ART. 49 - DIRITTI SINDACALI

 

Affissioni

 

Presso i posti di lavoro la Società colloca un unico albo per l'affissione di comunicazioni a disposizione delle Organizzazioni Sindacali di categoria firmatarie del presente contratto.

Tali comunicazioni, firmate dai Responsabili delle Segreterie Nazionali, Provinciali o Territoriali (intendendosi per Territoriali - per la Società Autostrade - quegli organismi sindacali il cui ambito di competenza corrisponde alla zona di giurisdizione di ciascuna Direzione di Tronco), devono riguardare esclusivamente materia sindacale attinente alla regolamentazione del rapporto di lavoro. La Società consente, altresì, l'affissione della stampa sindacale periodica regolarmente autorizzata dalle competenti Autorità,

Le Segreterie Nazionali precisano alla Società, tramite la competente Associazione imprenditoriale di appartenenza, i nominativi dei responsabili autorizzati alla firma delle predette comunicazioni.

Della comunicazione da affiggere viene contemporaneamente informata la Direzione locale mediante consegna di una copia della stessa.

Analogo diritto di affissione nei predetti albi viene riconosciuto alle R.S.U..

 

 

Contributi sindacali

 

La Società provvede a trattenere sulla retribuzione mensile del lavoratore, che ne faccia richiesta mediante delega scritta, l'importo dei contributi associativi (la cui misura sarà decisa di volta in volta e comunicata unitariamente alle Aziende dalle 0rganizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie), da versare all'Organizzazione sindacale firmataria del presente contratto, dal lavoratore stesso indicata.

La Società non dà corso a quelle deleghe che non contengano gli elementi riportati nello schema tipo di cui all'allegato 3 al presente contratto.

La delega datata e sottoscritta dal lavoratore deve riportare il mese di decorrenza e l'indicazione della misura percentuale della trattenuta che non può variare nel corso dell'anno solare.

Nel caso in cui la retribuzione mensile non venga corrisposta non può farsi luogo ad alcuna trattenuta né al successivo recupero.

Ove la delega dovesse pervenire alla Società oltre il giorno 5 del mese di decorrenza indicato dal lavoratore, la trattenuta viene operata soltanto a partire dal mese successivo a quello di ricevimento senza attuare alcun recupero per il periodo precedente.

L'eventuale revoca della delega nel corso dell'anno solare deve anch'essa essere redatta per iscritto ed indicare il mese a decorrere dal quale non deve più essere effettuata la trattenuta.

Ove la revoca dovesse pervenire oltre il giorno 5 del mese indicato dal lavoratore la cessazione della trattenuta ha effetto nel mese successivo senza alcun conguaglio.

Sia la delega che la revoca sono atti di libera manifestazione di volontà e quindi strettamente personali; di conseguenza esse devono essere singole e non cumulative.

Quando alla revoca si accompagna una nuova delega sottoscritta a favore di un'altra Organizzazione sindacale firmataria, la data della prima deve essere anteriore o contemporanea a quella della seconda.

La delega e la revoca devono essere consegnate, o fatte pervenire, dall'interessato alla Società.

La Società, qualora la delega o la revoca risultino difformi da quanto sopra previsto, in attesa che il dipendente chiarisca la propria posizione, continua ad effettuare la trattenuta della quota ed il relativo versamento secondo le precedenti disposizioni ricevute.

I contributi trattenuti vengono versati mensilmente dalla Società alle Organizzazioni Sindacali interessate.

 

Permessi per la R. S. U.

 

Spetta alla R.S.U., ove costituita, la quantità di ore di permessi sindacali retribuiti globalmente attribuibili - in funzione del numero dei dipendenti in forza nell'unità produttiva considerata - alle R.S.A. sulla base del calcolo previsto dall'art. 23 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e nei limiti stabiliti dall'Accordo lnterconfederale del 20 dicembre 1993.

 

 

Dichiarazione a verbale

 

In base a quanto sopra definito nelle sedi competenti si procederà ad affrontare le problematiche che dovessero derivare dal presente punto.

 

permessi per partecipare alle trattative

 

19. Per la partecipazione a trattative sindacali in sede Federreti vengono concessi permessi retribuiti, previa richiesta avanzata alla Società Autostrade - tramite Federreti - dalle Federazioni nazionali con un anticipo di 72 ore sull'orario fissato per gli incontri.

20. Il tempo necessario per il viaggio viene retribuito con quote orarie normali qualora nella giornata sia stata già effettuata la prestazione lavorativa.

21. La concessione dei permessi avviene in funzione dei numero delle deleghe in possesso dell'Azienda e secondo il criterio proporzionale, assicurando, comunque, a ciascuna Organizzazione sindacale dei lavoratori firmataria del presente contratto una rappresentanza di due unità. Il numero di permessi non può superare complessivamente le 20 unità.

 

- permessi per partecipare a corsi di formazione sindacale

 

22. Su richiesta delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto possono essere concessi - compatibilmente con le esigenze del servizio -permessi non retribuiti per consentire la partecipazione a corsi di formazione sindacale.

 

d) Rappresentanze Sindacali Unitarie

 

23. In ciascuna unità produttiva - intendendosi per tale quella individuata dal successivo art. 57 - viene costituita la Rappresentanza Sindacale Unitaria, R.S.U., di cui all'Accordo lnterconfederale 20 dicembre 1993 secondo la disciplina ivi prevista. L'iniziativa per la costituzione della R.S.U. è assunta dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto ovvero dalle altre Organizzazioni formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo, sempreché rispondano alle condizioni previste dalla lettera b), punto 4, parte seconda, del richiamato Accordo lnterconfederale e aderiscano inoltre ai codici di autoregolamentazione dello sciopero in atto per il settore. Le Organizzazioni sindacali che siano firmatarie del presente contratto o, comunque, aderiscano, esplicitamente o implicitamente, alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione della R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire la Rappresentanza Sindacale Aziendale ai sensi della norma sopra menzionata.

