ART. 59 - DECORRENZA E DURATA
In applicazione di quanto previsto dai Protocolli 23 luglio 1993 e 22 dicembre 1998, il contratto collettivo nazionale di lavoro ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per quella retributiva.
Ferme restando le diverse decorrenze espressamente disposte per i singoli istituti, il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2000 e resterà in vigore fino a tutto il 31 dicembre 2003; per la parte economica il primo biennio avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2001.
Esso si intende rinnovato di anno in anno se non viene disdetto tre mesi prima della sua scadenza con lettera raccomandata a.r..
In caso di disdetta il presente contratto resta in vigore fino a che non sia sostituito da successivo contratto.
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