ART. 48 - SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI
Nel quadro dei significativi mutamenti che connotano la situazione strutturale e congiunturale del settore e in considerazione dei profondi cambiamenti tecnologici ed organizzativi che contraddistinguono le prospettive produttive delle aziende, le parti ribadiscono la centralità strategica di un rinnovato rapporto con le Organizzazioni sindacali stipulanti e della valorizzazione e motivazione delle risorse umane nel processo di una più complessiva ridefinizione delle missioni e degli obiettivi aziendali.
Nel contesto indicato, a fronte delle esigenze di miglioramento dei livelli di servizio nonché di sviluppo e diversificazione di nuovi servizi a valore aggiunto rispetto a quelli tradizionalmente forniti, si pone corrispondentemente la necessità, condivisa dalle parti, di una riqualificazione e di un maggiore sviluppo di efficaci relazioni sindacali - anche attraverso l’individuazione di specifici ambiti partecipativi - che, fermi restando i distinti ruoli di ciascuna delle parti, consenta l’evoluzione del processo di cambiamento in coerenza con le finalità di incremento di qualità, efficienza e flessibilità dei servizi prestati, in una logica di crescita delle aziende e di positivi effetti sull’occupazione.
In relazione a quanto sopra, le parti hanno definito un sistema di relazioni sindacali ispirato a principi di responsabilizzazione e coinvolgimento e articolato in momenti di concertazione, informazione, approfondimento congiunto e confronto, nel comune intento di conseguire i citati obiettivi di sviluppo e di prevenire l’insorgenza di conflitti.
OSSERVATORIO NAZIONALE
Alla luce dei processi di trasformazione in atto, determinati dagli sviluppi tecnologici e dalle sempre maggiori esigenze di mobilità indotte anche dal processo di integrazione europea, nonché alla luce degli obiettivi sopra esposti, le parti convengono sull’opportunità di costituire un Osservatorio nazionale, che costituisce, nel quadro di un coerente sviluppo del metodo partecipativo, lo strumento per una comune conoscenza e per l’approfondimento congiunto del settore, delle sue linee evolutive e dei suoi punti di forza e di debolezza, avuto riguardo al suo specifico ruolo nel più generale comparto dei trasporti ed al suo posizionamento comparativo rispetto ad analoghe realtà operanti nei paesi dell’Unione Europea.
L’Osservatorio rappresenta la sede di analisi, verifica e confronto sistematici sui seguenti argomenti:
-
andamento e prospettive del settore autostradale (traffico, rete, ecc.) anche in connessione con le dinamiche che caratterizzano le altre modalità di trasporto;-
andamento e prospettive degli investimenti;-
evoluzione delle tecnologie e dei loro riflessi sul piano operativo e gestionale;-
andamento dell’occupazione, con particolare riferimento alle ricadute occupazionali connesse all’utilizzo delle flessibilità di contratto e di prestazione e con riguardo allo sviluppo delle professionalità ed alle esigenze formative;-
sicurezza stradale e qualità del servizio, anche con riferimento a significative esperienze aziendali;-
problematiche di carattere normativo, nazionale e comunitario, di particolare rilevanza per il settore;-
struttura e dinamiche del costo del lavoro;-
processi di efficienza gestionale e andamento della produttività, anche con riguardo al fattore lavoro.I lavori dell’Osservatorio - che si riunirà di norma ogni tre mesi - si svolgeranno sulla base di dati, anche disaggregati, e informazioni significative, raccolti anche mediante apposite rilevazioni o ricerche che potranno essere definite di comune accordo, ovvero di fonti pubbliche o private di natura economico-statistica.
I risultati dei lavori dell’Osservatorio verranno messi a disposizione delle parti, che potranno valutare congiuntamente l’attivazione di iniziative comuni in ordine alle possibili soluzioni dei problemi emersi. Essi costituiranno altresì una comune base di riferimento per promuovere interventi a favore del settore nei confronti delle Pubbliche Autorità nonché per le valutazioni delle parti nell’elaborazione delle rispettive linee di politica sindacale e contrattuale.
Un’apposita riunione dell’Osservatorio verrà dedicata, a cadenza annuale, al monitoraggio in ordine alle più significative problematiche afferenti l’applicazione del contratto collettivo di lavoro nonché al monitoraggio circa l’evoluzione delle azioni positive di cui alla Legge 10 aprile 1991, n.125, per le pari opportunità.
