ART. 43 - INDENNITA'
8, al personale sotto indicato viene corrisposta un'indennità da calcolarsi sulla retribuzione giornaliera di cui all'art. 22 punto 1, lettera a) e sull'indennità di contingenza in vigore al 31 marzo 1980, pari a L.191.120 per tutti i lavoratori, nelle seguenti misure:Indennità lavori complementari
Per l'espletamento dei lavori complementari di cui all'art. 9, punto
al personale di esazione delle stazioni con impianti da 6 porte e oltre, il 17,5%;
al personale di esazione delle stazioni con impianti fino a 5 porte ed agli operatori di centro radio-informativo il 14,5%;
agli esattori della Società Tangenziale di Napoli il 16% ;
agli esattori delle Società Traforo del Monte Bianco e Traforo del Frejus il 14,5%.
La predetta indennità viene corrisposta per ogni giorno di effettiva presenza in servizio, intendendosi per tale anche le ferie, le festività godute, le assenze per infortunio sul lavoro ed i ricoveri ospedalieri di durata superiore a 5 giorni.
In caso di turni spezzati o di prestazioni ridotte svolte nella giornata nella quale sia già stato effettuato il normale turno di lavoro, esclusa l'ipotesi della prosecuzione di orario, detta indennità viene corrisposta due volte, sempre che venga effettuata una prestazione complementare al termine di ciascuna parte del turno stesso o della prestazione ridotta.
Quanto previsto ai precedenti punti 1 e 2 non trova applicazione nei confronti del personale di esazione e degli operatori di centro radio informativo non operanti in turni continui e avvicendati di cui all’art. 9 punto 13, ai quali, tenuto conto delle particolari modalità di svolgimento della prestazione e del correlato espletamento dei lavori complementari di cui al R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, viene riconosciuta una indennità di L. 4.500 per ogni giornata di effettiva presenza in servizio.
Indennità turni spezzati
Al lavoratore che presta servizio in turni continui ed avvicendati, con prestazioni alternate diurne-notturne, al quale, per esigenze di servizio, venga richiesto di effettuare il proprio turno giornaliero in due soluzioni (turno spezzato), viene corrisposta, oltre a quanto dovuto per la precedente lettera a), una indennità pari al 18% della retribuzione giornaliera di cui all'art.22, punto 1.
Qualora l'intervallo tra le due soluzioni risulti pari a 4 ore, la misura dell'indennità viene elevata al 25%.
L'indennità compete al personale applicato in attività lavorative a turni - quale ad esempio l'esattore - al capo stazione o al capo casello che effettui occasionalmente la propria prestazione giornaliera con orario spezzato.
Al personale di cui al punto 13 dell’art. 9 (con orario di 37 ore settimanali) che effettui la propria prestazione giornaliera in due soluzioni, con un intervallo non superiore a 4 ore, viene corrisposta una indennità in misura pari al 10% della quota oraria calcolata sugli elementi retributivi di cui all’art. 22, punto 1, per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestata.
Personale a tempo parziale applicato ad attività lavorative in turni
Al personale a tempo parziale applicato ad attività lavorative in turni non si applica l'indennità turni spezzati. Tuttavia, tenuto anche conto delle particolari esigenze di flessibilità che caratterizzano la sua prestazione, al personale di esazione a tempo parziale che effettui la propria prestazione giornaliera in due soluzioni - fermo il rispetto della durata minima di cui all'art. 3, punto 3 - viene corrisposta una indennità pari al 10% della quota oraria calcolata sugli elementi retributivi di cui all'art.22, punto 1, per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato.
Indennità di zona.
Al personale cui sia stata assegnata una zona di lavoro non compete il trattamento di trasferta per tutti gli eventuali spostamenti entro la zona stessa.
Il personale cui sia stata assegnata una zona di lavoro deve iniziare e terminare la prestazione nella propria sede di lavoro.
A detto personale viene corrisposta una indennità da calcolarsi sulla retribuzione di cui all'art.22, punto 1, lettera a) e sull'indennità di contingenza in vigore al 31 luglio 1983, pari a L.527.789, per tutti i lavoratori, nella misura e con le modalità che seguono:
6,85% per una zona di lavoro fino a 65 Km ;
8,85% per una zona di lavoro oltre 65 e fino a 120 Km;
10,75% per una zona di lavoro oltre 120 e fino a 180 Km;
13,25% per una zona di lavoro oltre i 180 Km.
Per il personale con mansioni di corriere la misura dell'indennità è fissata nel 16% fatta eccezione per la Società Tangenziale di Napoli per la quale la misura è fissata nell'8,85%.
Per le Società aderenti a Fise, al personale con mansioni di controllore che svolge normalmente la propria prestazione lungo un tratto autostradale e ad ogni altro lavoratore cui siano stati assegnati compiti analoghi, l'indennità viene corrisposta nella misura del 6,85% indipendentemente dall'estensione della zona assegnata.
