ART. 6 - CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO
1. I contratti di formazione e lavoro sono disciplinati dall’art. 16 della Legge 19 luglio 1994, n. 451 e successive modificazioni, nonché dall’Accordo Interconfederale 31 gennaio 1995, che si intende integralmente richiamato.
2. In relazione a quanto sopra, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 16, comma 2, 4, 5 e 6 della Legge 19 luglio 1994, n. 451, sono considerate intermedie le professionalità inquadrate nei livelli C1 e C ed elevate quelle inquadrate nei livelli B1 e superiori.
In considerazione della prevista evoluzione legislativa in materia di contratto di formazione e lavoro e di apprendistato, le parti si impegnano a incontrarsi successivamente al fine di definire - anche attraverso apposita regolamentazione contrattuale - quanto necessario per una piena utilizzazione delle opportunità offerte dagli istituti in questione.
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