ART. 34 - TUTELA DELLA MATERNITA’

 

 

Salvo quanto disposto dal presente articolo, alla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza e puerperio, si applicano le disposizioni di legge in materia.

La Società corrisponderà alla lavoratrice durante i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro un'indennità pari al 100% della retribuzione mensile di cui all'art.22, punto 1, integrando fino a tale misura l'indennità liquidata dall'istituto assicuratore.

 

 

Nota a verbale

 

A partire dal 1° marzo 2000 il periodo di astensione facoltativa di cui all’art. 7 della Legge 30 dicembre 1971, n. 1204 viene considerato utile, per un massimo di 6 mesi, ai fini dell’anzianità di servizio per la maturazione degli aumenti periodici di anzianità.

 

MENU'  CCNL

www.autostradeoggi.net