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Articolo 2:         Lettera delle Aziende concessionarie di autostrade alle O.S.L.

Articolo 2:         Lettera delle Aziende concessionarie di trafori alle O.S.L.

Lettera delle Aziende concessionarie di autostrade alle O.S.L. (schemi d’orario)

Lettera delle Aziende concessionarie di autostrade alle O.S.L. (turno spezzato)

Lettera delle Aziende concessionarie di autostrade alle O.S.L (art 9 punto 11)

Lettera da Società Autostrade alle O.S.L (copertura posti disponibili livelli c1 e b1)

Lettera da Società Autostrade alle O.S.L. (orari di lavoro, richiami in servizio, permessi retribuiti,
assemblee, premio laurea o diploma, mensa)   

Lettera da Società Autostrade alle O.S.L   (trasferimenti)  

Lettera da Società Autostrade alle O.S.L (premio prud. P.T. assunti prima del 4/4/95)   

Lettera da Società Autostrade alle O.S.L. ( ore di viaggio)      

Lettera da Fise a O.S.L.  (copertura posti vacanti livelli c1 e b1 compresi)   

FEDERAZIONE NAZIONALE AUSILIARI DEL TRAFFICO E TRASPORTI COMPLEMENTARI ( protocolli e normativa)   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Articolo 2

Lettera delle Aziende concessionarie di autostrade alle O.S.L.

In relazione alle convergenti valutazioni espresse dalle parti in occasione del rinnovo contrattuale, Vi confermiamo che la quota complessiva di personale di esazione da assumere con contratto a termine ai sensi delle Leggi n. 79/1983 e n. 56/1987 – avuto riguardo alla specifica aliquota contrattualmente prevista – non supererà mediamente nel periodo giugno-settembre il 35% per l’anno 2000 e il 32% per l’anno 2001 del corrispondente personale con contratto a tempo indeterminato, in Azienda al 31 dicembre dell’anno precedente. A decorrere dall’anno 2002, detta percentuale è ridotta al 30% per le Società fino a 500 dipendenti, al 28% per le Società con più di 500 dipendenti e al 25% per quelle con più di 800 dipendenti. Eventuali specifiche maggiori esigenze verranno verificate di volta in volta in occasione di un apposito incontro, al fine del positivo esperimento delle procedure di legge, con le strutture sindacali locali.

In via eccezionale e limitatamente al periodo di vigenza contrattuale Vi confermiamo che, ferme restando le singole percentuali di utilizzo del contratto a termine e del contratto di lavoro temporaneo fissate rispettivamente dall’art. 2 (assunzione a termine) e dall’art. 4 (lavoro temporaneo) del contratto collettivo nazionale di lavoro, in caso di ricorso congiunto nel periodo giugno-settembre, ad entrambe le tipologie contrattuali, la quota complessiva di personale di esazione da assumere con tali forme contrattuali non supererà mediamente, nel suddetto periodo, le aliquote percentuali di cui al precedente comma del corrispondente personale con contratto a tempo indeterminato in forza in Azienda al 31 dicembre dell’anno precedente. Al termine di tale periodo di vigenza contrattuale le parti si incontreranno per le opportune determinazioni.

Roma, 16 febbraio 2000

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                                                                                                                      Articolo 2

Lettera delle Aziende concessionarie di trafori alle O.S.L.

In relazione alle convergenti valutazioni espresse dalle parti in occasione del rinnovo contrattuale, Vi confermiamo che la quota di personale di esazione da assumere con contratto a termine ai sensi della Legge n. 79/1983 e n. 56/1987 avuto riguardo alla specifica aliquota contrattuale prevista – non supererà mediamente nel periodo giugno-settembre il 58% del corrispondente personale con contratto a tempo indeterminato, in Azienda al 31 dicembre dell’anno precedente.

Eventuali specifiche maggiori esigenze verranno verificate di volta in volta in occasione di un apposito incontro, al fine del positivo esperimento delle procedure di legge, con le strutture sindacali locali.

Roma, 16 febbraio 2000   

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Lettera delle Aziende concessionarie di autostrade alle O.S.L.

