ART. 24 – DETERMINAZIONE CONVENZIONALE DELLA

RETRIBUZIONE GIORNALIERA ED ORARIA *

 

Per determinare la retribuzione oraria si divide quella mensile per 167; per il personale turnista il divisore orario è fissato in 170.

Per determinare la retribuzione oraria ai fini del calcolo del lavoro straordinario si divide la retribuzione mensile aumentata di 1/12 di tredicesima e di 1/12 di premio annuo – determinati sui valori in vigore al momento dell’effettuazione dello straordinario – per 167 o 170.

Per determinare la retribuzione giornaliera si moltiplica la retribuzione oraria – di cui al punto 1 che precede – per le ore di prestazione giornaliera previste; per il personale turnista il divisore giornaliero è fissato in 26.

Personale a tempo parziale

La misura della retribuzione mensile non è fissa ma proporzionale alle ore lavorate nel mese.

Per determinare la retribuzione oraria ai fini del pagamento della prestazione fornita (nonché ai fini del corrispettivo per lavoro supplementare o straordinario) si divide la retribuzione mensile, prevista per il personale ordinario per 167, ovvero 170 per il personale applicato ad attività lavorative in turni.

La retribuzione giornaliera ai fini degli istituti della malattia, infortunio sul lavoro, ferie, preavviso, congedo matrimoniale, nascita, lutto e ogni altro effetto contrattuale, fatto salvo quanto espressamente determinato in via convenzionale, è ragguagliata alla durata della prestazione giornaliera programmata coincidente con le assenze di cui sopra.

 

 

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* Per le Società aderenti a Fise non si applicano i punti 1, 2, 3 e 5 bensì quanto previsto nell’allegato protocollo aggiuntivo sottoscritto in data 19 giugno 1976.

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