ART. 53 - DIRITTO ALLO STUDIO - LAVORATORI STUDENTI

 

Diritto allo studio

 

I lavoratori a tempo indeterminato e a tempo pieno che, al fine di migliorare la propria cultura e la propria formazione professionale, intendono frequentare presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti corsi di studio istituiti in base a disposizioni di legge o, comunque, nel quadro delle facoltà attribuite dall'ordinamento scolastico a tali istituti, potranno usufruire, a richiesta, di permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore triennali pro-capite, che potranno anche essere utilizzate in un solo anno, sempre che il corso al quale il lavoratore intende partecipare comporti la frequenza per un numero di ore pari o superiori a 300.

I lavoratori che potranno assentarsi per frequentare i corsi di studio di cui sopra non dovranno superare - nel triennio - il 4% del totale della forza occupata nell'Azienda(*) alla data del 1° gennaio di ciascun anno, né potranno contemporaneamente superare il 2% del totale della forza occupata in ciascun turno nell'Azienda (*).

I permessi verranno concessi compatibilmente alla possibilità di un normale espletamento del servizio nella sede di lavoro interessata.

I lavoratori dovranno inoltrare apposita domanda scritta alla Direzione Aziendale e successivamente il certificato di iscrizione al corso e gli attestati mensili di effettiva frequenza con indicazione delle ore relative.

Qualora il numero dei richiedenti sia superiore alla percentuale massima di cui al precedente punto 2, la Direzione Aziendale e la R.S.U., fermo restando il limite sopra previsto, stabiliranno, tenendo presente le istanze espresse dai lavoratori. i criteri obiettivi (quali l'età, l'anzianità di servizio, le caratteristiche dei corsi di studio, etc.) per la identificazione dei beneficiari dei permessi.

Per rendere possibile il godimento dei permessi di cui sopra, è consentito l’utilizzo dei lavoratori a tempo parziale oltre il limite massimo stabilito dall’art. 3, punto 6.

La partecipazione - debitamente documentata - a corsi di studio di cui al presente articolo costituisce titolo di priorità nell’utilizzo dei permessi della Banca ore, ferme restando le modalità di fruizione ivi stabilite, sempreché non sussistano altre richieste di permesso motivate da gravi e documentate ragioni di carattere personale e familiare.

 

 

Lavoratori studenti

 

Per i lavoratori studenti si fa, peraltro, riferimento a quanto previsto dall'art. 10 della Legge del 20 maggio 1970, n. 300.

 

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(*)Per la Società Autostrade si fa riferimento alle singole unità produttive individuate ai sensi dell'art. 57.

 

Dichiarazione a verbale

 

Si precisa che l'agevolazione a frequentare i corsi di cui al comma 1, dell’art. 10, della Legge 20 maggio 1970, n. 300, deve essere intesa come possibilità di assegnare saltuariamente i lavoratori studenti - che non fruiscano delle 150 ore - ad un turno di lavoro che non impedisca la frequenza alle lezioni. Ciò dovrà avvenire previo accordo con gli altri lavoratori turnisti interessati e con eventuale consultazione della competente R.S.U., in caso di mancato accordo tra i lavoratori stessi.

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