L'importo mensile corrispondente a detta indennità verrà ridotto di una quota giornaliera per ogni giornata di assenza dal servizio escludendosi, a tal fine, le ferie, le festività godute, le assenze per infortunio sul lavoro ed i ricoveri ospedalieri di durata superiore a 5 giorni.
Per il consumo del pasto viene considerata una pausa non retribuita di un'ora.
Nel caso in cui il lavoratore debba rimanere entro la propria zona di lavoro, per comprovate esigenze di servizio, per più di un'ora dall'inizio dell'intervallo meridiano viene corrisposto allo stesso, previa esplicita autorizzazione preventiva, un rimborso per il pasto in misura pari a lire 12.500.
Personale a tempo parziale applicato ad attività lavorative in turni
11. Al personale a tempo parziale applicato ad attività lavorative in turni può essere assegnata una zona di lavoro con una estensione massima di 65 Km.
Indennità maneggio denaro
12. Ai lavoratori che hanno normalmente maneggio di denaro, con oneri per errori:
cassiere-conta denaro, capo stazione, esattore, corriere, per le Società aderenti a Federreti;
cassiere, esattore, addetti alla raccolta pedaggi per le Società aderenti a Fise;
viene corrisposta mensilmente una indennità maneggio denaro pari al 7% del minimo tabellare, dell’elemento differenziato dalla retribuzione e dell'indennità di contingenza del livello di appartenenza.
13. Detta indennità viene corrisposta in misura intera purché nel corso del mese vi sia stata almeno una prestazione di lavoro.
14. Ai lavoratori che venissero adibiti saltuariamente a mansioni che comportano maneggio di denaro detta indennità viene corrisposta, in quote giornaliere, per ogni giorno di effettiva prestazione.
Pernottamento posto di manutenzione
15. Ai dipendenti può essere richiesta per esigenze di carattere eccezionale la presenza notturna presso i posti di manutenzione utilizzando i dormitori e le attrezzature appositamente predisposte dalla Società.
16. In conseguenza della sopra citata richiesta viene liquidato per ogni notte di effettiva presenza un compenso di lire 12.000.
17. Tale compenso non fa parte a nessun effetto della retribuzione.
18. Nel caso che, durante la notte ci sia necessità di prestazione d'opera, verranno liquidate, inoltre, le ore di lavoro prestato come previsto dall'art. 11 del presente contratto.
Indennità di reperibilità
19. In relazione alle esigenze di servizio, la Società può richiedere al lavoratore di essere reperibile (senza vincolo di rimanere nella propria abitazione ma con l'obbligo in tal caso di fornire alla Società le notizie atte a rintracciarlo) al fine di svolgere eventuali immediate prestazioni oltre il normale orario di lavoro. L'obbligo della reperibilità deve sempre risultare da precedente disposizione scritta e la Società nel richiederla seguirà di norma il criterio della rotazione tra il personale interessato.
20. La reperibilità può essere richiesta:
per un periodo limitato ad un massimo di 12 ore giornaliere dal lunedì al venerdì;
per le intere giornate del sabato, domenica e festivi, per non più di due volte al mese salvo casi eccezionali.
21. Ai lavoratori ai quali viene richiesta la reperibilità compete un compenso pari:
-
per la reperibilità di cui alla lettera a) al 13,50% della retribuzione giornaliera di cui all'art.22, punto 1, per ogni periodo di reperibilità richiesto;-
per la reperibilità di cui alla lettera b) al 23,50% della retribuzione giornaliera di cui all'art.22, punto 1, per ogni giornata di reperibilità richiesta.22. Le prestazioni effettuate nel periodo di reperibilità vanno compensate con il trattamento previsto per le ore di lavoro straordinario (diurno, notturno e festivo) o per le ore di lavoro festivo a seconda delle ipotesi nelle quali si ricade, con una retribuzione, comunque, non inferiore a due ore. Per ogni intervento effettuato in periodo di reperibilità verrà, inoltre, corrisposto un importo di lire 10.000.
23. Qualora ad un dipendente venga richiesta l'installazione del telefono nella propria abitazione - per una più agevole reperibilità - le spese di installazione ed il canone sono a carico della Società.
Indennità di mensa
24. Dove esistono nuclei consistenti di personale la Società esaminerà la possibilità di istituire mense aziendali.
25. Nei casi ove ciò non sia possibile la Società corrisponde, per ogni giornata di effettiva presenza in servizio, intendendosi per tale anche le ferie, le festività godute, le assenze per infortunio sul lavoro ed i ricoveri ospedalieri di durata superiore a 5 giorni, una indennità sostitutiva nella misura di lire 5.000 giornaliere.
