ART. 56 - CERTIFICATO DI LAVORO

 

 

In caso di licenziamento o dimissioni per qualsiasi causa, la Societą ha l'obbligo di mettere a disposizione del lavoratore, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e nonostante qualsiasi contestazione sulla liquidazione, un certificato contenente l'indicazione del tempo durante il quale ii lavoratore ha svolto la sua attivitą nella Societą e delle mansioni nella stessa disimpegnate.

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