragica di
Crimea/Congo 4
Virus
Hazara 2
Phlebovirus:
Febbre della Valle del Rift 3 V
Febbre a flebotomi 2
Virus Toscana 2
Altri bunyaviru noti come patogeni 2
Caliciviridae
Norwalk-Virus 2
Altri Caliciviridae 2
Coronaviridae 2
Filoviridae
Virus Ebola 4
Virus di Marburgo 4
Flaviviridae
Encefalite d'Australia (Encefalite della
Valle Murray) 3
Virus dell'encefalite da zecca dell'Europa
centrale 3(**) V
Absettarov 3
Hanzalova 3
Hypr 3
Kumlinge 3
Virus della dengue tipi 1-4 3
Virus dell'epatite C 3(**) D
Encefalite B giapponese 3 V
Foresta di Kyasanur 3 V
Louping
ill 3(**)
Omsk
(a) 3 V
Powassan 3
Rocio 3
Encefalite verno-estiva russa (a) 3 V
Encefalite di
St. Louis 3
Virus Wesselsbron 3(**)
Virus della Valle del Nilo 3
Febbre gialla 3 V
Altri flavivirus noti per essere patogeni
2
Hepadnaviridae
Virus dell'epatite B 3(**) V,D
Virus dell'epatite D (Delta) (b) 3(**) V,D
Herpesviridae
Cytomegalovirus 2
Virus d'Epstein-Barr 2
Herpesvirus
simiae (B virus)
3
Herpes simplex virus tipi 1 e 2 2
Herpesvirus varicella-zoster 2
Virus linfotropo B dell'uomo (HBLV-HHV6)
2
Orthomyxoviridae
Virus influenzale tipi A, B e C 2 V(c)
Orthomyoviridae trasmesse dalle zecche:
Virus Dhori e Thogoto 2
Papovaviridae
Virus BK e JC 2 D(d)
Papillomavirus dell'uomo 2 D(d)
Paramyxoviridae
Virus del morbillo 2 V
Virus degli orecchioni 2 V
Virus della malattia di Newcastle 2
Virus parainfluenzali tipi 1-4 2
Virus respiratorio sinciziale 2
Parvoviridae
Parvovirus dell'uomo (B 19) 2
Picornaviridae
Virus della congiuntivite emorragica (AHC)
2
Virus
Coxsackie 2
Virus
Echo 2
Virus dell'epatite A (enterovirus
dell'uomo tipo 72) 2 V
Virus della poliomelite 2 V
Rhinovirus 2
Poxviridae
Bufalopox virus (e) 2
Cowpox
virus 2
Elephantpox
virus (f) 2
Virus del nodulo dei mungitori 2
Molluscum contagiosum virus 2
Monkeypox virus 3 V
Orf virus 2
Rabbitpox virus (g) 2
Vaccinia
virus 2
Variola
(major & minor) virus 4 V
Whitepox
virus (" variola virus ") 4 V
Yatapox
virus (Tana & Yaba) 2
Reoviridae
Coltivirus 2
Rotavirus umano 2
Orbivirus 2
Reovirus 2
Retroviridae (h)
Virus della sindrome di immunodeficienza
umana (AIDS) 3 D
Virus di leucemie umane e cellule T (HTLV)
tipi 1 e 2 3 D
Rhabdoviriae
Virus della rabbia 3(**) V
Virus della stomatite vescicolosa 2
Togaviridae
Alfavirus:
Encefalomielite equina dell'America
dell'est 3 V
Virus Bebaru 2
Virus Chikungunya 3(**)
Virus Everglades 3(**)
Virus Mayaro 3
Virus Mucambo 3(**)
Virus Ndumu 3
Virus Ònyong-nyong 2
Virus del fiume Ross 2
Virus della foresta di Semliki 2
Virus Sindbis 2
Virus Tonate 3(**)
Encefalomielite equina dell'America
dell'ovest 3 V
Encefalomielite equina del Venezuela
3 V
Altri alfavirus noti 2
Rubivirus (rubella) 2 V
Toroviridae 2
Virus non classificati
Virus dell'epatite a trasmissione ematica
non ancora identificati 3(**)
D
Virus dell'epatite E 3(**)
Agenti non classici associati con (i):
Malattia di Creutzfeldt-Jakob 3(**) D(d)
Sindrome di
Gerstmann-Straeussler-Scheinker 3(**) D(d)
Kuru 3(**) D(d)
__________
(*) Vedi
introduzione, punto 5.
(**) Vedi introduzione,
punto 6.
(a) Tick-borne encephalitis.
(b) Il virus
dell'epatite D esercita il suo potere patogeno nel lavoratore soltanto in caso
di infezione simultanea o secondaria rispetto a quella provocata dal virus
dell'epatite B.
La
vaccinazione contro il virus dell'epatite B protegge pertanto i lavoratori non
affetti dal virus dell'epatite B contro il virus dell'epatite D (Delta).
(c) Soltanto
per i tipi A e B.
