ART. 42 - ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER

RAGGIUNTI LIMITI DI ETA’

 

 

La Società collocherà a riposo il dipendente in relazione al raggiungimento dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge per il conseguimento della pensione di vecchiaia.

 

 

Norma transitoria

Per il personale delle Società aderenti a Federreti assunto in data anteriore al 1° gennaio 1971 ed inquadrato nei livelli A1 e A, tali limiti sono elevati fino al raggiungimento del 65° anno di età.

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