ART. 9 - ORARIO DI LAVORO
1. La durata normale del lavoro è fissata in 40 ore settimanali. Se l’orario di lavoro viene ripartito in 5 giorni (settimana corta) la durata normale dell’orario giornaliero è fissata in 8 ore.
2. La distribuzione dell’orario di lavoro viene fissata con le procedure previste dall’art. 3, comma 3, dell’Accordo Interconfederale 18 aprile 1966.
3. Per il personale turnista che svolge di norma le proprie prestazioni in turni continui ed avvicendati l’orario contrattuale di 40 ore settimanali viene realizzato come segue: 4 giorni lavorativi e riposo al quinto e al sesto (4+2) con prestazione di 8 ore giornaliere, secondo il seguente orario: 22 – 06; 06 – 14; 14 - 22.
Qualora l’Azienda, in relazione ad esigenze di servizio, intenda adottare un’equivalente turnazione diversamente articolata dovrà concordarla con la R.S.U..
4. In conformità al comune e più volte ribadito impegno di consentire una maggiore flessibilità degli orari di lavoro a livello aziendale, si conviene sulla possibilità, per il personale a tempo indeterminato che opera in turni continui ed avvicendati, di ricorrere ad una anticipazione o posticipazione, con un massimo di 2 ore, della prestazione giornaliera in turno, per un massimo di 18 volte l’anno.
Tali prestazioni vanno effettuate, su richiesta della Società, fino a 9 volte nel corso dell’anno e per non più di 2 nell’ambito dello stesso mese.
A livello di unità produttiva fra la Direzione Aziendale e la Rappresentanza Sindacale Unitaria formerà oggetto di definizione l’applicazione delle rimanenti 9 prestazioni, nonché le relative modalità applicative.
L’applicazione della normativa sarà oggetto di verifica a posteriori fra le parti.
Al lavoratore che abbia effettuato tale prestazione spetta l’importo di cui all’art. 11, punto 12.
5. Le prestazioni effettuate oltre il normale orario giornaliero e il normale orario settimanale sono compensate con le modalità di cui al successivo art. 11.
6. Qualora dall’andamento del turno derivi che in una settimana venga superato l’orario di 40 ore e che in altra esso non venga raggiunto, non si dà luogo a compensi aggiuntivi o detrazioni, compensandosi tra di loro le misure delle prestazioni settimanali e realizzandosi le 40 ore nell’arco di più settimane (in funzione del turno prescelto).
7. Per quel che attiene all’orario di lavoro dei capi casello/capi stazione potrà essere concordato, a livello di azienda, con accordo tra la stessa e la R.S.U., che la prestazione giornaliera venga effettuata stabilmente con orario spezzato e, quindi, con un intervallo variabile da un’ora e mezza a tre anche in funzione del periodo estate-inverno. In tal caso non competerà l’indennità turni spezzati. Qualora, su richiesta dell’Azienda, il capo casello/capo stazione effettui occasionalmente la propria prestazione giornaliera con orario spezzato, e quindi, con un intervallo variabile da un’ora e mezza a tre anche in funzione del periodo estate-inverno, allo stesso verrà corrisposta l’indennità turni spezzati di cui all’art. 43, lettera b).
8. I lavoratori di cui al precedente punto 3, come individuati all’art. 43, lettera a), che, giusta la deroga prevista dal R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, protraggono l’orario di lavoro oltre le 8 ore giornaliere per l’espletamento dei lavori complementari, percepiscono un’indennità nella misura e con le modalità di cui allo stesso articolo.
9. Al personale di cui al precedente punto 3 (ad eccezione dei turni nei quali sia in servizio un solo lavoratore) è consentita l’effettuazione di una pausa retribuita di 20 minuti nelle 8 ore di servizio. L’effettuazione viene regolamentata previa intesa tra la competente Direzione e la R.S.U. localmente costituita. Per l’effettuazione di detta pausa dovranno essere, comunque, osservati i seguenti criteri:
a) la pausa non potrà essere effettuata all’inizio e al termine dell’orario giornaliero;
b) ai fini dell’effettuazione della pausa si dovrà tenere conto del momento più idoneo in relazione all’andamento del traffico.
10.La turnazione dei riposi, secondo le cadenze previste al precedente punto 3, viene programmata in via definitiva, fatto salvo quanto previsto al punto che segue, e portata mensilmente a conoscenza del personale interessato.
11.Fermo restando il numero complessivo annuo delle giornate di riposo previste per il personale operante in turni continui ed avvicendati, si potrà procedere, in relazione alle esigenze del servizio, alla assegnazione di 6 giornate di prestazione in sostituzione di altrettante giornate annue di riposo, con esclusione delle giornate di riposo coincidenti con le domeniche e festivi e delle doppie giornate di riposo coincidenti con sabati e domeniche.