Nell’ambito dell’Osservatorio si procederà altresì, a cadenza annuale, ad una ricognizione complessiva sullo stato di applicazione del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni e integrazioni, anche al fine di elaborare indirizzi comuni con riguardo alle problematiche generali di maggior rilevanza per il settore e di consentire, nell’esercizio dei ruoli propri di ciascuna delle parti, gli interventi che si rendessero opportuni in coerenza con le disposizioni di cui all’art. 48 del presente contratto.
In tale ambito una particolare attenzione sarà dedicata a specifici aspetti concernenti la sicurezza dell’ambiente di lavoro nell’espletamento delle prestazioni lavorative in galleria.
Le parti stipulanti a livello nazionale provvederanno a definire la composizione e le modalità costitutive ed operative dell’Osservatorio entro il mese di aprile 2000, con l’obiettivo di pervenire alla sua attivazione entro il successivo mese di luglio.
I servizi di segreteria saranno assicurati dalle Associazioni imprenditoriali.
DICHIARAZIONE
Le parti condividono che, nell’ambito dei processi di apertura al mercato della composizione azionaria che stanno coinvolgendo il comparto, la partecipazione azionaria dei dipendenti al capitale aziendale costituisce una espressione di coinvolgimento e di responsabilizzazione degli stessi nello sviluppo dell’Azienda, da favorire nelle singole realtà, come auspicato dal Sindacato, nelle forme più opportune.
RELAZIONI A LIVELLO AZIENDALE
Le relazioni tra le Aziende e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori si articoleranno nel seguente modo:
Incontro annuale
Le Aziende esporranno alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori nazionali stipulanti, nel corso di un incontro da tenersi entro il primo trimestre dell'anno di riferimento:
le prospettive produttive conseguenti a programmi di investimenti, anche con riguardo alle problematiche dell'ambiente e del territorio, nonché i relativi aggiornamenti dei programmi precedenti ;
i programmi di ammodernamento ed ampliamento di strutture, impianti e servizi, con particolare riferimento all'introduzione di nuove tecnologie;
le linee dell'azione diretta a garantire la qualità dell'ambiente e la sicurezza sul lavoro ;
le informazioni globali relative ai dati quantitativi dell'occupazione, anche con riferimenti alle diverse tipologie di contratto e all'andamento delle assunzioni ;
gli orientamenti in materia di appalti avuto riguardo alla natura delle attività conferite nonché gli ambiti in cui esse si esplicano o si prevede possano esplicarsi. A tale scopo le Aziende indicheranno la tipologia degli appalti aventi carattere nazionale nonché forniranno, entro dieci giorni, dalla richiesta delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti, le motivazioni e le caratteristiche dell'appalto stesso;
i programmi delle attività di formazione, aggiornamento e/o addestramento professionale del personale, con particolare riferimento a quelli individuati a sostegno delle innovazioni tecnico-organizzative;
le informazioni globali relative all'andamento del traffico e della produttività aziendale.
le prospettive di sviluppo della Società con riguardo agli eventuali processi di concentrazioni e/o aggregazioni societarie.
Nel corso del secondo semestre potrà essere effettuato un ulteriore incontro nell'ambito del quale le Aziende forniranno un'informativa sugli eventuali aggiornamenti dei programmi sopra indicati.
Progetti di Intervento sugli assetti tecnologici ed organizzativi
Nel caso di innovazioni di carattere tecnico-organizzativo che comportino sostanziali modifiche all'assetto produttivo (es.: introduzione di nuove tecnologie, rilevanti modifiche agli impianti, ecc.) ne sarà data apposita preventiva comunicazione alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti ed alle Rappresentanze sindacali unitarie, cui potrà fare seguito, a richiesta di una delle parti da avanzarsi entro 5 giorni, un incontro per l'esame in ordine ai riflessi sull'occupazione e sulle condizioni di lavoro. Tale esame - salvo diversi accordi raggiunti dalle parti - dovrà essere condotto nei 10 giorni successivi alla richiesta stessa. In tali circostanze saranno illustrati gli eventuali programmi di aggiornamento e/o addestramento professionale individuati a sostegno dell'innovazione tecnico organizzativa.
L'Azienda, comunque, non darà luogo all'attuazione delle modifiche suddette prima che sia trascorso il termine in parola.
Quando si pongono problemi di riconversione e ristrutturazione che comportino riqualificazione professionale, i problemi relativi formeranno oggetto di esame con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti.
