ART. 38 - SOSPENSIONE CAUTELATIVA
La Società, qualora la natura della mancanza incida sul rapporto fiduciario, può procedere alla sospensione cautelativa del dipendente in attesa che vengano effettuati gli opportuni accertamenti. In tal caso il periodo di sospensione viene normalmente retribuito.
L'eventuale risoluzione del rapporto di lavoro decorre dalla data del licenziamento e non già da quella della sospensione.
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