24. La R.S.U. è composta, per due terzi dai rappresentanti eletti tra le liste presentate da tutte le Associazioni sindacali richiamate al precedente punto 23, in proporzione ai voti conseguiti dalle singole liste e, nell'ambito delle liste, in relazione ai voti ottenuti dai singoli candidati. Il residuo terzo è assegnato alle sole Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto e la relativa copertura avviene mediante elezione o designazione, in proporzione ai voti ricevuti. Per la composizione delle liste le Organizzazioni sindacali terranno conto delle diverse qualifiche (operai impiegati e quadri) e di peculiari aree professionali presenti nell'unità produttiva.

25. I nominativi dei componenti la R.S.U. e le eventuali successive variazioni saranno comunicati per iscritto alla Direzione aziendale per il tramite della competente associazione imprenditoriale di appartenenza.

26. I componenti della R.S.U. subentrano ai dirigenti della Rappresentanza Sindacale Aziendale nella titolarità di diritti, libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo III della Legge 20 maggio 1970, n.300.

La R.S.U. sostituisce le R.S.A. nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad esse spettanti in forza delle disposizioni di legge, svolgendo altresì attività e compiti per le materie proprie del livello di competenza, con le procedure, modalità e nei limiti stabiliti dal presente contratto.

27. L'effettuazione delle operazioni elettorali dovranno garantire il regolare espletamento del servizio, il luogo ed il calendario delle votazioni saranno oggetto di specifico accordo tra la commissione elettorale e la Direzione Aziendale in modo tale da permettere la più ampia affluenza dei lavoratori.

28. Fermo restando quanto previsto al punto 20 - parte seconda - dell'Accordo interconfederale 20 dicembre 1993 - relativamente alle esclusive competenze del Comitato dei garanti, inerenti alle procedure di ricorso contro le decisioni della Commissione elettorale - si conferma che le questioni connesse alla corretta interpretazione e applicazione di quanto convenuto alla presente lettera d) è demandata alle parti stipulanti il presente contratto.

 

 

Chiarimento a verbale

 

Le parti si danno atto che la normativa riportata alla presente lettera d) integra e specifica quanto previsto dall'Accordo lnterconfederale 20 dicembre 1993 per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie che si intende integralmente richiamato nel presente articolo.

 

Numero dei componenti la R.S.U.

 

In considerazione delle particolari caratteristiche di distribuzione territoriale delle unità produttive del comparto, il numero dei componenti delle R.S.U. è pari a 1 componente ogni 50 dipendenti occupati nell'unità produttiva considerata, con un minimo di 5 componenti.

 

Aspettativa

 

Per ricoprire cariche sindacali a livello nazionale o provinciale viene concesso - a richiesta - un periodo di aspettativa.

Nel corso di tale periodo il trattamento è quello previsto dall'art.31 della Legge del 20 maggio 1970, n. 300. La Società, inoltre, riconosce utile il periodo di aspettativa, concesso per tali motivi, ai soli fini della decorrenza dell'anzianità e della previdenza limitatamente ad un triennio.

 

Locali

 

Nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti viene posto a disposizione della R.S.U., per l'esercizio delle proprie funzioni, un idoneo locale comune all'interno dell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.

Nelle unità produttive con un numero inferiore di dipendenti la R.S.U. ha diritto di usufruire, ove ne faccia richiesta, di un locale idoneo per le proprie riunioni.

 

Assemblee

 

I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nell'unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di 10 ore annue, per le quali viene corrisposta la normale retribuzione.

Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi - potranno essere indette dalla R.S.U. e singolarmente o congiuntamente dalle Associazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente Contratto.

La R.S.U. o le Associazioni sindacali stipulanti che intendano indire un'assemblea devono darne preavviso 72 ore prima alla Direzione della rispettiva unità produttiva comunicando, contemporaneamente, la località proposta, l'ordine del giorno e preavvertendo dell'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni.

Per lo svolgimento dell'assemblea la Società mette a disposizione, ovunque possibile, un ambiente aziendale (mensa, autorimessa, p.m., piazzale di manutenzione, ecc.).

Non possono essere tenute assemblee nei locali delle stazioni o, comunque, a diretto contatto con l'utenza.

Il personale turnista, tenuto conto della struttura aziendale decentrata e delle particolari condizioni di espletamento del servizio, partecipa alle assemblee sempre fuori del proprio turno giornaliero di servizio.

Per detto personale si fà luogo, in casi di dimostrata partecipazione alle assemblee - e nei limiti di cinque volte l'anno - alla corresponsione di due quote orarie normali di retribuzione indipendentemente dall'effettiva durata dell'assemblea.

 

 

Trasferimento dei componenti la Rappresentanza Sindacale Unitaria

 

Il trasferimento dei componenti la R.S.U. può essere disposto solo previo nulla osta delle Organizzazioni Sindacali di appartenenza.

 

 

Referendum

 

La R.S.U. congiuntamente alle Organizzazioni sindacali stipulanti può indire referendum su argomenti attinenti il contratto di lavoro con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti alla unità produttiva, secondo quanto previsto dall'art. 21 della Legge 20 maggio 1970, n. 300.

 

 

Disposizione transitoria

 

Laddove la R.S.U. non sia ancora state costituita, i diritti e le titolarità delle stesse saranno esercitati dalle R.S.A. delle Organizzazioni sindacali nazionali stipulanti.

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