ART. 32 - TRATTAMENTO DI MALATTIA

 

1. L'assenza per malattia deve essere comunicata nei termini di cui all'art. 14, sia all'inizio che in caso di eventuale prosecuzione. In mancanza l'assenza si considera ingiustificata.

2. Il lavoratore è tenuto ad esibire il certificato medico a richiesta della Società e ad osservare ogni altro obbligo di legge.

3. La Società ha diritto di far controllare la malattia da un medico degli istituti assistenziali competenti. Qualora il dipendente durante l'assenza debba per particolari motivi risiedere in luogo diverso da quello noto alla Società, ne dovrà dare preventiva comunicazione precisando l'indirizzo dove potrà essere reperito.

4. Il lavoratore assente per malattia è tenuto fin dal primo giorno di assenza dal lavoro a trovarsi nel domicilio comunicato al datore di lavoro, ai sensi del punto 3 del presente articolo, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00.
Il lavoratore che - per eventuali e comprovate necessità di assentarsi dal proprio domicilio per visite, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi - non possa osservare tali fasce orarie è tenuto a dare preventiva comunicazione all’Azienda della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare. La permanenza del lavoratore nel proprio domicilio durante le fasce orarie come sopra definite, potrà essere verificata nell'ambito e nei limiti delle disposizioni di leggi vigenti. Il mancato rispetto da parte del lavoratore degli obblighi di cui al precedente punto 3 ed al presente punto, comporta la perdita del trattamento di malattia.

5. Nel caso di interruzione della prestazione dovuta a malattia non determinata da eventi gravemente colposi imputabili al lavoratore viene accordato al lavoratore non in prova il seguente trattamento: ----- per anzianità di servizio fino a 10 anni: conservazione del posto per 12 mesi e corresponsione dell'intera retribuzione per 6 mesi e del 75% di essa per altri 6 mesi; - per anzianità di servizio oltre 10 anni: conservazione del posto per 14 mesi e corresponsione dell'intera retribuzione per 7 mesi e dei 75% di essa per altri 7 mesi.

6. I periodi di assenza per infortunio non sono cumulabili con quelli per malattia a tutti gli effetti previsti dal presente articolo.

7. Per l’effettuazione delle cure termali concesse dagli Enti a proprio carico nei casi in cui sia consentito dalle leggi vigenti il ricorso al trattamento di malattia in luogo dell’utilizzo delle ferie, al lavoratore autorizzato, con motivata prescrizione, dai competenti organismi sanitari, esclusivamente per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative non dilazionabili, secondo le vigenti disposizioni, ad effettuare un ciclo di cure idrotermali nell'anno (per un massimo di 2 settimane) sarà applicato, per ogni residua giornata di assenza, il trattamento economico di malattia di cui al precedente punto 5 nella misura del 90% della retribuzione. La domanda alla Società dovrà essere avanzata con sufficiente anticipo rispetto all'inizio del previsto periodo di cure, onde consentire al lavoratore di richiedere eventuali integrazioni all'accertamento dei predetti requisiti presso le competenti strutture pubbliche, qualora gli stessi non risultino chiaramente indicati nella certificazione prodotta. Ove la certificazione sanitaria rilasciata dai competenti organismi non contenga esplicita dichiarazione di accertata indifferibilità del ciclo autorizzato, le cure termali verranno effettuate nei giorni che dovranno essere concordati tra il lavoratore e l'Azienda in relazione alle esigenze di servizio e, comunque, in un arco di tempo non superiore a tre mesi dalla data della richiesta presentata all'Azienda.

8. Dal trattamento economico di malattia viene dedotto quanto il lavoratore abbia eventualmente diritto a percepire da istituti assicurativi, previdenziali ed assistenziali.

9. Il trattamento avanti stabilito cessa qualora il lavoratore con più periodi di malattia raggiunga in complesso, durante 18 mesi consecutivi, i limiti massimi previsti dal precedente punto 5.

10. Il periodo stesso decorre dalla data di inizio della prima infermità insorta successivamente alla data di conferma in servizio o dopo la fine del precedente periodo. Qualora, alla scadenza di 18 mesi consecutivi, il lavoratore si venga a trovare in periodo di malattia senza aver superato i previsti termini di comporto ha inizio nei suoi confronti un nuovo periodo di 18 mesi con il ripristino del trattamento economico e normativo iniziale.

11. I lavoratori, una volta superati i limiti di conservazione del posto, potranno usufruire - a richiesta - di un periodo di aspettativa non retribuito di durata complessivamente non superiore a 4 mesi continuativi. Detto periodo non è valido ad alcun effetto contrattuale.

12. Alla scadenza dei termini avanti indicati, ove la Società proceda al licenziamento del lavoratore, gli corrisponderà il trattamento di fine rapporto ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.

13. Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore stesso può risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo trattamento di fine rapporto. Ove ciò non avvenga e la Società non proceda al licenziamento il rapporto rimane sospeso, salvo la decorrenza dell'anzianità ai soli effetti del preavviso e del trattamento di fine rapporto.
Personale a tempo determinato

14. I periodi a retribuzione intera ed a retribuzione ridotta vengono fissati - proporzionalmente - nella seguente misura: per ogni mese di durata del contratto il personale a tempo determinato ha diritto, in caso di malattia, a 7 giorni a retribuzione intera ed a 7 giorni a retribuzione al 75%. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni si considerano come mese intero.

Personale a tempo parziale

15. Tale personale deve comunicare immediatamente all'ufficio interessato l'insorgere della malattia indipendentemente dal fatto che sia prevista o meno la prestazione lavorativa per i giorni seguenti, Quanto previsto ai precedenti punti 3 e 4 si applica nei giorni di prestazione programmata.

16. Allo scopo di garantire parità di condizioni rispetto al lavoratore a tempo pieno, al personale a tempo parziale, in caso di interruzione della prestazione dovuta a malattia non determinata da eventi gravemente colposi imputabili al lavoratore, viene applicato il seguente trattamento:
- per anzianità di servizio fino a 10 anni:
conservazione del posto per un periodo pari alla sua prestazione minima annua e corresponsione della retribuzione minima, calcolata sugli elementi retributivi di cui all’art. 22, punto 1, per un periodo pari alla metà della suddetta prestazione minima annua e del 75% di essa per il restante periodo;
- per anzianità di servizio oltre i 10 anni:
conservazione del posto per un periodo pari alla sua prestazione minima annua ragguagliata a 14 mesi e corresponsione della retribuzione minima, calcolata sugli elementi retributivi di cui all’art. 22, punto 1, per un periodo pari alla metà della suddetta prestazione e del 75% di essa per il restante periodo."

17. Tale trattamento cessa qualora il lavoratore raggiunga in complesso, con più periodi di malattia - durante 18 mesi consecutivi - i limiti massimi previsti dal precedente punto 16.

18. La retribuzione giornaliera in caso di malattia è riconosciuta solo per le assenze coincidenti con le prestazioni programmate e corrispondente alla durata delle stesse.

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