In relazione alle convergenti valutazioni espresse in occasione del rinnovo del c.c.n.l., Vi confermiamo che, per la vigenza del contratto stesso, trova applicazione quanto segue:

1.  resta convenuto che, al fine di favorire l’utilizzo dei nuovi schemi di orario definiti in occasione del rinnovo del c.c.n.l., nei settori operativi collegati all’esercizio (esazione, viabilità, centro radio informativo, impianti), le cui attività già si svolgano su sette giorni, l’attivazione di contratti di lavoro a tempo pieno avverrà attraverso l’utilizzo dei nuovi schemi. Qualora nell’ambito di ciascun settore, con riferimento all’intera unità produttiva, il personale operante con lo schema 4-2 o equivalente si attesti al di sotto del 60% dell’organico a tempo pieno ed indeterminato necessario, verrà attivato un confronto sindacale, con il coinvolgimento dei Sindacati Nazionali stipulanti, per l’individuazione delle soluzioni da adottare;

2.           nelle nuove attività, intendendosi per tali quelle oggi non ancora esplicate nelle specifiche unità produttive, che si svolgano con una copertura su sette giorni, l’applicazione dei nuovi regimi di orario avverrà con un presidio articolato con il 4-2 o equivalente;

3. in tale fattispecie, in caso di mobilità orizzontale, si terrà prioritariamente conto delle richieste avanzate dal personale impiegato in turni continui ed avvicendati secondo gli schemi di orario in essere, che abbia i requisiti necessari; allo stesso verranno mantenuti gli stessi schemi di orario;

4.  qualora le disponibilità espresse dal personale di cui al punto precedente non risultino sufficienti a garantire il 60% dell’organico a tempo pieno e indeterminato necessario, verrà attivato un confronto sindacale, con il coinvolgimento dei Sindacati Nazionali stipulanti, per l’individuazione delle soluzioni da adottare.

Roma, 16 febbraio 2000

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Lettera delle Aziende concessionarie di autostrade alle O.S.L.

In relazione alle intese intercorse il 21 dicembre 1990, Vi significhiamo che nel caso in cui la prestazione in turno spezzato del personale turnista in turni continui e avvicendati preveda un intervallo tra le due soluzioni superiore a tre ore, lo stesso non potrà risultare inferiore a quattro ore.

 

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Lettera delle Aziende concessionarie di autostrade alle O.S.L.

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 9 punto 11 del c.c.n.l. 16 febbraio 2000, Vi confermiamo che in alternativa all’importo in cifra di cui al medesimo punto 11 il lavoratore potrà optare per un permesso pari ad un’ora e venti minuti da godere anche per due quote massime di quattro ore avuto riguardo alle esigenze del servizio.

 

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Lettera da Società Autostrade alle O.S.L.

Con riferimento alle intese intercorse e sulla base di quanto attuato sino ad oggi, Vi significhiamo che nei casi in cui questa Società, in relazione alle esigenze aziendali, dovesse provvedere alla copertura di posti di lavoro comportanti l’inquadramento tra i livelli C1 e B compresi, darà la precedenza nella copertura dei posti disponibili, a parità di condizioni in graduatoria con i candidati esterni, al personale in servizio, fatte salve le specifiche disposizioni di cui al punto 11 e punto 12, 4° comma dell’art. 3 del c.c.n.l. 16 febbraio 2000.

A tal fine la Direzione Aziendale renderà noto, con comunicazione di servizio, l’avvio della selezione, indicando i requisiti necessari per partecipare e le materie su cui viene effettuata ed il numero dei posti da coprire.

I dipendenti in possesso dei requisiti richiesti potranno far pervenire la loro domanda entro 15 giorni dall’affissione della comunicazione di servizio alla Direzione Generale che, dopo l’esame della domanda stessa, darà una risposta scritta ai singoli interessati.

Il dipendente la cui domanda non abbia avuto esito positivo potrà avere ulteriori chiarimenti rivolgendosi alla Direzione, personalmente o tramite la R.S.U..

La procedura di cui sopra non si applica nei casi di assunzione obbligatoria derivante da disposizioni di legge nonché nei casi di reimpiego di personale esuberante. Non si applicherà, inoltre, nei casi di eventuale reimpiego di personale infortunato o con gravi postumi di malattia e che, per detti motivi, non possa più svolgere le mansioni precedentemente affidate.

La procedura, inoltre, non sarà applicata nel caso di vacanza o di nuova istituzione di posti comportanti l’espletamento di mansioni da svolgere in stretta dipendenza dalla Presidenza e/o dalla Direzione della Società, in considerazione di particolari requisiti di fiduciarietà e di riservatezza che ad esse sono attribuiti.

I criteri di applicazione e la relativa procedura sono contenuti in allegato.

Quanto contenuto nella presente rimane in vigore sino alla scadenza del vigente contratto.

Distinti saluti.

                                                                                  Autostrade

                                                           Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A.


Allegato

CRITERI E PROCEDURE PER LA COPERTURA

DEI POSTI VACANTI

1.      Ambito di applicabilità

La procedura per la copertura di posti vacanti – finalizzata a garantire al personale uno sviluppo di carriera – si riferisce ai movimenti di personale che comportino contrattualmente una promozione. Restano, pertanto, esclusi tutti i movimenti di personale effettuati a pari livello di inquadramento per coprire posti vacanti o di nuova istituzione.

