ART. 54 - PREVIDENZA INTEGRATIVA
Le parti stipulanti concordano sull’opportunità di favorire una forma di previdenza complementare per i lavoratori del settore autostradale e a tale scopo convengono di istituire un Fondo nazionale, a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale, senza fini di lucro e con lo scopo esclusivo di erogare prestazioni pensionistiche complementari, ai sensi del Decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124 e successive modificazioni e integrazioni.
Potranno aderire al Fondo i lavoratori non in prova, assunti a tempo indeterminato o con contratti a causa mista e il cui rapporto di lavoro sia regolato dal presente contratto.
I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, che cumulino nell’arco dell’anno solare (1° gennaio-31 dicembre) periodi di lavoro non inferiori a tre mesi, potranno aderire al Fondo al compimento di tale periodo. Le parti si riservano di determinare, nell’ambito delle disposizioni statutarie/regolamentari, le condizioni e le modalità concernenti il mantenimento nel Fondo delle posizioni di tali lavoratori.
L’adesione del lavoratore al Fondo avverrà in modo volontario.
Le contribuzioni al Fondo, nei limiti di deducibilità fiscale prevista dalla relativa normativa di legge, saranno costituite da:
l’1%, a carico dell’Azienda, calcolato sugli elementi della retribuzione mensile di cui al punto 1. dell’art. 22;
l’1%, a carico del lavoratore, calcolato sugli elementi della retribuzione mensile di cui al punto 1. dell’art. 22;
l’intero T.F.R. maturato nel corso dell’anno per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993;
una quota mensile dell’accantonamento del T.F.R. maturando nel corso dell’anno per gli altri lavoratori, nella misura dell’1% della retribuzione utile al computo di tale istituto.
Il lavoratore potrà optare per il versamento di una ulteriore contribuzione, a suo esclusivo carico, nell’importo e con i criteri che saranno stabiliti dalle parti in sede di definizione dell’Accordo istitutivo.
I predetti contributi, ivi compresi gli importi prelevati dal T.F.R., saranno trattenuti in occasione della corresponsione delle competenze di ciascun mese nonché della tredicesima mensilità e del premio annuo e saranno versati secondo i termini e le modalità che saranno fissati nel citato Accordo istitutivo.
Le contribuzioni a carico delle aziende saranno dovute solamente per i lavoratori aderenti al Fondo, senza dar luogo a trattamenti sostitutivi o alternativi nelle ipotesi di non iscrizione del lavoratore al Fondo medesimo.
Le contribuzioni decorrono a far data dall’adesione del singolo lavoratore al Fondo, una volta che lo stesso abbia ottenuto l’autorizzazione da parte della competente Commissione di vigilanza.
Con l’obiettivo di realizzare l’effettiva operatività del Fondo a partire dal 1° gennaio 2001, le parti convengono di effettuare entro il 30 settembre 2000 tutti i lavori relativi alla definizione degli adempimenti necessari (Accordo istitutivo, definizione delle norme statutarie e regolamentari, con previsione della pariteticità delle rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro negli Organi di amministrazione e controllo, costituzione formale del Fondo, nomina degli Organi provvisori, richiesta di autorizzazione alle competenti Autorità, etc.). Entro la stessa data le parti si riservano di assumere una decisione - in alternativa a quella di dar vita al Fondo nazionale per il settore autostradale - circa l’opportunità di aderire, salvaguardando l’autonomia contrattuale, a un Fondo già esistente ovvero di partecipare ad un nuovo Fondo che abbia come soggetti aziende di altri settori del comparto dei trasporti.
In sede di definizione dell’Accordo istitutivo le parti stabiliranno: un contributo una tantum, a carico delle Aziende, per le spese di costituzione, promozione e avvio del Fondo; la quota di adesione al Fondo a carico pariteticamente dell’azienda e del lavoratore; la misura della contribuzione, a carico pariteticamente dell’Azienda e del lavoratore, per il funzionamento e le spese di gestione.
Le parti convengono che il numero di adesioni necessario per consentire l’effettiva operatività del Fondo non dovrà essere inferiore a 2.500 lavoratori del settore.
Chiarimento a verbale
Ove alla data dell’accordo di rinnovo contrattuale 16 febbraio 2000 siano già in essere iniziative aziendali istituite con finalità integrative dei trattamenti pensionistici, che prevedano un contributo a carico dell’Azienda di contenuto non inferiore o quanto meno equivalente a quello previsto dalla disciplina del presente articolo, le parti interessate, qualora non abbiano già assunto decisioni al riguardo, si incontreranno entro il 31 ottobre 2000 per valutare criteri e modalità dell’eventuale conferimento delle somme accantonate al Fondo di previdenza complementare.
L’esito di tali incontri sarà comunicato per iscritto alle Organizzazioni nazionali stipulanti.
Fermo restando che il Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni esclude la possibilità di adesione a più Fondi di previdenza complementare, le parti si incontreranno per valutare le eventuali possibilità di confluenza di Fondi aziendali già costituiti ai sensi della citata disposizione di legge.
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