ART. 4 - LAVORO TEMPORANEO

1.   Ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della Legge 24 giugno 1997, n. 196, le Società possono stipulare contratti di fornitura di lavoro temporaneo, in aggiunta ai casi previsti dalla predetta normativa:

     a)   per incrementi di attività produttiva, amministrativa, tecnica e commerciale di natura temporanea, cui non possa farsi fronte con il ricorso ai normali assetti produttivi aziendali;

     b)   quando l’assunzione abbia luogo per l’esecuzione di un’opera, di un servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo e che non possono essere attuati ricorrendo ai normali assetti produttivi aziendali;

    c)   per i casi previsti per l’assunzione a termine dall’art. 2 del presente contratto. In tale fattispecie la stipula dei contratti di lavoro temporaneo è subordinata alla preventiva verifica della disponibilità all’assunzione a tempo determinato di lavoratori già impiegati, nella medesima mansione, con contratto a termine.

2.   Non possono essere stipulati contratti di fornitura di lavoro temporaneo per qualifiche previste dal primo livello (D) dell’inquadramento professionale.

3.   I prestatori di lavoro temporaneo contemporaneamente in forza all’impresa utilizzatrice per le fattispecie di cui alle precedenti lettere a), b) e c) non possono superare per ciascun trimestre la media dell’8% dei lavoratori occupati a tempo indeterminato dall’impresa stessa, con arrotondamento all’unità superiore dell’eventuale frazione pari o superiore allo 0,5%.

4.   I lavoratori impiegati con contratto di fornitura di lavoro temporaneo sono destinatari dell’informativa di cui all’art. 21 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, con riferimento all’esperienza lavorativa e alle mansioni svolte.

5.   La Società utilizzatrice fornisce l’informazione/formazione dei lavoratori temporanei per gli eventuali rischi specifici connessi all’espletamento delle mansioni, come individuati dal documento aziendale di valutazione dei rischi.

6.   In ordine al trattamento retributivo dei prestatori di lavoro temporaneo trovano applicazione le relative disposizioni di cui alla Legge 24 giugno 1997, n. 196 e all’Accordo Interconfederale 16 aprile 1998.

7.   La Società utilizzatrice comunica preventivamente alla R.S.U. il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare ed i motivi del ricorso al lavoro temporaneo. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto. Inoltre, una volta l’anno, la Società utilizzatrice comunica allo stesso destinatario il numero e i motivi dei contratti di fornitura conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

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