ART. 30 - TRASFERTE

 

 

La Società per esigenze di servizio può inviare il lavoratore in trasferta, corrispondendo il seguente trattamento globale:

Rimborso spese di viaggio

1^ classe per tutto il personale.

L'uso del vagone letto, dell'aeroplano e del mezzo proprio è consentito solo su autorizzazione della Direzione da concedersi preventivamente di volta in volta.

Rimborso spese vitto e alloggio

A tutto il personale dipendente è dovuto un rimborso spese giornaliero. Tale rimborso è convenzionalmente commisurato al 10% del minimo tabellare mensile ed indennità di contingenza del livello C1. L'importo così determinato, arrotondato alle mille lire superiori, è ripartito in:

pranzo 2.2%

cena 2.2%

pernottamento 5.6%.

In alternativa a quanto sopra disposto, la Società rimborserà, dietro presentazione di regolare fattura o ricevuta fiscale, le spese sostenute dal lavoratore in trasferta, nei limiti della normalità. Il lavoratore, in occasione della prima trasferta di ogni anno, effettuerà la scelta del trattamento di rimborso spese vitto ed alloggio (forfettario o piè di lista) che gli verrà applicato per tutto l'anno solare. In caso di trasferta in città con popolazione superiore a 200.000 abitanti, il lavoratore, che abbia scelto il trattamento forfettario di trasferta, potrà chiedere di volta in volta l'applicazione del trattamento a piè di lista o la copertura per le spese del pernottamento a pie di lista ed il rimborso forfettario per il pranzo e la cena. L'importo del pranzo e della cena viene riconosciuto al lavoratore che parta dalla propria sede rispettivamente prima delle ore 13 e delle ore 20 e rientri dopo le stesse ore.

L'importo per il pernottamento spetta quando il lavoratore parta prima delle ore 24 e rientri dopo la stessa ora.

Per gli esattori che siano comandati a prestare la propria opera in altra stazione o posto di lavoro che non disti più di 35 Km dalla propria normale sede di lavoro (stazione), la Società corrisponde un compenso forfettario pari a:

lire 5.000 allorché l'esattore inizi o termini il proprio turno di lavoro in una stazione diversa da quella cui è normalmente assegnato;

lire 9.000 allorché l'esattore effettui un turno completo in altra stazione o posto di lavoro.

Viene, inoltre, corrisposto il normale rimborso spese di locomozione (percorrenze, qualora il dipendente venga preventivamente autorizzato all'uso del mezzo proprio o, altrimenti, rimborso del biglietto del mezzo pubblico).

Il tempo occorrente per il viaggio prima dell'inizio del turno e/o dopo la fine del turno viene normalmente retribuito; a tale effetto detto tempo di viaggio viene rapportato a quello necessario per coprire la distanza tra la normale sede di lavoro (stazione) e quella in cui il lavoratore sia stato inviato in trasferta.

Qualora il lavoratore sia obbligato ad usare un mezzo pubblico, anche l'eventuale tempo di attesa intercorrente tra l'arrivo del mezzo pubblico e l'inizio del servizio ovvero fra la cessazione del turno e la partenza del primo mezzo utile viene ugualmente retribuito.

Agli esattori che siano comandati a prestare il proprio turno in altra stazione o posto di lavoro la cui distanza superi i predetti 35 Km, oltre al rimborso spese viaggio di cui al punto 1, lettera a), la Società corrisponde un compenso forfettario pari a lire 17.500.

Al personale cui è stata assegnata una zona di lavoro che sia comandato ad effettuare prestazioni oltre i limiti della zona stessa, la Società corrisponde un compenso forfettario pari a:

lire 5.000 per le prestazioni effettuate fuori zona durante il turno giornaliero;

lire 9.000 per prestazione completa effettuata fuori zona;

lire 17.500 per prestazione completa effettuata fuori zona oltre i 35 Km dai limiti della zona assegnata.

Al personale non turnista, in aggiunta al trattamento di cui al precedente capoverso, qualora per esigenze di servizio e previa esplicita autorizzazione debba proseguire la propria prestazione per più di 1 ora dall'inizio dell'intervallo meridiano, viene corrisposto il rimborso pasto di cui all'art. 43, punto 10.

Le ore di viaggio - fuori del normale orario di lavoro - trascorse alla guida di un mezzo sociale o privato di proprietà, purché preventivamente autorizzato, da personale che non sia adibito a mansioni di autista vengono retribuite con quote orarie normali.

Le ore di viaggio - fuori del normale orario di lavoro - trascorse come trasportato su mezzi pubblici o privati, preventivamente autorizzati, vengono retribuite con il 40% della quota oraria normale.

Il personale in trasferta è tenuto ad osservare l'orario di lavoro della sede nella quale va a svolgere la propria prestazione.

Il dipendente comandato in trasferta può richiedere un anticipo proporzionato alla durata presunta della trasferta.

Al personale convocato per comunicazioni o riunioni di servizio presso gli uffici di Direzione spetta il seguente trattamento:

rimborso spese mezzi di locomozione;

eventuale straordinario;

eventuale trattamento di trasferta.

Al lavoratore chiamato quale teste in cause civili o penali in dipendenza del servizio viene corrisposto il normale trattamento di trasferta dedotta l'indennità percepita dallo Stato.

Agli autisti addetti alle autovetture i quali per circostanze di tempo e su richiesta di un dirigente o di un dipendente di livello A1 e A per cui prestino servizio, siano tenuti a consumare "al seguito" i pasti in trasferta viene concesso il rimborso della maggiore spesa sostenuta in eccedenza alla misura del rimborso spese previsto al punto 1, lettera b).

Vengono, altresì, rimborsate le spese postali, telegrafiche, telefoniche, giustificate da motivi di ufficio.

Per le trasferte che comportino una permanenza fuori sede di durata superiore a 15 giorni consecutivi, il relativo trattamento viene di volta in volta concordato tra l'interessato e la Direzione. Comunque per il personale fino al livello B incluso l'eventuale riduzione del trattamento di trasferta può riguardare il solo rimborso spese di cui al punto 1, lettera b) e non può essere superiore al 30%.

Quanto previsto dal precedente punto si applica anche ai lavoratori che esplicano normalmente la loro attività in trasferta intendendo con ciò riferirsi al caso del lavoratore la cui prestazione mensile è svolta fuori dalla sede di lavoro con carattere di prevalenza rispetto alle prestazioni di sede.

Con i lavoratori inviati in trasferta per seguire fasi di addestramento e perfezionamento della durata di oltre 15 giorni, la Società può, caso per caso, direttamente concordare un particolare diverso trattamento di rimborso spese per trasferta che non deve essere però inferiore al 50% di quello di cui al punto 1, lettera b) che precede.

Per le trasferte all'estero il relativo trattamento viene di volta in volta concordato tra la Società e l'interessato.

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