ART. 35 - DOVERI DEL LAVORATORE

 

Al lavoratore incombe l'obbligo di:

eseguire con la massima diligenza il compito a lui affidato, assumendosene la personale responsabilità ed attenendosi alle direttive della Società fissate con ordini di servizio o con particolari disposizioni;

osservare l'orario di lavoro ottemperando alle norme di controllo stabilite per ciascun Servizio od Ufficio (registro, fogli di presenza, orologi, registratori, ecc. );

non abbandonare, al termine del turno, il posto di lavoro senza prima aver avuto la sostituzione prevista ;

comportarsi in modo corretto ed educato nei confronti dei superiori, colleghi, dipendenti e pubblico ;

serbare il segreto su tutto ciò che concerne gli affari e le operazioni della Società ;

avere la massima cura di tutti gli apparecchi, oggetti, locali, dotazioni personali di proprietà della Società, rispondendo pecuniariamente, salvo le maggiori responsabilità, dei danni arrecati per accertata sua colpa, mediante trattenute sullo stipendio, previa comunicazione del relativo addebito ;

uniformarsi all'ordinamento gerarchico della Società nei rapporti attinenti al servizio ;

osservare scrupolosamente tutte le norme di legge sulla prevenzione infortuni che la Società porta a sua conoscenza nonché tutte le particolari disposizioni a riguardo emanate dalla Società stessa;

osservare scrupolosamente le norme che vietano il contrabbando e il favoreggiamento di clandestini;

comunicare tempestivamente qualsiasi variazione intervenuta rispetto a quanto reso noto - a norma dell'art. 7 - al momento dell'assunzione o successivamente.

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