ART. 18 - SEDE E ZONA DI LAVORO
Per sede di lavoro si intende il posto presso il quale il lavoratore è tenuto ad espletare le mansioni affidategli.
Per zona di lavoro si intende il tratto autostradale entro il quale, qualunque possa essere il posto di lavoro, il lavoratore per ragioni tecniche connesse all'esercizio delle autostrade è tenuto a svolgere le mansioni affidategli.
Al personale cui è stata assegnata una zona di lavoro viene corrisposta l'indennità di zona di cui al successivo art. 43.
Nota a verbale per le Società aderenti a Fise
Agli esattori, impiegati normalmente dall'impresa in sostituzione dei lavoratori assenti per qualsiasi motivo, sarà eccezionalmente assegnata una zona di lavoro.
Agli esattori di cui al comma precedente la Società Torino-Milano non assegnerà una sede di lavoro. Resta altresì ferma la situazione in atto per quanto riguarda il trasporto con automezzi a cura o a spese dell'impresa.
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