2.      Limiti territoriali di applicazione

-          selezioni a livello di unità produttiva (intendendosi per tale: ciascuna Direzione di Tronco, gli Uffici di Direzione Generale – Firenze, gli Uffici di Direzione Generale – Roma): per le posizioni dal livello C1 al livello B incluso;

-         selezione a livello nazionale: per le posizioni di livello B1 e B qualora le selezioni a livello di unità produttiva abbiano dato esito negativo.

3.    Individuazione del posto vacante

Per posto vacante deve intendersi quello che resta da coprire dopo l’esame e l’eventuale effettuazione di movimenti interni con personale di pari livello di inquadramento.

4.      Accesso alle selezioni

I dipendenti che intendano partecipare alle singole selezioni devono:

-          risultare in servizio ed in possesso di tutti i requisiti richiesti dalle relative comunicazioni di servizio;

-          risultare inquadrati nei due livelli immediatamente inferiori a quello del posto da coprire, ad eccezione dei casi nei quali venga richiesto come requisito essenziale il titolo di studio superiore a quello di scuola media inferiore o corso equipollente.

Costituiscono motivo di impedimento per la partecipazione alla selezione:

a)         essere risultato inidoneo, nei 12 mesi precedenti, a selezione interna per analoga mansione o a 5 selezioni nei 5 anni precedenti;

b)      trovarsi in periodo di mutamento mansioni a seguito di esito positivo di precedente o concomitante selezione interna;

c)      l’avere ottenuto nei 12 mesi precedenti, il passaggio definitivo a nuova mansione a seguito di selezione interna.

5.        Criteri di priorità

Al termine della selezione, qualora tra gli idonei, due o più candidati dovessero risultare alla pari, la copertura del posto vacante avverrà applicando nell’ordine i seguenti criteri di priorità:

    a)          l’appartenenza al medesimo settore di attività;

    b)         superiore livello di inquadramento;

    c)           effettiva maggiore anzianità di servizio.

6.       Esito della selezione

La Società renderà noto, con apposita comunicazione, l’esito della selezione.

7.    Partecipazione alla selezione

Al lavoratore che partecipa ad una selezione interna viene concesso un permesso retribuito tale da coprire anche il tempo necessario per il raggiungimento della sede ove si svolge la selezione ed il ritorno.

Verrà concesso al lavoratore un rimborso spese viaggio nelle misure previste al punto 1, lettera a) dell’art. 30.

Verrà, inoltre, concesso al lavoratore un rimborso spese forfettizzato come stabilito al punto 1, lettera b) dell’art. 30.

8.     Periodo di mutamento temporaneo di mansioni

Il dipendente indicato nella comunicazione di cui al comma precedente viene ammesso ad effettuare un periodo di mutamento temporaneo di mansioni (secondo la normativa di cui all’art. 21 del c.c.n.l.) per l’accertamento dell’idoneità specifica. Il dipendente che non sia in grado di prendere servizio (fatto salvo il caso di malattia o di infortunio sul lavoro) decade dalla idoneità conseguita.

Il periodo di mutamento mansioni può essere interrotto in qualsiasi momento sia per l’assegnazione definitiva alla nuova mansione, sia – in caso di inidoneità – per il reinserimento nella mansione di provenienza. Per il personale risultato idoneo ma che per la mancanza di posti non sia ammesso al periodo di mutamento mansioni, la dichiarata idoneità rimane valida per un periodo di 6 mesi durante il quale, in caso di nuove esigenze di copertura di analoghe posizioni di lavoro aventi il medesimo contenuto professionale, non si effettuerà una selezione, ma si farà ricorso al personale idoneo di cui sopra seguendo la graduatoria.

Personale a tempo parziale

         9.     In caso di esito positivo di mutamento temporaneo di mansioni il passaggio a tempo pieno produce i suoi effetti contrattuali dall’assegnazione definitiva.

*      *       *

Qualora la Società – in attesa di effettuare la copertura del posto vacante – disponga un mutamento di mansioni, a quest’ultimo non può essere ammessa la stessa persona per più di due mesi e mezzo.

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Lettera da Società Autostrade alle O.S.L.

