ART. 39 - PREAVVISO
1. Fatta eccezione per il licenziamento adottato ai sensi dell'art. 2119 c.c., il rapporto di lavoro non può essere risolto dalla Società senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue:
per i lavoratori che, avendo superato il periodo di prova, non abbiano raggiunto il 5° anno di anzianità:
mesi 2 e giorni 15 per il personale di livello A1, A;
mesi 1 e giorni 15 per il personale di livello B1, B;
mesi 1 per il personale di livello D, C1,C;
per i lavoratori che hanno raggiunto il 5° anno e non superano il 10° anno di anzianità:
mesi 3 e giorni 15 per il personale di livello A1, A
mesi 2 per il personale di livello B1, B;
mesi 1 e giorni 15 per il personale di livello D, C1, C;
per i lavoratori che hanno superato il 10° anno di anzianità:
mesi 4 e giorni 15 per il personale di livello A1, A;
mesi 2 e giorni 15 per il personale di livello B1, B;
mesi 2 per il personale di livello D, C1, C.
2. In caso di dimissioni i termini di preavviso dovuti dal lavoratore sono ridotti alla metà delle misure suddette.
3. l termini del preavviso decorrono dall' 1 o dal 16 di ciascun mese.
4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di preavviso deve corrispondere all'altra parte una indennità sostitutiva pari all'importo della retribuzione per il periodo di preavviso non dato.
5. E' facoltà della parte che riceve il preavviso di troncare il rapporto sia all'inizio che nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
6. Nel corso del periodo di preavviso la Società, compatibilmente con le esigenze del servizio, concede al lavoratore brevi permessi per la ricerca di altra occupazione.
7. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, è computato nell'anzianità agli effetti del trattamento di fine rapporto.
8. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni - debbono essere comunicate per iscritto.
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