26. Tale indennità non compete nel corso della trasferta e quando il lavoratore, che fruisce dell'indennità di zona, abbia usufruito del rimborso pasto di cui al precedente punto
10.
Indennità alta montagna
27. Al personale che operi di continuo oltre i 900 e fino a 1200 mt. s.l.m. viene corrisposta un'indennità pari al 9% del minimo tabellare del livello di appartenenza e dell'indennità di contingenza al 31 maggio 1987; oltre i 1200 mt. s.l.m. viene riconosciuta nella misura dell'11 %.
L'importo mensile corrispondente a detta indennità verrà ridotto di una quota giornaliera per ogni giornata di assenza dal servizio escludendosi, a tal fine, le ferie, le festività godute, le assenze per infortunio sul lavoro ed i ricoveri ospedalieri di durata superiore a 5 giorni.
Indennità antigienica
28. Agli operai dipendenti dalle Società aderenti a Fise è dovuta per ogni ora di prestazione per i lavori di espurgo fogne e cunicoli sotterranei, in quanto percorribili, una indennità nella misura del 6,70% della quota oraria del minimo tabellare.
Maggiorazione tabellare per il personale della Società Italiana per Azioni per il Traforo del Monte Bianco e della Società Italiana per il Traforo Autostradale del Frejus dislocato in galleria
29. Al personale dipendente dalla Società Italiana per il Traforo del Monte Bianco e dalla Società Italiana per il Traforo Autostradale del Frejus che operi prevalentemente in galleria, viene corrisposta mensilmente una maggiorazione del 7,5% del minimo tabellare.
L'importo mensile corrispondente a detta indennità verrà ridotto di una quota giornaliera per ogni giornata di assenza dal servizio, escludendosi a tal fine le ferie, le festività godute, le assenze per infortunio sul lavoro ed i ricoveri ospedalieri di durata superiore a 5 giorni.
Indennità particolare
30. Al personale operaio addetto ad interventi di manutenzione della sede stradale e degli impianti dislocati lungo l'asse autostradale nonché agli autisti viene corrisposto un importo pari a lire 2.000 per ogni giornata di effettiva presenza.
Indennità lavoro domenicale
31. Fermo restando che il lavoro prestato nella giornata di domenica dal personale turnista è già compensato dalla contrattazione collettiva che prevede, tra l'altro, per lo stesso personale, a parità di retribuzione con il personale non turnista, una minore durata della prestazione annua, viene istituita una indennità per il lavoro domenicale .
Pertanto al personale turnista che effettui nel corso della domenica una prestazione lavorativa pari o superiore a 4 ore viene corrisposto un importo pari a lire 10.000. Detta indennità non è utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale né del trattamento di fine rapporto.
Resta altresì ferma la corresponsione di detta indennità per il lavoro prestato nella giornata di domenica dal personale a tempo parziale applicato ad attività lavorative in turni.
32. Le misure delle indennità di cui alle lettere a), c), g), h) e la maggiorazione tabellare di cui alla lettera l) comprendono anche l'incidenza relativamente a tredicesima mensilità, premio annuo, indennità mancato preavviso, malattia (salvo quanto previsto al successivo punto
34).Le stesse costituiscono elementi utili ai fini del computo per il trattamento di fine rapporto.
Personale a tempo parziale
33. Al personale a tempo parziale ciascuna indennità – in quanto applicabile – viene corrisposta per quota oraria, con riferimento alle ore di effettiva prestazione. Resta fermo che la corresponsione dell’indennità maneggio denaro viene comunque assicurata sulla base del minimo garantito di ore mensili, purché nel corso del mese ci sia stata almeno una prestazione di lavoro.
Criteri di erogazione delle indennità di cui alle lettere a), c), g), h) e maggiorazione tabellare di cui alla lettera l) in caso di malattia
34. Per le assenze per malattia che fanno seguito a ricovero ospedaliero superiore a 5 giorni verrà corrisposto il seguente trattamento:
riconoscimento di una quota giornaliera per ogni giorno di assenza dal lavoro a partire dal sesto giorno di ricovero;
riconoscimento dell'80% della quota giornaliera per ogni giorno di assenza dal lavoro immediatamente consecutiva al termine del ricovero ospedaliero.
Per le assenze per malattia di durata superiore a 30 giorni consecutivi di calendario verrà riconosciuta una quota pari all'80% di quella giornaliera per ogni giorno di assenza dal lavoro a partire dal 31° giorno consecutivo di malattia.
Disposizioni comuni alle indennità a), c), h), i), e alla maggiorazione tabellare di cui alla lettera l)
35. I minimi tabellari utili ai fini del computo delle presenti indennità sono quelli in vigore al 31 dicembre 1986, riportati nella tabella A1 allegata al presente contratto.
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