ART. 40 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

 

 

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro è dovuto al lavoratore un trattamento di fine rapporto secondo le disposizioni di legge vigenti.

Al personale di esazione vengono corrisposte per l'ultimo periodo di paga le sole competenze ordinarie, mentre quanto dovuto per:

eventuali prestazioni straordinarie ed indennità, compreso il premio esazione pedaggi, relative all'ultimo mese di prestazione ;

ratei della tredicesima mensilità e del premio annuo ;

ferie non godute;

trattamento dì fine rapporto,

viene liquidato entro 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

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