ART. 20 - PASSAGGIO DI LIVELLO

 

Il lavoratore che passa al livello superiore percepisce la retribuzione prevista per il nuovo livello di assegnazione conservando gli aumenti di anzianitą gią maturati secondo quanto disposto dall'art. 26.

Gli eventuali superminimi (anche se derivanti da aumenti di merito) vengono assorbiti fino a concorrenza della differenza tra i due minimi tabellari.

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