Facciamo seguito all’avvenuto rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, per confermarVi alcuni affidamenti verbali ed alcuni chiarimenti fornitiVi in tale occasione, in merito a:

Orario di lavoro flessibile per il personale non turnista

Con riferimento a quanto stabilito nel c.c.n.l. presso tutte le Direzioni della Società potrà essere attuata – dietro esame congiunto con le R.S.U. una distribuzione flessibile dell’orario di lavoro giornaliero con le seguenti modalità:

a)       l’entrata può avvenire nell’arco di tempo di un’ora e, comunque, in ogni caso non oltre le ore 9;

b)    il dipendente può scegliere, per periodi di 6 mesi, la misura dell’intervallo con scaglioni di mezz’ora e, comunque, per un tempo non superiore a un’ora e mezza;

c)            tenuto conto dell’obbligo di realizzare sempre 8 ore di lavoro giornaliero, l’orario di uscita sarà subordinato all’ora di entrata ed alla durata dell’intervallo prescelto;

d)            il dipendente che arriva dopo l’orario massimo d’entrata ed oltre il limite di orario derivante dall’intervallo prescelto viene considerato in ritardo; per tutto il personale, di qualsiasi livello di inquadramento, deve effettuare ad ogni entrata ed uscita la timbratura del cartellino orologio.

La determinazione degli orari di entrata e di intervallo avviene, per ogni singola unità produttiva mediante consultazione tra Direzione Aziendale e R.S.U. locali.

E’ escluso dall’applicazione dell’orario flessibile il seguente personale:

-                                    Autisti;

-                                    Addetto manutenzione palazzi;

-                                    Personale dei posti manutenzione;

-                                    Corriere (nei giorni di raccolta);

-                                    Capi rimessa.

Per quel che concerne il personale con mansioni di “addetto alla rimessa” o le cui prestazioni siano collegate con il personale delle banche per le operazioni di conta, l’eventuale esclusione dall’effettuazione dell’orario flessibile viene esaminata congiuntamente tra Direzione Aziendale e R.S.U. in relazione alle esigenze locali.

In relazione alla inderogabile necessità di garantire il funzionamento di alcuni settori di attività, il personale addottovi (ad es. centralinisti, addetti alle portinerie, fattorini) non potrà usufruire della flessibilità quando il turno di servizio assegnatogli comporti l’effettuazione della prestazione ad ore prestabilite.

Orari sfalsati per il personale non turnista

A fronte dell’assegnazione del turno-orario sfalsato, sulla base dell’art. 48, Relazioni a livello di unità produttiva, lettera C), sub b) l’Azienda corrisponderà al personale interessato, in aggiunta alla normale retribuzione e per ogni giorno di effettiva prestazione in orario sfalsato, un importo pari al 15% di 1/26 del minimo tabellare. Tale importo non avrà alcun riflesso su tutti gli istituti contrattuali.

Gli eventuali diversi orari dovranno essere comunicati al personale interessato all’inizio di ogni mese.

Orario di lavoro per il personale turnista di cui all’art. 9 punto 3

A richiesta delle R.S.U., potrà essere esaminata da parte delle Direzioni di Tronco la possibilità di una articolazione della turnazione diversa da quella 4-2 (3-1; 3-2 oppure 2-1), ferma rimanendo, comunque, la durata settimanale della prestazione contrattualmente prevista per il personale cui si applica la turnazione 4-2. Una diversa articolazione della turnazione 4-2 è applicata per il personale del Centro di Calcolo della DG/Firenze.

Richiamo in servizio personale dei Posti di Manutenzione e Impianti

Al Personale dei Posti di Manutenzione e degli Impianti che sia richiamato in servizio verrà corrisposto, oltre a quanto previsto dal punto 13 dell’art. 11, il rimborso spese percorrenze chilometriche ed un’ora di viaggio a quota oraria normale (indipendentemente dalla distanza percorsa).

Detto trattamento non compete nel caso in cui la prestazione venga richiesta per l’intera giornata del sabato o della domenica o di un giorno festivo e sia stata comunicata all’interessato con almeno 48 ore di anticipo.

Permessi retribuiti

Vi informiamo che, anche per la vigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro rinnovato in data 16 febbraio 2000, la Società accorderà – su richiesta dei singoli lavoratori e tenuto conto delle esigenze di servizio – due giornate di permesso retribuito l’anno.

Detti permessi, per il personale di cui all’art. 9 punto 13, sono stabiliti nella misura complessiva di 16 ore annue, ferme restando le relative modalità di concessione.

Resta inteso che detti permessi, così come per il passato, non potranno essere agganciati a periodi di ferie o malattia.

Norme per la partecipazione alle assemblee del personale turnista

Al personale turnista che per la partecipazione alle assemblee fuori orario di lavoro debba servirsi del mezzo proprio, viene corrisposto un concorso spese percorrenze nella misura di lire 100 a Km, per un raggio massimo di 50 Km (per un totale, quindi, di Km 100 tra andata e ritorno).

Premio laurea o diploma ai lavoratori studenti

Ai lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato che conseguono, per la prima volta, il diploma di scuola media superiore o il diploma di laurea verrà corrisposto un premio “una tantum” rispettivamente di lire 250.000 e lire 500.000 a presentazione della relativa certificazione da inoltrare entro sei mesi dal conseguimento del titolo.

