ART. 46 - ARTICOLAZIONE DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
Fermo restando quanto stabilito dall'art.48 in materia di relazioni sindacali, il sistema contrattuale si articola sul livello nazionale e sul livello aziendale in conformità alle previsioni stabilite dal Protocollo 23 luglio 1993.
A)
Il contratto collettivo nazionale ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte economica.
Il contratto nazionale disciplina tutti gli elementi del rapporto di lavoro e costituisce fonte di regolamentazione degli aspetti normativi, definendo, altresì, il trattamento retributivo base, nonché, funzioni, ambiti e tempi della contrattazione aziendale.
In relazione a modalità e tempi per il rinnovo del presente contratto, si intendono integralmente recepiti le procedure ed i criteri al riguardo previsti dal richiamato Protocollo 23 luglio 1993.
B)
L'erogazione del livello di contrattazione aziendale è strettamente correlata ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità ed altri elementi di competitività di cui le imprese dispongono, compresi i margini di produttività, che potrà essere impegnata per accordo tra le parti, eccedente quelle eventualmente già utilizzate per riconoscere gli aumenti retributivi a livello di c.c.n.l., nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa. In tale ambito oltre al riferimento degli indicatori in atto, traffico e organico, verranno considerati possibili affinamenti e integrazioni degli elementi oggettivi della misurazione. L'accordo raggiunto ha durata quadriennale.
In rapporto alle diverse configurazioni aziendali, la titolarità della contrattazione aziendale fa capo alle rappresentanze sindacali unitarie e alle strutture territoriali/regionali e/o nazionali.
Fermo restando quanto previsto al precedente punto 1 della presente lettera B), le richieste per la contrattazione aziendale, che potrà essere avviata sussistendone i presupposti, saranno trasmesse non prima di 30 giorni dalla scadenza del relativo accordo e dovranno essere inviate all'Azienda per il tramite dell'Associazione datoriale.
Nel caso in cui si verifichino, in singole Aziende, andamenti abnormi nella correlazione tra la produttività realizzata e i benefici economici da erogare, la situazione verrà rimessa alla valutazione congiunta delle parti stipulanti.
Le parti nel convenire che il rispetto delle disposizioni sopra definite costituisce condizione essenziale per assicurare stabilità e certezza ai reciproci rapporti, si impegnano conseguentemente ad assumere comportamenti coerenti ed a rimuovere, con la necessaria tempestività, eventuali situazioni di difformità che possano insorgere relativamente ad ambiti, tempi e livelli definiti dal presente articolo. In tale ottica, al fine di garantire l'inderogabilità delle previsioni sopra stabilite, alle quali deve uniformarsi la contrattazione aziendale, le parti convengono di attenersi alle procedure di seguito indicate:
entro 30 giorni dall'avvenuta ricezione da parte dell'Azienda delle rivendicazioni, avrà luogo un incontro a livello aziendale nel corso del quale si procederà alla verifica circa la conformità delle richieste alle previsioni di cui ai commi precedenti del presente articolo;
nel caso in cui si verifichi una presunta difformità e permanga su tale aspetto una contrapposizione tra le parti, la questione verrà sottoposta per iscritto, entro 10 giorni, all'esame delle parti stipulanti a livello nazionale che individueranno soluzioni per una corretta applicazione delle presenti disposizioni contrattuali, al fine di consentire l'avvio del negoziato;
superata positivamente la verifica di conformità, qualora nel corso del confronto non si pervenga ad una intesa di merito, ciascuna delle parti potrà richiedere, entro 10 giorni, che la vertenza venga rimessa, a livello nazionale, alle competenti Organizzazioni stipulanti che si incontreranno nei successivi 15 giorni.
Fino al completo esaurimento delle procedure sopra indicate, nei tempi sopra stabiliti, non potrà farsi ricorso a qualsiasi forma di agitazione sindacale.
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