(d)
Raccomandato per i lavori che comportano un contatto diretto con questi agenti.
(e) Alla
rubrica possono essere identificati due virus, un genere "buffalopox"
e una variante del virus "vaccinia".
(f) Variante
del " Cowpox ".
(g) Variante
di " Vaccinia ".
(h) Non esiste
attualmente alcuna prova di infezione dell'uomo provocata da retrovirus di
origine scimmiesca. A titolo di precauzione si raccomanda un contenimento di
livello 3 per i lavori che comportano un'esposizione a tali retrovirus.
(i) Non è
comprovata l'esistenza nell'uomo di infezioni dovute agli agenti responsabili
dell'encefalite bovina spongiforme. É comunque raccomandato il livello di
contenimento 2 quale misura di protezione per i lavori in laboratorio.
PARASSITI
AGENTE BIOLOGICO CLASSIFICAZIONE RILIEVI
Acanthamoeba castellani 2
Ancylostoma duodenale 2
Angiostrongylus cantonensis 2
Angiostrongylus costaricensis 2
Ascaris lumbricoides 2 A
Ascaris suum 2 A
Babesia divergens 2
Babesia microti 2
Balantidium coli 2
Brugia malayi 2
Brugia pahangi 2
Capillaria philippinensis 2
Capillaria spp 2
Clonorchis sinensis 2
Clonorchis viverrini 2
Cryptosporidium parvum 2
Cryptosporidium spp 2
Dipetalonema streptocerca 2
Diphyllobothrium
latum 2
Dracunculus
medinensis 2
Echinococcus
granulosus 3
Echinococcus
multilocularis 3
Echinococcus vogeli 3
Entamoeba histolytica 2
Fasciola gigantica 2
Fasciola hepatica 2
Fasciolopsis buski 2
Giardia lamblia (Giardia intestinalis) 2
Hymenolepis diminuta 2
Hymenolepis nana 2
Leishmania brasiliensis 3
Leishmania donovani 3
Leishmania ethiopica 2
Leishmania mexicana 2
Leishmania peruviana 2
Leishmania tropica 2
Leishmania major 2
Leishmania spp 2
Loa loa 2
Mansonella ozzardi 2
Mansonella perstans 2
Naegleria fowleri 3
Necator
americanus 2
Onchocerca
volvulus 2
Opisthorchis
felineus 2
Opisthorchis
spp 2
Paragonimus
westermani 2
Plasmodium
falciparum 3
Plasmodium spp (uomo & scimmia) 2
Sarcocystis suihominis 2
Schistosoma haematobium 2
Schistosoma intercalatum 2
Schistosoma japonicum 2
Schistosoma mansoni 2
Schistosoma mekongi 2
Strongyloides stercoralis 2
Strongyloides spp 2
Taenia saginata 2
Taenia solium 3
Toxocara canis 2
Toxoplasma gondii 2
Trichinella spiralis 2
Trichuris trichiura 2
Trypanosoma brucei brucei 2
Trypanosoma brucei gambiense 2
Trypanosoma brucei rhodesiense 3
Trypanosoma cruzi 3
Wuchereria bancrofti 2
FUNGHI
AGENTE BIOLOGICO CLASSIFICAZIONE RILIEVI
Aspergillus
fumigatus 2 A
Blastomyces
dermatitidis (Ajellomyces dermatitidis) 3
Candida
albicans 2 A
Coccidioides
immitis 3 A
Cryptococcus
neoformans var. neoformans(Filobasidiella neoformans var. neoformans) 2 A
Cryptococcus
neoformans var. gattii (Filobasidiella bacillispora) 2 A
Emmonsia parva var. parva 2
Emmonsia parva var. crescens 2
Epidermophyton floccosum 2 A
Fonsecaea compacta 2
Fonsecaea pedrosoi 2
Histoplasma capsulatum var. capsulatum
(Ajellomyces capsulatus) 3
Histoplasma capsulatum duboisii 3
Madurella grisea 2
Madurella mycetomatis 2
Microsporum spp 2 A
Neotestudina rosatii 2
Paracoccidioides brasiliensis 3
Penicillium marneffei 2 A
Sporothrix schenckii 2
Trichophyton rubrum 2
Trichophyton spp 2
ALLEGATO XII - Specifiche sulle misure di contenimento e sui livelli di
contenimento.
Nota
preliminare:
Le misure
contenute in questo Allegato debbono essere applicate in base alla natura delle
attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell'agente
biologico di cui trattasi.
