ART. 3 - ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE
1. La Società può procedere all’assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale il cui svolgimento si realizza con le seguenti modalità:
a) orizzontale: con orario giornaliero ridotto rispetto a quanto stabilito dall’art. 9 per il personale a tempo pieno;
b) verticale: con prestazione di attività a tempo pieno, limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno;
c) misto: con la combinazione delle due modalità di svolgimento del rapporto di lavoro di cui alle precedenti lettere a) e b).
Il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale può essere impiegato anche in attività lavorative in turno.
Il personale a tempo parziale può essere assunto anche con contratto a termine.
2. Il personale a tempo parziale, impiegato in ogni unità produttiva, non può eccedere ogni anno il 20% del personale in servizio al 31 dicembre dell’anno precedente nelle Società con più di mille dipendenti e il 30% nelle altre.
A decorrere dal 16 febbraio 2000 i lavoratori di cui alla lettera a) del punto 3 del presente articolo assunti in sostituzione di personale a tempo pieno per svolgerne l’intera prestazione in turni continui ed avvicendati non vengono conteggiati ai fini della percentuale di cui al comma che precede. Di tali assunzioni verrà data informazione alla R.S.U..
3. La Società fissa, all’atto dell’assunzione, la durata della prestazione a tempo parziale, che non sarà inferiore a :
a) 80 ore, nel caso di orario distribuito su base mensile;
b) 880 ore, nel caso di orario distribuito nel corso dell’anno, anche limitatamente ad alcuni periodi di esso.
La durata della prestazione minima giornaliera continuativa che tale personale può essere chiamato a svolgere è fissata in 4 ore.
4. Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, nella lettera di assunzione è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione a tempo parziale e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno, fermo restando quanto stabilito al successivo punto 5. In particolare, per quanto concerne la collocazione della prestazione, la Società indicherà - nella lettera di assunzione ovvero con apposita comunicazione al personale a tempo parziale in servizio al 16 febbraio 2000 - le ore giornaliere nelle quali va effettuata, in rapporto alle esigenze aziendali, la prestazione a tempo parziale. Nel caso di prestazioni lavorative in turni tale indicazione riguarderà la collocazione dell’orario nell’ambito del turno e secondo l’andamento dello stesso, ovvero gli schemi di turno in cui verrà programmata, ai sensi del punto 3 dell’art. 9, la prestazione a tempo parziale; tale articolazione dell’orario non configura fattispecie di clausola elastica di cui al successivo punto 5.
5. Con riferimento alle previsioni di cui all’art. 3, commi 7 e seguenti, del Decreto Legislativo 25 febbraio 2000 n. 61, il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere svolto secondo modalità elastiche che consentano la variabilità della collocazione temporale della prestazione lavorativa.
La disponibilità allo svolgimento del rapporto a tempo parziale ai sensi del comma che precede richiede il consenso del lavoratore, formalizzato attraverso uno specifico atto scritto, anche contestuale alla lettera di assunzione, che conterrà le indicazione di cui al comma 9 del citato art. 3.
La
variazione della collocazione della prestazione lavorativa, di cui al presente
punto, deve essere comunicata dalla Società con un preavviso di almeno 10
giorni di calendario.
Per le sole ore
prestate a seguito dell’esercizio di tale potere da parte della Società, al
di fuori degli orari o degli schemi concordati nell’atto di instaurazione
del rapporto a tempo parziale (ovvero di trasformazione del rapporto da tempo
pieno a tempo parziale, ovvero di modifica degli stessi), compete al
lavoratore la maggiorazione del 10% della quota oraria della retribuzione
globale di fatto, intendendosi, a questi effetti, quella di cui al punto 1
dell’art. 22 aumentata di 1/12 di tredicesima e di 1/12 di premio annuo,
determinati sui valori in vigore al momento dell’effettuazione della
prestazione.
Decorsi 5 mesi dalla stipulazione del patto che prevede clausole elastiche, il lavoratore può darvi disdetta dandone alla Società un preavviso di un mese, quando ricorrano le seguenti documentate ragioni:
a) esigenze di carattere familiare;
b) esigenze di tutela della salute certificate dal competente Servizio sanitario pubblico;
c) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma;
d) frequenza a corsi di studio o di formazione legalmente riconosciuti.
Resta in ogni caso salva la possibilità, per la Società e il lavoratore, di stipulare nuovi patti contenenti clausole elastiche.
6. Con riferimento a quanto previsto all’art.3, comma 2, del Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n.61, è facoltà dell’Azienda richiedere e del lavoratore accettare prestazioni di lavoro supplementare, in presenza di specifiche esigenze di organizzazione del servizio, quali quelle connesse a:
- necessità, sia saltuarie che ricorrenti, derivanti da incrementi di attività produttiva;
- sostituzione di personale dipendente assente per qualsiasi causa.
