ART. 25 - MINIMI TABELLARI – CONTINGENZA – E.D.R.

Minimi tabellari

I minimi tabellari mensili sono quelli riportati nella tabella "A" allegata al presente contratto.

 

Indennità di contingenza

 

Per quanto riguarda l'indennità di contingenza si fa riferimento agli accordi interconfederali, nonché alla Legge n. 38 del 26 febbraio 1986 e successive modifiche ed integrazioni. I relativi valori sono quelli riportati nella tabella "B" allegata al presente contratto.

 

Elemento Differenziato dalla Retribuzione

 

3. L’Elemento Differenziato dalla Retribuzione, istituito dall’accordo 18 aprile 1997, è fissato nelle misure di cui alla tabella "C" allegata al presente contratto.

 

Elemento Distinto dalla Retribuzione

4. Ai sensi  del Protocollo d’intesa 31 luglio 1992 tra Governo e Parti Sociali, dal 1° gennaio 1993 viene erogato a titolo di Elemento Distinto dalla Retribuzione l’importo di L.20.000 mensili, per 13 mensilità, che viene utilmente computato sugli istituti di legge (trattamento di fine rapporto, ferie, festività).

Note a verbale

1) Per il personale in servizio al 31 marzo 1980 presso la Società Traforo del Monte Bianco e le Società aderenti a Fise resta fermo quanto determinato a seguito dell'applicazione del punto 5 (nota a verbale) dell'art. 21 del c.c.n.l. 5 aprile 1980 (importi del premio traffico).

2) Al personale già inquadrato nei livelli 9, 6 e 2 e che al 1° giugno 1997, per effetto della nuova classificazione, risulta inquadrato rispettivamente nei livelli A1, B1 e D vengono mantenuti, a titolo di superminimo, gli importi di cui all’accordo 18 aprile 1997, di seguito riportati, che in caso di passaggio di livello saranno assorbiti fino a concorrenza del nuovo minimo tabellare.

 

Livelli              Lire

9 A1            53.214

6 B1            3.818

2 D           148.926

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