Per ciascuno degli eventi sopra indicati al lavoratore interessato verrà corrisposto un importo pari a L. 25.000. Tale importo non è utile ai fini del computo di altri istituti contrattuali ad eccezione del trattamento di fine rapporto.
Nel caso di prestazione richiesta nella giornata di riposo di legge, di cui al punto 3 dell’art. 10, oltre all’importo di cui al punto precedente, verrà corrisposta la sola maggiorazione prevista per il lavoro festivo.
L’individuazione delle modalità di preavviso formerà oggetto di definizione a livello di unità produttiva tra la Direzione Aziendale e la Rappresentanza Sindacale Unitaria. I corrispondenti riposi confluiscono nella Banca ore di cui all’art. 12 e verranno fruiti secondo le modalità espressamente previste dallo stesso articolo.
12.Per turno definitivo si intende quello affisso nella sede di lavoro all’inizio di ciascun mese e che viene determinato, per il personale operante in turni continui ed avvicendati, dallo svolgimento teorico del turno, avuto riguardo a tutti i fatti noti a quel momento che determineranno assenze tra i turnisti.
13.Nei settori operativi collegati all’esercizio (ad esempio: esazione, viabilità, centro radio informativo, impianti), le cui attività si svolgano su 7 giorni, l’impiego del personale addetto avviene anche con modalità di prestazione diverse da quelle in turni continui ed avvicendati. Per tale personale turnista l’orario di lavoro è fissato in 37 ore settimanali, con un minimo di 6 ed un massimo di 9 ore giornaliere.
14.La distribuzione dell’orario contrattuale settimanale si intende rapportata a 5 giorni lavorativi e 2 di riposo e viene realizzata con le modalità espressamente disciplinate nei successivi punti.
15.L’articolazione dell’orario di lavoro di tale personale viene determinata dall’Azienda, in funzione della copertura delle esigenze di servizio e delle variabili del traffico, anche in modo non uniforme nell’arco della settimana, con riferimento sia all’inizio dell’orario di lavoro giornaliero che alla sua durata. Resta inteso che l’inizio della prestazione giornaliera non potrà essere collocato dopo le ore 24 e prima delle 5.
16.La prestazione giornaliera di durata non inferiore a 7 ore può essere suddivisa in due periodi, ciascuno dei quali non inferiore a 3 ore. Tale modalità di prestazione potrà essere effettuata per un numero massimo di 6 prestazioni nel mese e non potrà essere collocata nell’arco notturno (22-06).
17.Qualora la prestazione giornaliera sia di durata non inferiore alle 8 ore consecutive trovano applicazione le disposizioni di cui al punto 9 del presente articolo.
18.Qualora dall’andamento delle prestazioni giornaliere assegnate derivi che in una settimana venga superato l’orario di 37 ore e che in altra esso non venga raggiunto, non si dà luogo a compensi aggiuntivi o detrazioni, compensandosi tra di loro le misure delle prestazioni settimanali e realizzandosi le 37 ore nell’arco di un periodo di quattro mesi.
19.Le prestazioni individuali di detto personale, al fine di poter consentire adeguate risposte alle mutevoli situazioni derivanti dalle esigenze di servizio e dalle modalità di traffico, sono programmate con cadenza mensile, ad eccezione di 4 giorni ogni mese. Sarà altresì programmato il giorno di riposo settimanale di legge. L’attribuzione degli ulteriori riposi o l’assegnazione dei residui giorni di impiego dovrà essere comunicata di volta in volta entro le ore 20 di ciascuno dei giorni precedenti quelli non programmati, con un preavviso di almeno 10 ore prima dell’inizio della eventuale prestazione di lavoro.
20.L’intervallo tra una prestazione e l’altra non può essere inferiore a 11 ore.
21.Ferme restando 2 giornate medie di riposo alla settimana, nella programmazione di cui al punto 19 dovrà essere garantito ogni mese, in aggiunta al riposo settimanale di legge, un ulteriore riposo al fine di assicurare il godimento di due riposi consecutivi, uno dei quali dovrà coincidere con la domenica.
22. Al personale di cui sopra la distribuzione della programmazione viene comunicata mensilmente, mediante affissione nella sede di lavoro, con le seguenti modalità:
- all’inizio del mese per una parte del personale;
- dal 10 al 10 del mese successivo per un’altra parte del personale;
- dal 20 al 20 del mese successivo per la rimanente parte del personale.
23.L’orario settimanale del personale operativo non operante in turni continui ed avvicendati è comprensivo di tutte le giornate di permesso ad esso spettanti, ad esclusione di quelle previste ai punti 2, 3, 4, 7, 8 e 12 dell’art.15.
24.Tenuto conto delle particolari modalità di svolgimento della prestazione e del correlato espletamento dei lavori complementari di cui al R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, al predetto personale che operi nell’ambito dell’esazione e del centro radio informativo viene riconosciuta l’indennità di cui al punto 3 dell’art. 43, lettera a).
