LAVORO NOTTURNO
Illustrazione e CommentoDECRETO LEGISLATIVO 4 Agosto 1999 n. 345
Art.10 - Legge 19 gennaio 1955, n. 25.
LEGGE 5 FEBBRAIO 1999 n.25 art.17
DECRETO LEGISLATIVO 26 Novembre 1999 n.532
:
Premessa
Va ricordato che la legislazione sul lavoro notturno
comprende una materia riguardante il divieto per i minori di essere
adibiti a tale orario di lavoro.
Tale materia, regolata storicamente
dagli articoli da 15 a 17 della legge 17 Ottobre 1967 n.977, è stata
recentemente adeguata con il decreto legislativo del 4 Agosto 1999
n.345.
Il Decreto Legislativo sul lavoro notturno in generale ha avuto
una lunga gestazione.
Come noto la questione si è aperta con la
discussione sulla ricezione della direttiva UE 93/104 sull'orario di
lavoro che conteneva, su questo argomento, la questione, per noi rilevante
del superamento del divieto al lavoro notturno per le donne.
Nel corso
della discussione interviene, nel Dicembre 1997, la sentenza della Corte
di Giustizia Europea che condanna l'Italia per il mantenimento del divieto
al lavoro notturno per le donne.
Il 5 Febbraio del 1999 viene approvata
le legge n.25 che nell'art.17 rimuove il divieto e conferisce la delega
per l'emanazione di un Decreto Legislativo.
La delega viene esercitata
il 26 Novembre del 1999 con la emanazione del Decreto Legislativo
n.532.
DECRETO LEGISLATIVO 4 Agosto 1999 n. 345
E' sufficiente citale gli articoli essenziali:
art.15art.17 " gli adolescenti che hanno
compiuti 16 anni possono essere, eccezionalmente e per il tempo
strettamente necessario, adibiti al lavoro notturno quando si
verifica un caso di forza maggiore che ostacola il funzionamento
delle aziende, purché tale lavoro sia temporaneo e non ammetta
ritardi, non siano disponibili lavoratori adulti e siano concessi
periodi equivalenti di riposo compensativo entro tre
settimane,...".
Per quanto riguarda gli apprendisti è ancora in vigore un punto dell'art.10 della Legge 25/1955 che così recita:
" E' in ogni caso vietato il lavoro fra le 22 e le ore 6."
Come noto la disciplina dell'apprendistato è stata recentemente
modificata in particolare per quanto riguarda l'età massima
dell'apprendista che può arrivare fino a 29-32 anni.
Questo determina
una possibile distorsione tra apprendisti con età "elevata" che non
possono fare lavoro notturno e corrispondenti lavoratori della medesima
età che invece possono lavorare la notte.
La distorsione, ad avviso di
chi scrive, è determinata dall'età massima troppo elevata per
l'apprendistato e non dalla norma di protezione.
LEGGE 5 FEBBRAIO 1999 n.25 art.17
Legge si compone di due articoli:
art.1
- È vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle
ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di
un anno di età del bambino.
- Abrogazione del divieto al lavoro
notturno per le donne contenuto nell'articolo 5 della legge 9 dicembre
1977, n. 903.
- Definizione di causali per le quali il lavoro notturno
"non deve essere obbligatoriamente prestato"
a) dalla lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o alternativamente dal padre convivente con la stessa;
b) dalla lavoratrice o dal lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;
c) dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni
art.2
- Delega al Governo ad emanare, entro sei mesi, uno o più decreti sulla materia secondo direttrici (che essendo stato emanato il decreto è inutile riportare)
DECRETO LEGISLATIVO 26 Novembre 1999 n.532
Premessa
E' opportuno ricordare i punti principali degli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 della Direttiva 93/104 riguardanti il lavoro notturno:
l'orario di lavoro normale dei lavoratori notturni non deve superare le 8 ore nelle 24 ore e, per i lavoratori notturni per cui ciò può comportare rischio per la salute, l'orario complessivo non deve superare le 8 ore (divieto allo straordinario)controlli periodici sullo stato di salute e, se necessario, trasferimento a lavoro diurno.
le legislazioni nazionali possono subordinare per alcune categorie l'assegnazione al lavoro notturno per motivi di sicurezza o di saluteinformazione sul lavoro notturno e protezione adeguata in materia di sicurezza e salute.