 

*       *       *Quanto contenuto nella presente rimane in vigore fino alla scadenza del vigente contratto.

Distinti saluti.

                                                                       Autostrade

                                               Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A.

Mensa

Con decorrenza dal 1° aprile 1974 ai lavoratori che beneficiano del servizio di mensa viene garantito il congelamento della quota a loro carico nella misura in atto alla data del 22 maggio 1974.

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Lettera da Società Autostrade alle O.S.L.

Con riferimento alle intese raggiunte in occasione del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, Vi comunichiamo che, nella valutazione delle domande di trasferimento relative al solo personale di esazione, che deve essere correlata con le norme relative al passaggio da part-time a tempo pieno, verrà dato un particolare apprezzamento alle domande presentate da personale con maggiore anzianità aziendale e/o con maggiori carichi familiari che devono risultare già pervenute alla Direzione competente precedentemente alla necessità di copertura del posto vacante.

Si conviene, inoltre, di esaminare con le O.S.L. stipulanti nel periodo di vigenza del c.c.n.l. la possibilità di individuare eventuali criteri per i trasferimenti a domanda tra diverse unità produttive nell’ambito delle figure per le quali si applica la normativa per le selezioni interne.

                                                                       Autostrade

                                               Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A.

Roma, 21 dicembre 1990

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Lettera da Società Autostrade alle O.S.L.

Con riferimento alle intese intercorse in occasione del rinnovo contrattuale 4 aprile 1995, Vi confermiamo che al personale a tempo parziale assunto antecedentemente alla data del 4 aprile 1995 ai fini del computo del premio di produttività in caso di ferie viene garantito un trattamento economico complessivo pari a 20 quote o quello maggiore in relazione allo scaglione di ferie di appartenenza. L’eventuale differenza con quanto percepito a tale titolo nel corso dell’anno verrà corrisposta unitamente a quanto previsto al comma 3 del punto 18 dell’art. 29 del c.c.n.l..

                                                                       Autostrade

                                               Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A.

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Lettera da Società Autostrade alle O.S.L.

 

Con riferimento alle intese intercorse in occasione dell’accordo di rinnovo contrattuale 4 aprile 1995 Vi confermiamo che le ore viaggio – di cui al 2° comma del punto 5 dell’art. 30 – qualora effettuate in giornate di riposo compensativo o di legge, verranno retribuite, con decorrenza dal 1° gennaio 1996, a quote orarie intere.

 

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Lettera da Fise a O.S.L.

Con riferimento agli impegni assunti in sede di rinnovo contrattuale, Vi confermiamo che nei casi in cui le Società aderenti a questa Federazione, in relazione alle esigenze aziendali, dovessero provvedere alla copertura di posti di lavoro vacanti o di nuova istituzione, comportanti l’inquadramento tra i livelli CI e Bl compresi, daranno la precedenza nella copertura dei posti disponibili, a parità di condizioni in graduatoria con i candidati esterni, al personale in servizio, fatte salve le specifiche disposizioni di cui al punto 11 e punto 12, 4° comma dell’art. 3 del c.c.n.l. 16 febbraio 2000.

A tal fine la Direzione Aziendale renderà noto, con comunicazione di servizio, l’avvio della selezione, indicando i requisiti necessari per partecipare e le materie su cui viene effettuata ed il numero dei posti da coprire.

I dipendenti in possesso dei requisiti richiesti potranno far pervenire la loro domanda entro 15 giorni dall’affissione della comunicazione di servizio alla Direzione Generale che, dopo l’esame della domanda stessa, darà una risposta scritta ai singoli interessati.

Il dipendente la cui domanda non abbia avuto esito positivo potrà avere ulteriori chiarimenti rivolgendosi alla Direzione, personalmente o tramite la R.S.U..

La procedura di cui sopra non si applica nei casi di assunzione obbligatoria derivante da disposizioni di legge nonché nei casi di reimpiego di personale esuberante. Non si applicherà, inoltre, nei casi di eventuale reimpiego di personale infortunato o con gravi postumi di malattia e che, per detti motivi, non possa più svolgere le mansioni precedentemente affidate.

La procedura, inoltre, non sarà applicata neppure nel caso di vacanza o di nuova istituzione di posti comportanti l’espletamento di mansioni da svolgere in stretta dipendenza da componenti della Presidenza e/o della Direzione della Società, in considerazione di particolari requisiti di fiduciarietà e di riservatezza che ad esse sono attribuiti.

I criteri di applicazione e la relativa procedura sono contenuti in allegato.