A.Misure di contenimento
B.Livelli di contenimento
2 3 4
1. La zona di lavoro deve essere separata
da qualsiasi altra attività nello stesso edificio No Raccomandato
Sì
2. L'aria immessa nella zona di lavoro e
l'aria estratta devono essere filtrate attraverso un ultrafiltro (HEPA) o un
filtro simile No Sì, sull'aria estratta Sì, sull'aria immessa e su quella estratta
3. L'accesso deve essere limitato alle
persone autorizzate Raccomandato
Sì Sì, attraverso una camera di compensazione
4. La zona di lavoro deve poter essere
chiusa a tenuta per consentire la disinfezione No Raccomandato
Sì
5. Specifiche procedure di disinfezione
Sì Sì Sì
6. La zona di lavoro deve essere mantenuta
ad una pressione negativa rispetto a quella atmosferica No Raccomandato
Sì
7. Controllo efficace dei vettori, ad
esempio, roditori ed insetti Raccomandato
Sì Sì
8. Superfici idrorepellenti e di facile
pulitura Sì, per il banco di
lavoro Sì, per il banco di lavoro
e il pavimento Sì, per il banco di
lavoro, l'arredo, i muri, il pavimento e il soffitto
9. Superfici resistenti agli acidi, agli
alcali, ai solventi, ai disinfettanti Raccomandato Sì Sì
10. Deposito sicuro per agenti biologici
Sì Sì Sì, deposito sicuro
11. Finestra d'ispezione o altro dispositivo
che permetta di vederne gli occupanti Raccomandato Raccomandato
Sì
12. I laboratori devono contenere
l'attrezzatura a loro necessaria No
Raccomandato Sì
13. I materiali infetti, compresi gli
animali, devono essere manipolati in cabine di sicurezza, isolatori o altri
adeguati contenitori Ove opportuno
Sì, quando l'infezione è veicolata
dall'aria Sì
14. Inceneritori per l'eliminazione delle
carcasse di animali Raccomandato
Sì (disponibile) Sì, sul posto
15. Mezzi e procedure per il trattamento
dei rifiuti Sì Sì Sì,
con sterilizzazione
16. Trattamento delle acque reflue No Facoltativo
Sì
ALLEGATO XIII - Specifiche per processi industriali.
Agenti
biologici del gruppo 1.
Per le attività
con agenti biologici del gruppo 1, compresi i vaccini spenti, si osserveranno i
principi di una buona sicurezza ed igiene professionali.
Agenti
biologici dei gruppi 2, 3 e 4.
Può risultare
opportuno selezionare ed abbinare specifiche di contenimento da diverse
categorie tra quelle sottoindicate, in base ad una valutazione di rischio
connessa con un particolare processo o parte di esso.
Misure di contenimento
Livelli di contenimento
2 3 4
1. Gli organismi vivi devono essere
manipolati in un sistema che separi fisicamente il processo dall'ambiente
Sì Sì Sì
2. I gas di scarico del sistema chiuso
devono essere trattati in modo da: ridurre
al minimo le emissioni evitare le
emissioni evitare le emissioni
3. Il prelievo di campioni, l'aggiunta di
materiali in un sistema chiuso e il trasferimento di organismi vivi in un altro
sistema chiuso devono essere effettuati in modo da: ridurre al minimo le emissioni evitare le emissioni evitare le emissioni
4. La coltura deve essere rimossa dal
sistema chiuso solo dopo che gli organismi vivi sono stati: inattivati con mezzi collaudati inattivati con mezzi chimici o fisici collaudati
inattivati con mezzi chimici o fisici
collaudati
5. I dispositivi di chiusura devono essere
previsti in modo da: ridurre al
minimo le emissioni evitare le
emissioni evitare le emissioni
6. I sistemi chiusi devono essere
collocati in una zona controllata Facoltativo
Facoltativo Sì e costruita all'uopo
a) Vanno previste segnalazioni di pericolo
biologico Facoltativo Sì Sì
b) È ammesso solo il personale addetto
Facoltativo Sì Sì,
attraverso camere di condizionamento
c) Il personale deve indossare tute di
protezione Sì, tute da lavoro
Sì Ricambio completo
d) Occorre prevedere una zona di
decontaminazione e le docce per il personale Sì Sì
Sì
e) Il personale deve fare una doccia prima
di uscire dalla zona controllata No
Facoltativo Sì
f) Gli effluenti dei lavandini e delle
docce devono essere raccolti e inattivati prima dell'emissione No Facoltativo
Sì
g) La zona controllata deve essere
adeguatamente ventilata per ridurre al minimo la contaminazione atmosferica
Facoltativo Facoltativo Sì
h) La pressione ambiente nella zona
controllata deve essere mantenuta al di sotto di quella atmosferica No Facoltativo
Sì
i) L'aria in entrata e in uscita dalla
zona controllata deve essere filtrata con ultrafiltri (HEPA) No Facoltativo
Sì
j) La zona controllata deve essere
concepita in modo da impedire qualsiasi fuoriuscita dal sistema chiuso No Facoltativo
Sì
k) La zona controllata deve poter essere
sigillata in modo da rendere possibile le fumigazioni No Facoltativo
Sì
l) Trattamento degli effluenti prima dello
smaltimento finale Inattivati con
mezzi collaudati Inattivati con
mezzi chimici o mezzi fisici collaudati Inattivati con mezzi fisici collaudati