Allo scopo di favorire soluzioni consensuali, le parti potranno attivare negli ambiti e comunque nei limiti temporali previsti dal compiuto espletamento delle procedure sopra indicate, specifiche Commissioni tecniche paritetiche finalizzate all'assunzione di elementi di conoscenza ed approfondimento su circoscritte problematiche di particolare complessità.
Osservatorio paritetico aziendale
Le parti convengono sull’opportunità di realizzare in via sperimentale uno strumento utile a favorire una più ampia e consapevole partecipazione alla vita aziendale e al conseguimento degli obiettivi strategici aziendali e l’attuazione dei progetti finalizzati al miglioramento della qualità del servizio, dell’organizzazione del lavoro e della produttività, in un contesto di ottimizzazione delle risorse e di contenimento dei costi, nonché di sviluppo delle professionalità e di tutela occupazionale.
A questo scopo, nelle aziende che occupano complessivamente più di 300 dipendenti, sarà costituito di comune accordo tra l’Azienda e le Organizzazioni sindacali nazionali stipulanti - previa richiesta di una delle parti da avanzarsi per il tramite dell’Associazione imprenditoriale di appartenenza - un Osservatorio paritetico aziendale. Di intesa tra le parti tale Osservatorio potrà essere costituito a livello di Gruppo.
L’Osservatorio costituisce la sede per realizzare forme sistematiche di informazione, monitoraggio e approfondimento congiunto sulle seguenti tematiche:
1. l’andamento dei programmi aziendali che hanno costituito oggetto dell’incontro di cui al punto 1) e dei risultati conseguiti nella loro realizzazione, nonché degli interventi volti al miglioramento del sistema tecnico, dei processi aziendali e della qualità del servizio;
2. le iniziative aziendali dirette al miglioramento dei livelli di efficienza/efficacia nonché quelle finalizzate a risultati di incremento della produttività attraverso l’ottimizzazione delle risorse ed il corretto utilizzo dei diversi strumenti contrattuali;
3. i progetti formativi finalizzati a riconversione e riqualificazione professionale, con particolare riferimento alla diversificazione dei servizi forniti dalle aziende; le iniziative qualificanti la formazione e l’aggiornamento professionale anche in relazione all’assetto tecnologico delle aziende ed ai riflessi sull’occupazione e sulla qualificazione del personale, in connessione con la evoluzione della tecnologia; l’accertamento dei processi di standardizzazione dei percorsi formativi al fine di cogliere nei confronti del personale interessato le potenzialità esistenti; i ritorni qualitativi degli interventi di addestramento e di aggiornamento effettuati per favorire il cambiamento culturale e l’adeguamento ai livelli di professionalità coerenti con l’evoluzione organizzativa e tecnologica aziendale. L’Osservatorio potrà procedere, anche in relazione a possibili finanziamenti pubblici e/o comunitari, all’elaborazione di specifiche proposte e sperimentazioni sulle materie sopra riportate.
Una apposita riunione dell’Osservatorio sarà dedicata, a cadenza annuale, al monitoraggio del complessivo utilizzo degli strumenti del mercato del lavoro attraverso l’esame dell’andamento dell’occupazione, delle assunzioni e delle cessazioni di lavoro, disaggregato per tipologie di contratto, livelli di inquadramento, settori di attività e sedi di lavoro.
In sede di Osservatorio si procederà, sempre a cadenza annuale, ad una valutazione circa le modalità di funzionamento della Banca ore, anche in relazione alla fase di avvio del nuovo istituto, con particolare riferimento ai dati consuntivi concernenti sia il lavoro straordinario e quello supplementare del personale part-time effettuati oltre i limiti massimi, sia la fruizione dei permessi contrattuali, con riferimento a ciascuna unità produttiva e distinti per settori operativi, sedi di lavoro e livelli di inquadramento. L’Osservatorio potrà richiedere dati più particolareggiati.
L’Osservatorio costituisce altresì la sede per una ricognizione degli eventuali problemi insorti a livello aziendale o di singoli ambiti organizzativi aziendali in ordine all’evoluzione applicativa degli istituti contrattuali, con particolare riferimento a quelli riguardanti la flessibilità di prestazione e l’utilizzo delle diverse tipologie di contratto.