Quanto contenuto nella presente lettera rimane in vigore sino alla scadenza del vigente contratto, e si intende assorbente e sostitutivo delle procedure aziendali nella stessa materia e limitatamente ai punti qui disciplinati.

Distinti saluti

FISE


CRITERI E PROCEDURE PER LA COPERTURA DEI POSTI VACANTI

1.   Ambito di applicabilità

La procedura per la copertura di posti vacanti — finalizzata a garantire al personale uno sviluppo di carriera — si riferisce ai movimenti di personale che comportino contrattualmente una promozione. Restano, pertanto, esclusi tutti i movimenti di personale effettuati a pari livello di inquadramento per coprire posti vacanti o di nuova istituzione.

2.   Accesso alle selezioni

I dipendenti che intendano partecipare alle singole selezioni devono:

§         risultare in servizio ed in possesso di tutti i requisiti richiesti dalle relative comunicazioni di servizio;

§         risultare inquadrati nei due livelli immediatamente inferiori a quello del posto da coprire, ad eccezione dei casi nei quali venga richiesto come requisito essenziale il titolo di studio superiore a quello di scuola media inferiore o corso equipollente.

Costituiscono motivo di impedimento per la partecipazione alla selezione:

a)   essere risultato inidoneo, nei 12 mesi precedenti, a selezione interna per analoga mansione o a 5 selezioni nei 5 anni precedenti;

b)   trovarsi in periodo di mutamento mansioni a seguito di esito positivo di precedente o concomitante selezione interna;

c)   l’avere ottenuto nei 12 mesi precedenti, il passaggio definitivo a nuova mansione a seguito di selezione interna.

3.   Criteri di priorità

Al termine della selezione, qualora tra gli idonei, due o più candidati dovessero risultare alla pari, la copertura del posto vacante avverrà applicando nell’ordine i seguenti criteri di priorità:

a)   l’appartenenza al medesimo settore di attività;

b)   maggiore inquadramento aziendale;

c)   effettiva maggiore anzianità di servizio.

4.   Esito della selezione

La Società renderà noto, con apposita comunicazione, l’esito della selezione.

5.   Periodo di mutamento temporaneo di mansioni

Il dipendente indicato nella comunicazione di cui al comma precedente viene ammesso ad effettuare un periodo di mutamento temporaneo di mansioni (secondo la normativa di cui all’art. 21 del C.C.N.L.) per l’accertamento dell’idoneità specifica. Il periodo di mutamento mansioni può essere interrotto in qualsiasi momento sia per l’assegnazione definitiva alla nuova mansione, sia — in caso di  reinserimento nella mansione di provenienza.

6.  Trasferimenti

Il lavoratore che abbia ottenuto il passaggio definitivo al livello superiore, tramite selezione interna, non può inoltrare domanda di trasferimento ad altra sede prima che siano trascorsi due anni dall’assegnazione definitiva.

Personale a tempo parziale

In relazione a quanto previsto al precedente punto 1., il personale a tempo parziale è ammesso a partecipare alle selezioni purché, oltre al possesso dei requisiti richiesti al punto 2., abbia una anzianità aziendale di almeno quattro anni.

In caso di esito positivo di mutamento temporaneo di mansioni il passaggio a tempo pieno produce i suoi effetti contrattuali dall’assegnazione definitiva.

Qualora la Società — in attesa di effettuare la copertura del posto vacante — disponga un mutamento di mansioni, a quest’ultimo non può essere ammessa la stessa persona per più di due mesi e mezzo.

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FEDERAZIONE NAZIONALE

AUSILIARI DEL TRAFFICO E TRASPORTI COMPLEMENTARI

Prot. n. l83575/L. XVIII, I

Roma, 22 novembre 1968

Spett.le

FILTAT

Via Nizza, 45

ROMA

Spett.le

FIAI

Via Amendola, 5

ROMA

Spettle

UILTATEP

Via Palestro, 78

ROMA

OGGETTO:     Polizza assicurazioni private.

In relazione alle determinazioni assunte a conclusione delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 22 luglio 1966 per il perso­nale dipendente dalle imprese private concessionarie di autostrade, si conferma l’impegno da parte di quelle imprese che non abbiano già provveduto, di stipulare a favore di tutto il personale dipendente (in aggiunta agli obblighi di legge) una polizza d’assicurazione degli infortuni professionali ed extraprofessionali.

Detta polizza garantirà a ciascun dipendente;

— in caso di morte una somma pari a cinque volte la retribuzione globale annua;

— in caso di invalidità permanente totale, una somma pari a sei volte la re­tribuzione globale annua.

Si conferma altresì l’impegno da parte delle imprese che hanno già prov­veduto a stipulare la polizza di cui innanzi, di adeguare invece le somme assi­curate a quelle indicate nel precedente capoverso e di estendere l’assicurazione a tutto il personale nel caso il. beneficio sia stato riconosciuto solo ad una parte dei dipendenti.

