ART. 15 - PERMESSI
1. Al lavoratore che ne faccia domanda la Società può accordare permessi di breve durata per giustificati motivi, con facoltà di corrispondere o meno la retribuzione.
2. Al lavoratore che contragga matrimonio viene concesso un periodo di congedo di:
- 15 giorni consecutivi con corresponsione della retribuzione, dedotto quanto eventualmente corrisposto a tale titolo dall'INPS, se assunto a tempo indeterminato;
- 8 giorni consecutivi con corresponsione della retribuzione dedotto quanto eventualmente corrisposto a tale titolo dall'INPS, se assunto con contratto a termine della durata non inferiore a tre mesi. Per i contratti a termine di durata inferiore a tre mesi resta, comunque, impregiudicato il diritto del lavoratore al trattamento INPS.
3. In occasione della nascita di un figlio viene concessa al lavoratore una giornata di permesso con corresponsione della retribuzione.
4. Al lavoratore colpito da grave lutto familiare (genitore, coniuge, figlio, fratello) viene concesso un permesso retribuito, da utilizzarsi in unica soluzione, di cinque giorni più i giorni necessari per l'eventuale viaggio, per un massimo di dieci giorni complessivi.
5. Nelle seguenti quattro giornate (due per il personale part-time) il personale effettua la prestazione lavorativa limitatamente a quattro ore: 14 agosto, 2 novembre, 24 dicembre e 31 dicembre.
6. La retribuzione corrisposta in occasione di permessi retribuiti è quella riportata dall'art. 22 punto 1.
7. Per la concessione dei permessi per donazione di sangue e per svolgere la funzione di presidente di seggio, scrutatore o rappresentante di lista in occasione di consultazioni elettorali si fa riferimento alle norme di legge in vigore.
8. Per i permessi per i lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive si fa riferimento a quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 1985, n. 816.
9. In relazione alle disposizioni dì cui ai D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, il personale potrà fruire a richiesta, in sostituzione delle festività religiose soppresse di cui all'art.1 della Legge 5 marzo 1977, n. 54 e del relativo trattamento economico, fino a quattro giorni di permesso individuale retribuito.
10.Al personale vengono attribuite due giornate di permesso retribuito in sostituzione del trattamento economico applicato per le ex festività civili del 2 giugno e del 4 novembre. La giornata di permesso relativa al 2 giugno non trova più applicazione, a decorrere dal 2001, essendo stata detta festività ripristinata dalla Legge n. 336 del 20 novembre 2000.
11.In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno le giornate di permesso di cui ai punti 9 e 10 vengono riconosciute in relazione alle ex festività cadute nella frazione di anno lavorato.
12.Al personale viene inoltre riconosciuta un’ulteriore giornata di permesso retribuito di 8 ore; detta giornata, in caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, viene attribuita in relazione ai mesi di servizio prestati. Per il personale di cui al punto 13 dell’art. 9, al fine di mantenere invariato l’orario di 37 ore medie settimanali, a decorrere dal 1° gennaio 2001 viene utilizzata la giornata di permesso di cui al presente punto in sostituzione della ex festività del 2 giugno, ripristinata dalla citata Legge n. 336 del 20 novembre 2000.
13.Al personale non turnista vengono riconosciute 28 ore di permesso retribuito, in ragione d'anno. I permessi retribuiti in questione vengono attribuiti in relazione ai mesi di servizio prestato, provvedendosi al computo per dodicesimi.
14. Le giornate di permesso così come individuate ai punti 9, 10, 12 e 13 verranno concesse compatibilmente con le esigenze di servizio. Per ciascun giorno di permesso restante, non usufruito entro l’anno, verrà corrisposto al lavoratore interessato, con la retribuzione del successivo mese di gennaio, un compenso pari alla normale retribuzione giornaliera spettante nel mese precedente.
15. Resta fermo il godimento obbligatorio di:
a) una giornata per il personale operante in turni continui e avvicendati – che viene elevata a due a decorrere dal 1° gennaio 2001 – utilizzando permessi di cui ai predetti punti 10 e 12. La relativa fruizione avverrà per frazioni intere di quattro ore;
b) tre giornate per il personale non turnista – che vengono elevate a sei giornate e mezza a decorrere dal 1° gennaio 2001 – utilizzando, in quanto spettanti, le ore di permesso di cui al punto 13 e i giorni di permesso di cui ai punti 10 e 12 del presente articolo nonché, sempre in quanto spettanti, una delle giornate di cui al punto 9 ovvero, in alternativa, le prime due semigiornate di cui al punto 5.
Con la stessa decorrenza del 1° gennaio 2001 i predetti permessi potranno essere utilizzati, anche parzialmente, per la fruizione collettiva previa intesa a livello di unità produttiva tra la Direzione aziendale e le competenti strutture sindacali.
Per tali giornate di permesso resta ferma la corresponsione delle relative quote del premio di produttività anche in caso di godimento di giornate intere
Le giornate di permesso a godimento obbligatorio sia per il personale operante in turni continui e avvicendati, sia per il personale non turnista - limitatamente a quelle che non siano state utilizzate per la fruizione collettiva - confluiscono nella Banca ore di cui all’art. 12, nella quantità e con le decorrenze sopra indicate, e verranno fruite secondo le modalità espressamente previste dallo stesso articolo.
16. I permessi di cui al presente articolo non sono computabili in conto delle ferie annuali.
Note a verbale
1. I permessi di cui ai punti 5 e 9 del presente articolo non trovano applicazione nei confronti del personale operante in turni continui e avvicendati, in quanto le relative giornate sono state utilizzate per la realizzazione del turno stabilito dall'art. 9, punto 3.
2. Al fine di mantenere invariata la turnazione di cui all'art. 9, punto 3, a decorrere dal 1° gennaio 1988 è stato attribuito al personale operante in turni continui e avvicendati un giorno di permesso retribuito (inserito nella turnazione in sostituzione della festività dell'Epifania ripristinata dal D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792) che viene utilizzato per il mantenimento del numero di riposi necessari per il completo sviluppo della turnazione.
3. I permessi di cui ai punti 5, 9, 10 e 13 del presente articolo non trovano applicazione per il personale turnista di cui al punto 13 dell’art. 9, in quanto le relative giornate sono state utilizzate per la determinazione dell’orario di lavoro di 37 ore settimanali. Al fine di mantenere invariato tale orario settimanale, a decorrere dal 2001, in sostituzione del permesso afferente la ex festività del 2 giugno, ripristinata dalla Legge n. 336 del 20 novembre 2000, viene utilizzato il permesso di cui al punto 12, che conseguentemente non trova più applicazione.
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