25.Le prestazioni effettuate da tale personale oltre l’orario giornaliero programmato - ovvero oltre il limite determinato dalle 37 ore settimanali medie nel quadrimestre, escludendosi a questi effetti quelle già retribuite come straordinario - sono compensate con le modalità di cui al successivo art. 11.
26.Il personale di cui al punto 3 del presente articolo potrà chiedere di essere impiegato secondo la normativa di cui ai punti 13 e seguenti. L’Azienda si riserva di accettare la richiesta, compatibilmente con le proprie esigenze.
27.La normativa in materia di orario di lavoro è valida per tutto il personale, fatte salve le diverse situazioni aziendali in atto per il personale con funzioni direttive.
28. Il personale a tempo determinato può essere utilizzato esclusivamente con le modalità di articolazione di orario previste dal presente contratto.
29. Il personale a tempo parziale applicato ad attività lavorative in turni può essere utilizzato fuori dallo schema dei turni continui ed avvicendati.
Con riferimento a quanto previsto al punto 7, per le Società aderenti a Federreti il personale con mansione di capo stazione fruisce di norma del riposo secondo la turnazione prevista al punto 3. La prestazione giornaliera viene effettuata normalmente dalle ore 8 alle ore 16 con una pausa retribuita di 20 minuti. Nel caso in cui in una stazione a barriera od in una sezione di esazione pedaggi operino più capi stazione, gli stessi effettueranno la prestazione in turni avvicendati tali da coprire completamente o parzialmente le 24 ore.
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Le modifiche introdotte al presente articolo dall’accordo di rinnovo 16 febbraio 2000 decorrono dal 1° aprile 2000.
1. Resta inteso che nei confronti del personale di cui al punto 13 trovano applicazione le seguenti disposizioni previste per il personale turnista: l’indennità di cui all’art. 43, lettera n); il divisore orario e giornaliero di cui all’art. 24; la disciplina in materia di assemblee di cui all’art. 49, lettera h). Resta altresì ferma l’applicazione delle indennità collegate alle mansioni svolte, oltre a quanto specificamente disposto per lavori complementari e turni spezzati.
2. Al fine di identificare il numero delle giornate di prestazione e di riposo nel mese, per il personale operante secondo gli schemi di orario di cui ai punti 13 e seguenti del presente articolo, le assenze a qualsiasi titolo ricadenti nelle giornate per le quali non sia stata programmata o assegnata prestazione di lavoro ai sensi del punto 19 o rientranti in periodi relativamente ai quali non è stata ancora comunicata la distribuzione della programmazione mensile dell’attività vengono regolate secondo le modalità di seguito indicate:
a) qualora la distribuzione della programmazione mensile dell’attività sia già stata comunicata, le assenze ricadenti nelle giornate non ancora assegnate saranno alternativamente considerate giorni di prestazione o di riposo. Tale criterio trova applicazione sia con riguardo ai giorni compresi all’interno di ciascun evento di assenza, sia tra un evento e il successivo. Resta inteso che il criterio dell’alternanza verrà applicato fino al completamento dell’assegnazione dei riposi mensili spettanti ai sensi del punto 21 del presente articolo;
b) qualora non sia stata ancora comunicata la distribuzione della programmazione mensile dell’attività, i periodi di prestazione rientranti nell’assenza - e i conseguenti riposi - verranno quantificati rapportando la durata complessiva dell’assenza ai giorni teoricamente lavorabili, secondo la seguente formula: giorni di calendario dell’evento : 7 x 5 = ....giorni di prestazione. Il risultato della suddetta formula sarà arrotondato all’unità intera, superiore o inferiore, a seconda che la frazione superi o meno la metà. La differenza tra i giorni di calendario dell’evento ed il risultato della formula verrà considerata giorni di riposo.
Le giornate di cui alle precedenti lettere a) e b) sono considerate come giorno intero.
Agli effetti della quantificazione delle ore di prestazione ordinaria da effettuare in ciascun quadrimestre:
- le assenze nelle giornate per le quali la programmazione o assegnazione dell’attività è già stata comunicata vengono considerate pari alle ore programmate o assegnate per ciascuna di esse;
- negli altri casi, le assenze nelle giornate qualificate come prestazione ai sensi delle precedenti lettere a) e b) vengono considerate nella misura convenzionale di 7 ore e 15 minuti per ciascuna di esse.
Identico criterio di computo trova applicazione nelle ipotesi di assenza non retribuita.
Tenuto conto che le modalità sopra indicate risultano finalizzate alla quantificazione delle ore di prestazione ordinaria da effettuare in ciascun quadrimestre, resta inteso che la loro applicazione con riguardo alle assenze, ad eccezione delle ferie, intervenute nell’ultimo mese del quadrimestre non determina il superamento delle ore medie quadrimestrali e non dà conseguentemente luogo ad alcun compenso per lavoro straordinario.
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