La comune valutazione degli esiti di tale ricognizione, nella prospettiva di favorire possibili soluzioni, costituirà oggetto degli interventi da porre in essere nell’ambito dei rispettivi ruoli, anche al fine di rafforzare il consolidarsi di comportamenti coerenti con il raggiungimento - in relazione alle specificità proprie di ciascuna realtà - delle finalità perseguite dalle parti come richiamate nella Premessa.
La composizione e le modalità operative dell’Osservatorio paritetico aziendale saranno definite tra le parti stipulanti a livello nazionale entro il mese di giugno 2000, con l’obiettivo di pervenire alla sua attivazione entro il successivo mese di settembre.
Nota a verbale
Nelle Aziende che occupano fino a 300 dipendenti le tematiche individuate nel presente punto 3) formeranno oggetto di informativa ai sensi del successivo punto 4) lettera A).
Relazioni a livello di unità produttiva
A)Le Aziende informeranno, nel corso di appositi incontri trimestrali, con la partecipazione delle Segreterie territoriali e delle R.S.U. circa :
le linee di programmazione aziendale in ordine agli investimenti relativi all'unità produttiva;
i programmi relativi agli ammodernamenti delle strutture e degli impianti aventi riflessi sull'ambiente di lavoro;
i programmi di addestramento e di aggiornamento professionale, con particolare riferimento alla verifica dei percorsi formativi;
la consistenza numerica del personale distinta per sesso e tipologia di contratto nonché l'andamento delle assunzioni ;
i dati a consuntivo relativi alle ore di lavoro straordinario nonché, per il personale part-time, alle ore di lavoro supplementare effettuate nel trimestre precedente, disaggregati per settori operativi, sedi di lavoro e livelli di inquadramento, nonché i dati relativi alle assenze per malattia ed infortunio. La R.S.U. potrà richiedere dati più particolareggiati che, nel rispetto della Legge 31 dicembre 1996 n. 675, rappresentino più compiutamente i dati di consuntivo di cui sopra.
Nota a verbale
Restano ferme le condizioni in atto nelle aziende che forniscono dati di maggior dettaglio rispetto a quanto previsto nella presente lettera e).
le innovazioni tecnico-organizzative di cui al precedente punto 1), aventi carattere locale. In tale occasione saranno esaminati anche i riflessi che le stesse innovazioni possano eventualmente avere sull'inquadramento del personale;
i dati del traffico e della produttività riferiti a livello di unità produttiva;
h) gli orientamenti in materia di appalti aventi carattere locale, avuto riguardo alla natura delle attività conferite nonché agli ambiti in cui esse si esplicano o si prevede possano esplicarsi. A tale scopo le aziende indicheranno la tipologia degli appalti e forniranno, entro 10 giorni dalla richiesta della R.S.U., le motivazioni e le caratteristiche dell’appalto stesso.
le ricadute degli effetti degli interventi di automazione su orari e tipologie di contratto applicati al fine di consentire il monitoraggio.
A richiesta delle R.S.U. sarà effettuato un esame congiunto su particolari aspetti concernenti tali problemi.
L’utilizzazione complessiva dei diversi regimi di orario di lavoro di cui all’art. 9 ai fini della copertura delle esigenze di servizio costituirà oggetto di verifica congiunta con la R.S.U., in coerenza con il condiviso impegno a perseguire sempre maggiori livelli di efficienza e di ottimizzazione delle risorse, assicurando, attraverso la piena esigibilità delle flessibilità, la necessaria articolazione delle presenze in servizio in funzione della variabilità e della consistenza dei flussi di traffico.
Tra la Direzione Aziendale e la R.S.U. costituiscono oggetto di esame congiunto, per una loro definizione:
9;l'ambiente di lavoro e la tutela della salute secondo quanto stabilito dall'art. 52, nonché l'igiene e la sicurezza sul lavoro, avuto particolare riguardo agli aspetti connessi alle attività in presenza di traffico ed in gallerie;
una eventuale diversa distribuzione dell'orario di lavoro anche introducendo turni continui ed avvicendati per particolari categorie di personale (fatta eccezione per il personale di cui all'art. 9, punto 3, il cui orario è fissato contrattualmente), in relazione a specifiche esigenze aziendali e la regolamentazione dell'effettuazione della pausa di cui all'art. 9, punto
i programmi delle ferie;
l'eventuale necessità di determinare le priorità - di cui all'art. 53, punto 4 - nella concessione dei permessi per frequentare corsi di studio;
le eventuali dotazioni di vestiario rese necessarie da particolari situazioni ambientali, nonché quelle di attrezzature e/o indumenti protettivi necessari alla sicurezza dei lavoratori;
l'esame delle vertenze individuali e plurime relative all'applicazione delle norme di legge e di contratto regolanti le norme di lavoro, ivi comprese quelle relative all'inquadramento, eccezione fatta per quelle riguardanti l'applicazione degli artt. 36, 37 e 38 secondo quanto previsto dalle "Procedure e sedi di composizione delle controversie"
;le eventuali ricadute a livello locale delle intese raggiunte in accordi nazionali nonché gli effetti riguardanti le singole realtà locali e l'articolazione dei nuovi servizi offerti all'utenza.