Si tratta di disposizioni minime di garanzia e protezione
sulle quali i singolo stati possono costruire ulteriori e migliori
provvedimenti.
(Alcune interpretazioni delle norme saranno viste nel
Interpretazioni del DL e Commento alla Circolare 13/2000 del
Ministero del Lavoro, facente parte di questo Dossier)
Campo di applicazione - art.1
Si applica a tutti i datori di lavoro pubblici e privati
con numerose eccezioni per le quali si rimanda al testo di legge.
C'è
da segnalare l'esclusione alla limitazione ad otto ore dell'orario di
lavoro notturno per quanto riguarda il personale dirigente e direttivo (su
questo punto c'è una interpretazione del Ministero del Lavoro nella
Circolare 13/2000 che è discutibile in quanto pone estensioni
immotivate).
Definizioni - art.2
Si segue lo schema della Direttiva 93/104 definendo:
Lavoro notturno
" l’attività svolta nel corso di un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo fra la mezzanotte e le cinque del mattino"Lavoratore notturno
" qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga, in via non eccezionale, almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero"" qualsiasi lavoratore che svolga, in via non eccezionale, durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro normale secondo le norme definite dal Contratto collettivo nazionale di lavoro.
In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all’anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale".Limitazioni al lavoro notturno - art.3
Al lavoro notturno sono adibiti con priorità assoluta i
lavoratori che ne fanno richiesta, tenuto conto delle esigenze
organizzative aziendali.
Fatte salve le limitazioni di legge al lavoro
notturno per le donne contenute nell'art.17 della legge 25/1999, la
contrattazione collettiva può determinare ulteriori limitazioni al lavoro
notturno od ulteriori priorità.
Durata della prestazione - art.4
L'orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le 8 ore
nelle 24.
Nel caso di contratti, nazionali o aziendali, che prevedono
un orario di lavoro plurisettimanale è possibile l'individuazione di un
periodo di riferimento più ampio delle 24 ore nel quale calcolare le 8 ore
come media. (Si tratta di una definizione che può dare luogo ad
interpretazioni controverse; si veda il Interpretazioni del DL e commento
alla circolare del Ministero del Lavoro 13/2000 che fa parte di questo
dossier)
Altre casistiche di divieto assoluto al superamento delle 8
ore nelle 24, per motivi di rischi o tensioni fisiche o mentali saranno
definite entro 120 giorni con apposito decreto del ministero del
Lavoro.
Tutela della salute - art.5
I lavoratori notturni dovranno essere sottoposti a spesa del Datore di lavoro ad accertamenti preventivi, periodici ed in caso di evidenti condizioni di salute incompatibili con il lavoro notturno.
Trasferimento a lavoro diurno - art.6
In caso sopraggiungano condizioni di salute, comprovate
da medico competente, che comportano l'inidoneità al lavoro notturno, il
lavoratore sarà assegnato ad altre mansioni diurne.
Sono demandate alla
contrattazione le modalità applicative.
Nel caso in cui ciò non risulti
possibile l'assegnazione a mansioni diurne, è demandato alla
contrattazione definire le soluzioni.
Riduzione dell'orario di lavoro e maggiorazione retributiva - art.7
La maggiorazione retributiva del lavoro notturno è stabilita dalla contrattazione collettiva alla quale è demandato anche di stabilire la riduzione di orario giornaliera e settimanale. ( da notare che questo articolo indica che deve essere stabilita dalla contrattazione una specifica maggiorazione e riduzione di orario per il lavoratore notturno).
