ART. 37 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

 

 

La risoluzione del rapporto di lavoro avviene per una delle seguenti cause:

dimissioni;

raggiungimento dei limiti di età, secondo quanto previsto all'art. 42 del presente contratto";

licenziamento con preavviso (per giustificato motivo) o senza (per giusta causa) ai sensi di quanto previsto dagli artt. 1 e 3 della Legge 15 luglio 1966, n. 604.

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