ART. 16 - SERVIZIO MILITARE

1.   Per la chiamata o per il richiamo alle armi valgono le disposizioni di legge.

2.   Il tempo trascorso in servizio militare di leva o per richiamo alle armi viene considerato valido agli effetti degli aumenti periodici di anzianitą, dello scaglione di ferie, dello scaglione di malattia, del preavviso e del trattamento di fine rapporto.

3.   Al termine del servizio di leva per congedo o per invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il lavoratore entro 30 giorni dal congedo o dall'invio in licenza deve mettersi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio. In mancanza, il rapporto di lavoro si intende risolto.

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