ART. 33 - INFORTUNI SUL LAVORO

 

Il lavoratore colpito da infortunio sul lavoro, anche leggero, ha l'obbligo di avvertire o di fare avvertire immediatamente la Societā.

Nei casi di infortunio sul lavoro o di malattia professionale al lavoratore non in prova la Societā conserva il posto fino alla guarigione clinica e assicura la retribuzione al 100% per tutta la durata dell'assenza stessa, ovviamente dedotto quanto eventualmente egli abbia diritto a percepire dagli istituti assicurativi e mutualistici.

Nei casi in cui, a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, sia residuata al lavoratore una invaliditā permanente parziale, la Societā esaminerā le possibilitā di adibirlo ad altre mansioni confacenti con la ridotta capacitā lavorativa.

Nel caso in cui l'infortunio sul lavoro sia causato da colpa di un terzo, la Societā ha facoltā di ripetere dal lavoratore la quota di retribuzione corrisposta fino a concorrenza del risarcimento effettuato dal terzo a tale titolo.

Viene considerato convenzionalmente infortunio - ai soli fini contrattuali - quello occorso in servizio ai dipendenti non coperti da assicurazione INAIL.

 

 

Dichiarazione a verbale

 

Per quanto riguarda la Societā Autostrade si fa riferimento agli estremi e alle condizioni della polizza di assicurazione sottoscritta dalla Societā per gli infortuni professionali ed extra professionali dei propri dipendenti.

 

 

Personale a tempo parziale

 

A tale personale, per gli infortuni occorsi nell'espletamento della propria attivitā - e che non siano quindi riapertura di precedenti infortuni o conseguenza di infortuni occorsi presso altro datore di lavoro - la Societā conserva il posto fino alla guarigione clinica e assicura una retribuzione pari al 100% della retribuzione minima mensile per tutta la durata dell'assenza stessa, ovviamente dedotto quanto eventualmente lo stesso abbia diritto a percepire dall'istituto assicurativo.

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