ART. 16 - SERVIZIO MILITARE
1. Per la chiamata o per il richiamo alle armi valgono le disposizioni di legge.
2. Il tempo trascorso in servizio militare di leva o per richiamo alle armi viene considerato valido agli effetti degli aumenti periodici di anzianitą, dello scaglione di ferie, dello scaglione di malattia, del preavviso e del trattamento di fine rapporto.
3. Al termine del servizio di leva per congedo o per invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il lavoratore entro 30 giorni dal congedo o dall'invio in licenza deve mettersi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio. In mancanza, il rapporto di lavoro si intende risolto.
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