le modalità applicative di nuovi modelli di organizzazione dell’attività aventi rilevanti riflessi sulle condizioni di lavoro e degli eventuali percorsi formativi necessari ad agevolare i connessi processi di riconversione e riqualificazione dei lavoratori interessati, anche con riferimento all’introduzione di innovazioni tecnologiche;
l’individuazione dei fabbisogni e dei tempi prevedibili di utilizzo delle assunzioni con contratto a tempo determinato di cui alla Legge 28 febbraio 1987, n. 56 correlate all’attuazione di programmi di riorganizzazione o di revisioni tecnico-organizzative. In caso di disaccordo la questione sarà sottoposta - in deroga a quanto stabilito - all’esame delle competenti Organizzazioni sindacali nazionali stipulanti secondo quanto previsto dalle "Procedure e sedi di composizione delle controversie".
In ordine alle materie di cui alla lettera C) verrà redatto, a richiesta di una delle parti, apposito verbale conclusivo dell'incontro.
Le parti si danno atto che a livello di unità produttiva non potranno essere trattate materie diverse da quelle espressamente previste dalla presente lettera C) e in ogni caso quelle rientranti nella competenza delle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori stipulanti.
Nel caso che a livello di unità produttiva o territoriale sorgano divergenze in ordine alla competenza negoziale, la questione dovrà essere rimessa alle Organizzazioni nazionali per la verifica, da attuarsi nei 30 giorni successivi alla richiesta di esame, del livello negoziale di competenza.
PROCEDURE E SEDI DI COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Le parti, riaffermando il comune convincimento che un positivo andamento delle relazioni sindacali vada correlato anche alla predisposizione di idonei strumenti che privilegino ed antepongano i momenti di esame e verifica delle varie problematiche alle fasi di conflittualità e che, comunque, le eventuali divergenze in merito alla interpretazione delle norme del presente contratto devono essere rimesse per la loro definizione alle parti stipulanti, convengono di attenersi alle procedure di seguito indicate per la composizione delle controversie.
Quando il lavoratore ritenga disattesa nei propri confronti una norma disciplinante il rapporto di lavoro, così come viene regolata dal c.c.n.l., può chiedere che la questione venga esaminata tra la competente Direzione e la R.S.U. interessata.
Per controversie plurime si intendono le vertenze sui diritti derivanti da contratto e riguardanti una pluralità di dipendenti.
Qualora si tratti di controversia plurima la richiesta di instaurare la presente procedura può essere assunta dalla R.S.U..
La richiesta di esame della questione avviene per iscritto, tramite la presentazione di apposita domanda che deve contenere l'indicazione della norma in ordine alla quale si intende proporre reclamo ed i motivi del reclamo stesso.
La competente Direzione, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della domanda, fissa un incontro con il lavoratore e la R.S.U. interessata per l'esame della controversia.
Al termine di tale fase viene redatto uno specifico verbale.
Livello territoriale
In caso di controversia insorta a livello di unità produttiva le questioni non risolte saranno esaminate in un incontro a livello territoriale tra i rappresentanti dell'Associazione datoriale interessata e le rispettive Organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali firmatarie del contratto.
Tale incontro dovrà essere svolto entro i 10 giorni successivi alla formalizzazione della conclusione dell'esame in sede di unità produttiva.
Al termine di tale fase viene redatto uno specifico verbale.
Livello nazionale
Permanendo il disaccordo, la controversia sarà sottoposta all'esame delle competenti Organizzazioni nazionali che si incontreranno entro i 10 giorni successivi.
Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, i lavoratori interessati non potranno adire l'autorità Giudiziaria sulle materie oggetto della controversia, né si potrà fare ricorso ad agitazioni del personale di qualsiasi tipo né da parte aziendale verrà data attuazione alle questioni oggetto della controversia.
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