ART. 52 - IGIENE SICUREZZA E AMBIENTE DI LAVORO
Le attribuzioni previste dall'art. 19 del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono esercitate dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, secondo le modalità e le procedure stabilite dall'Accordo lnterconfederale 22 giugno 1995.
All'atto della costituzione delle R.S.U., in tutte le aziende o unità produttive i lavoratori eleggono all'interno della R.S.U. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nei seguenti numeri:
1 rappresentante nelle aziende e unità produttive che occupano da 16 a 200 dipendenti;
3 rappresentanti nelle aziende o unità produttive che occupano da 201 a 600 dipendenti;
5 rappresentanti nelle aziende o unita produttive che occupano da 601 a 1.000 dipendenti,
7 rappresentanti nelle aziende o unità produttive di maggiori dimensioni.
Viene costituita in ogni singola azienda una Commissione paritetica per la sicurezza sul lavoro, composta da rappresentanti della Società e, per le Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti, dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, nei limiti di cui al precedente punto 2.
Ferme restando le attribuzioni di cui all'art. 19 del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, alla Commissione paritetica per la sicurezza sul lavoro sono riconosciuti i seguenti compiti:
esprimere pareri, sulla base di dati informativi forniti dalla Società, in occasione della introduzione di nuove apparecchiatura e/o procedure le cui caratteristiche possono presentare particolare rilevanza sotto il profilo della sicurezza del lavoro;
verificare il periodico aggiornamento del fascicolo «norme di sicurezza per l'esecuzione di lavori sull'autostrada in presenza del traffico»;
individuare, avuto riguardo alle peculiarità ed alle tipologie produttive del comparto, ulteriori contenuti formativi rispetto a quelli previsti dalla parte prima, punto 3, dell'Accordo lnterconfederale 22 giugno 1995.
La Commissione si riunirà di norma con cadenza semestrale.
Allo scopo di favorire l'inserimento dei portatori di handicap in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, compatibilmente con le esigenze impiantistiche e/o tecnico-organizzative, le Aziende si adopereranno per individuare interventi atti a superare le c.d. «barriere architettoniche», anche attivando idonee iniziative previste dalle vigenti disposizioni di legge.
Note a verbale
1. Per la Società Autostrade, in relazione delle peculiari configurazioni organizzative, la Commissione paritetica per la sicurezza sul lavoro svolgerà una funzione di monitoraggio dei diversi aspetti applicativi previsti dal citato Decreto legislativo al fine di assicurare l'omogeneità e l'univocità in ciascuna unità produttiva. Tale Commissione sarà composta, per la parte sindacale, da un numero pari a 6 da individuare tra i rappresentanti per la sicurezza eletti a livello di unità produttiva.
2. Le parti si danno atto che le disposizioni del presente articolo in materia di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza integrano e specificano quanto previsto dall'Accordo lnterconfederale del 22 giugno 1995 che si intende integralmente richiamato.
Disposizione transitoria
Laddove la R.S.U. non sia stata ancora costituita (e fino a tale evento) e nelle unità produttive operino le R.S.A. delle Organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni firmatarie dell'Accordo lnterconfederale 22 giugno 1995, i rappresentanti per la sicurezza saranno eletti dai lavoratori al loro interno, nei limiti stabiliti dal punto 2 del presente articolo.
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