ART. 10 - RIPOSO SETTIMANALE

1.   Il riposo settimanale dei lavoratori, come stabilito dalla legge, cade normalmente di domenica.

2.   Per i lavoratori per i quali è ammesso, a norma di legge, il lavoro nel giorno di domenica, il riposo può essere fissato in altro giorno della settimana, cosicché la domenica viene ad essere considerata giorno lavorativo, mentre viene ad essere considerato giorno di riposo settimanale, a tutti gli effetti, il giorno fissato per il riposo stesso.

3.   Il riposo settimanale previsto per legge è convenzionalmente fissato nell'ultimo dei giorni di riposo cadenti in ogni settimana, fatto salvo quanto espressamente stabilito al punto 19 dell’art. 9.

MENU'  CCNL

www.autostradeoggi.net