Rapporti sindacali - art.8
L'introduzione del lavoro notturno è preceduta dalla consultazione delle rappresentanze sindacali ed è conclusa entro 7 giorni
Doveri di informazione - art.9
Il datore di lavoro deve informare i lavoratori notturni ed il rappresentante alla sicurezza dei maggiori rischi qualora presenti ed informarli sui servizi per la prevenzione e la sicurezza
Comunicazione del lavoro notturno - art.10
Il datore di lavoro deve informare la Direzione provinciale del lavoro e le organizzazioni sindacali, annualmente, della effettuazione di lavoro notturno continuativo o a turni quando esso non sia previsto dai contratti collettivi.
Il datore di lavoro è tenuto a garantire misure adeguate di servizi e mezzi di prevenzione o protezione ed un livello di servizi equivalente a quello previsto per il turno diurno.Misure di protezione personale e collettiva - art.11
Il datore di lavoro deve predisporre appropriate misure di protezione personale e collettiva secondo le disposizioni della 626.
I contratti collettivi possono definire modalità e specifiche misure di protezione per particolari categorie di lavoratori.Sanzioni - art.12
Sanzioni contenute nella 626 per violazioni
all'art.5.
Con sanzione da 100.000 a 300.000per ogni giorno e per ogni
lavoratore adibito a lavoro notturno oltre i limiti di cui
all'art.4.
ARTICOLI da 8 a 12 della Direttiva UE 93/104
SEZIONE III LAVORO NOTTURNO - LAVORO A TURNI - RITMO DI LAVORO
Articolo 8
Durata del lavoro notturno
Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché:
1) l'orario di lavoro normale dei lavoratori notturni non superi le 8 ore in media per periodo di 24 ore;
2) i lavoratori notturni il cui lavoro comporta rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali non lavorino più di 8 ore nel corso di un periodo di 24 ore durante il quale effettuano un lavoro notturno.
Ai fini del presente punto, il lavoro comportante rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali è definito dalle legislazioni e/o prassi nazionali o da contratti collettivi o accordi conclusi fra le parti sociali, tenuto conto degli effetti e dei rischi inerenti al lavoro notturno.
Articolo 9
Valutazione della salute e trasferimento al lavoro diurno dei lavoratori notturni
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché:
a) i lavoratori notturni beneficino di una valutazione gratuita del loro stato di salute, prima della loro assegnazione e, in seguito, ad intervalli regolari;
b) i lavoratori notturni che hanno problemi di salute aventi un nesso riconosciuto con la loro prestazione di lavoro notturno vengano trasferiti, quando possibile, ad un lavoro diurno per cui essi siano idonei.
2. Nella valutazione gratuita dello stato di salute di cui al paragrafo 1,
lettera a) deve essere rispettato il segreto medico.
3. La valutazione gratuita dello stato di salute di cui al paragrafo 1, lettera a) può rientrare in un sistema sanitario nazionale.
Articolo 10
Garanzie per lavoro in periodo notturno
Gli Stati membri possono subordinare il lavoro di talune categorie di lavoratori notturni a determinate garanzie, a condizioni fissate dalle legislazioni e/o prassi nazionali, per lavoratori esposti a un rischio di sicurezza o di salute connesso al lavoro durante il periodo notturno.
Articolo l1
Informazione in caso di ricorso regolare ai lavoratori notturni
Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché il datore di lavoro che fa regolarmente ricorso a lavoratori notturni ne informi le autorità competenti, su loro richiesta.
Articolo 12
Protezione in materia di sicurezza e di salute
Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché:
1) i lavoratori notturni e i lavoratori a turni beneficino di un livello di protezione in materia di sicurezza e di salute adattato alla natura del loro lavoro;
2) i servizi o mezzi appropriati di protezione e prevenzione in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori notturni e dei lavoratori a turni siano equivalenti a quelli applicabili agli altri lavoratori e siano disponibili in qualsiasi momento.