Gli, obblighi come avanti precisati per le imprese saranno- assunti dal 10 gen­naio 1969.

Distinti saluti

                                                                             AUSITRA


FEDERAZIONE  NAZIONALE

AUSILIARI DEL TRAFFICO E TRASPORTI COMPLEMENTARI

Prot. n. 203035/L. XVIII; 1

Roma, 28 ottobre 1976

 

Spettale                                   Spettale                                   Spettale

FILTAT                                  FIAI                                        UILTATEP

Via Nizza, 45                           Via Ambendola, 5                   Via Palestro, 78

ROMA                                    ROMA                                   ROMA

OGGETTO:     Premio «una tantum» per conseguimento diplomi.

            Si conferma che, a decorrere dal 1° luglio 1976, da parte delle Società aderenti alla scrivente Federazione sarà concesso, ai lavoratori che conseguiranno il diploma di scuola media superiore o il diploma di laurea in discipline diretta­mente attinenti all’attività aziendale; un premio «una tantum» rispettivamente di Lire 50.000 e di L. 100.000, a produzione della relativa certificazione.

Distinti saluti.    -                                                                               
AUSITRA


FEDERAZIONE NAZIONALE

AUSILIARI DEL TRAFFICO E TRASPORTI COMPLEMENTARI

Prot. n. 20201 6/L. XVIII, 1

Roma, 28 luglio 1981

Spett.le

FILTAT

Via Nizza, 45

ROMA

Spett.le

FIAI

Via Amendola, 5

ROMA

Spett.le

UILTATEP

Via Palestro, 78

ROMA

 

OGGETTO:     S. Pasqua — Semifestività — Distribuzione dell’orario di lavoro.

In relazione agli impegni assunti in sede di stesura del nuovo testo contrattuale , si conferma:

S. Pasqua: che in occasione delle festività della S. Pasqua ai lavoratori di­pendenti dalle Società private concessionarie di autostrade e trafori sarà mante­nuto il trattamento previsto dall’art. 9 del C.C.N.L. 22 maggio 1973;

Semifestività: che nel caso in cui le giornate del 14 agosto, 2 novembre, 24 e 31 dicembre vengano a coincidere con un giorno di riposo, la riduzione dell’orario sarà concessa nella rispettiva giornata lavorativa antecedente;

Distribuzione dell’orario di lavoro: che la durata normale del lavoro per

tutto il personale dipendente dalle Società autostradali aderenti alla scrivente Fe­derazione in fissata in 40 ore settimanali ripartite in cinque giorni lavorativi di durata non superiore alle 8 ore (settimana corta), ad eccezione del personale tur­nista.

Distinti saluti.

AUSITRA


FEDERAZIONE NAZIONALE

AUSILIARI DEL TRAFFICO E TRASPORTI COMPLEMENTARI

Prot. n. 202081/L. XVIII, 1

Roma, 22 febbraio 1968

Spett.le                               Spett.le                                    Spett.le

FILTAT                                  FIAI                                        UILTATEP

Via Nizza, 45                          Via Amendola, 5                     Via Palestro, 7-8

ROMA                                   ROMA                                   ROMA

OGGETTO: Assemblea del personale turnista.

Si conferma che per il personale turnista, il quale tiene le proprie assemblee sempre fuori dal proprio turno giornaliero di servizio, le Società concessionarie di Autostrade aderenti alla Ausitra continueranno ad applicare la precedente nor­mativa relativa al rimborso spese di locomozione, di cui al punto 29 dell’art. 43 del c.c.n.l. 22 maggio 1973, che riportiamo di seguito:

«Verranno rimborsate le spese di locomozione come stabilito in contratto, computate convenzionalmente dal posto di lavoro al luogo dell’assemblea, con una distanza massima di km 40».

Distinti saluti.   

AUSITRA


FEDERAZIONE NAZIONALE

AUSILIARI DEL TRAFFICO E TRASPORTI COMPLEMENTARI

 

Prot. n. 201891/L. XVIII, 1

Roma, 13 luglio 1981

 

Spett.le                                     Spett.le                                    Spett.le

FILTAT                                  FIAI                                        UILTATEP

Via Nizza, 45                          Via Amendola, 5                     Via Palestro, 7-8

ROMA                                   ROMA                                   ROMA

OGGETTO:     Permessi sindacali — Società concessionarie di Autostrade.

Si riporta di seguito la nuova regolamentazione dei permessi che le Società aderenti alla Ausitra dovranno concedere ai lavoratori membri degli Organi di­rettivi nazionali e provinciali delle Vostre Organizzazioni Sindacali in sostituzione di quanto previsto dalla nostra n° 203039/L. I del 28 ottobre 1976.

1) Ai lavoratori membri di Organi direttivi nazionali, su esibizione della lettera. di convocazione degli Organi stessi, potranno essere concessi, compatibil­mente con, le esigenze tecnico-aziendali, permessi retribuiti.

2) Su esibizione della lettera di convocazione potranno inoltre essere con­cessi, compatibilmente con le esigenze tecnico-aziendali, permessi orari retribuiti fino a 300 ore annue per ciascuna Organizzazione Sindacale, da ripartire fra i lavoratori membri dell’Organo direttivo dei Sindacati provinciali o territoriali.

3) I permessi di cui al punto che precede spettano presso ciascuna Società, esclusivamente ai membri dell’Organo direttivo di un solo Sindacato provinciale .o territoriale dì ciascuna Organizzazione Sindacale stipulante il contratto collet­tivo di lavoro.

4) L’appartenenza ad Organi di cui al punto 1) e 2) e le relative variazioni dovranno essere comunicate per iscritto dalle predette Organizzazioni all’Ausitra, che provvederà a comunicarle alle Società.

Distinti saluti

                                                                                                          AUSITRA


FEDERAZIONE NAZIONALE

AUSILIARI DEL TRAFFICO E TRASPORTI COMPLEMENTARI

Prot. n. 201889/IL. , 1

Roma, 13 luglio 1981

Spett.le                        Spett.le                                    Spett.le

FILTAT                                  FIAI                                        UILTATEP

Via Nizza, 45                          Via Amendola, 5                     Via Palestro, 78

ROMA                                   ROMA                                   ROMA

OGGETTO: Permessi retribuiti ai lavoratori membri degli Organi direttivi nazionali. -

In relazione a quanto comunicato con la nostra n. 203036, 1 dei 28 ottobre 1976, si conferma che a decorrere dal 1° aprile 1980 le Società conces­sionarie di Autostrade aderenti all’Ausitra concederanno — salvo i casi di impos­sibilità determinata da esigenze di servizio — ai lavoratori membri degli Organi direttivi nazionali delle Vostre Organizzazioni Sindacali di categoria, permessi re­tribuiti fino ad un limite massimo complessivo di 7.500 ore annue.

Si resta in attesa di conoscere la ripartizione fra le Vostre Organizzazioni delle predette 7.500 ore annue ed i nominativi dei lavoratori dovranno essere riconosciuti i permessi.       -

Distinti saluti.

                                                                                              AUSITRA


FEDERAZIONE NAZIONALE

AUSILIARI DEL TRAFFICO E TRASPORTI COMPLEMENTARI

            Prot n. 202016/L. XVIII, 1

           Roma, 28 luglio 1981

Spett.le

FILTAT

Via Nizza, 45

ROMA

Spett.le

FIAI

Via Amendola, 5

ROMA

Spett.le

UILTATEP

Via Palestro, 78

ROMA

OGGETTO:     Rinnovo del c.c.n.l. 19/6/76 — Art. 15 — Classificazione del per­sonale — Superminimi.

Con riferimento a quanto previsto dall’accordo 5/4/80 per il rinnovo del c.c.n.l. in oggetto, si conferma che ai lavoratori dipendenti dalle Società aderenti all’AUSITRA, in servizio alla data del 31 marzo 1980 — eccettuati quelli che per effetto del nuovo inquadramento sono stati assegnati a livelli superiori — ven­gono riconosciuti i superminimi di seguito indicati in corrispondenza dì ciascun livello:

nuovi livelli di inquadramento assegnati a decorrere dall’ 1/4/1980 ai sensi delle, norme applicative, lettera B, dell'art. 15 del c.c.n.l. 5/4/1980

10°

29275

21250

25950

20050

12750

     ex 6a

24800

    Ex 6b

10600

4500

12950

Detti superminini potranno essere assorbiti fino a concorrenza in passaggio ai livelli superiori.

                                     Distinti saluti

                                            AUSITRA


Addì 4 aprile 1995

TRA

1’AUSITRA

E

la FILT-CGIL

la FIT - CISL

la UILTRASPORTI

con riferimento alle modifiche normative introdotte con l’accordo di rinnovo del c.c.n.l. 21.12.1990 per il personale da Società e Consorzi concessionari di Autostrade e Trafori in materia di orario di lavoro, si conviene che a livello aziendale, sulla base di intese con le Organizzazioni Sindacali, potranno essere concordate forme diverse ed alternative di flessibilità

AUSITRA .                                                                                       FILT-CGIL

                                                                                                          FIT-CISL

                                                                                                          ULTRASPORTI

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