Le ore di lavoro supplementare, che sono retribuite come ore ordinarie, possono essere effettuate:
- oltre il normale orario giornaliero ridotto, fino al limite massimo giornaliero del corrispondente lavoratore a tempo pieno;
-
nelle giornate nelle quali non sia prevista
prestazione di lavoro, ancorché ricadenti, per il lavoro a tempo parziale di
tipo verticale o misto, al di fuori dei periodi predeterminati ai sensi dei
punti 1 e 4 del presente articolo.
Le prestazioni di
lavoro supplementare, intendendosi per tali quelle eccedenti la prestazione
minima concordata, non potranno superare, nell’arco di ciascun quadrimestre,
il limite massimo di 140 ore dal 1° maggio 2000, 128 ore dal 1° gennaio
2001, 120 ore dal 1° gennaio 2002 e 104 ore dal 1° gennaio 2003.
Per il personale a tempo parziale assunto successivamente al 16 febbraio 2000 il limite massimo quadrimestrale di lavoro supplementare è fissato in 104 ore; per i lavoratori di cui alla lettera b) del precedente punto 3 il limite è annuale e fissato in 312 ore.
Per il personale a tempo parziale in forza al 16 febbraio 2000 la cui distribuzione dell’orario è fissata sulla base mensile di 104 ore il limite massimo bimestrale è pari a 60 ore dal 1° maggio 2000 e a 52 ore dal 1° gennaio 2003.
Fermo restando quanto previsto al presente punto, a decorrere dal 1°maggio 2000 la prestazione di lavoro complessiva - determinata dalla sommatoria delle ore di prestazione ordinaria e di quelle di lavoro supplementare - non potrà superare il limite massimo mensile di 160 ore.
Eventuali prestazioni di lavoro supplementare effettuate oltre i limiti quadrimestrali, bimestrali o annuali di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5 del presente punto daranno luogo - in sostituzione del relativo pagamento - alla trasformazione delle corrispondenti ore eccedenti in riposi compensativi. Resta ferma la sola corresponsione della maggiorazione del 50% della retribuzione oraria globale di fatto, intendendosi, a questi effetti, quella di cui al punto 1 dell’art. 22 aumentata di 1/12 di tredicesima e di 1/12 di premio annuo, determinati sui valori in vigore al momento dell’effettuazione della prestazione. I riposi compensativi di cui sopra confluiscono nella Banca ore di cui all’art. 12 e verranno fruiti secondo le modalità espressamente previste dallo stesso articolo. Resta inteso che i riposi in questione verranno attribuiti nell’ambito delle prestazioni di lavoro programmate.
Il trattamento di cui al comma precedente si applica anche alle eventuali prestazioni di lavoro supplementare effettuate dai lavoratori a tempo parziale di tipo orizzontale oltre il massimo orario giornaliero del corrispondente lavoratore a tempo pieno, fermo restando che dette ore non concorrono al raggiungimento dei limiti massimi di lavoro supplementare.
7. Per i lavoratori a tempo parziale che svolgono la propria attività con modalità di tipo verticale si considerano lavoro straordinario le ore prestate oltre il normale orario giornaliero assegnato. A tali prestazioni si applica la normativa di cui all’art. 11 del presente contratto.
8. Le prestazioni di lavoro supplementare o straordinario possono essere svolte dai lavoratori a tempo parziale assunti con contratto a termine in tutte le ipotesi consentite dalla legislazione vigente e dal presente contratto. Resta inteso che le ore di lavoro supplementare non potranno eccedere il limite massimo complessivo determinato moltiplicando 26 ore per il numero di mesi di durata del contratto.
9. Il personale a tempo parziale è retribuito in base alle retribuzioni minime stabilite per il personale a tempo pieno riproporzionate in funzione della ridotta durata della prestazione. Pertanto ad ogni lavoratore a tempo parziale viene corrisposta una retribuzione pari alla prestazione mensile e corrispettivamente il lavoratore è tenuto ad assicurare una pari prestazione mensile, fatto salvo quanto previsto ai precedenti punti 6 e 7.
10.Il rapporto di lavoro del personale a tempo parziale è regolato dalle disposizioni del presente contratto per il personale a tempo pieno, salve le esclusioni e le modifiche specificate in calce agli articoli interessati, in applicazione dei principi di non discriminazione previsti dall’art. 4 del Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, chiarendo le parti che le clausole del contratto, compatibilmente con le particolari caratteristiche del rapporto, hanno applicazione proporzionale alla durata della prestazione ed alla conseguente misura della retribuzione.
11.Nei
confronti dei lavoratori con contratto a tempo parziale trovano applicazione,
in caso di assunzione di personale a tempo pieno, i criteri di precedenza di
cui all’art.5, comma 2, del Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 61. A
tale riguardo il lavoratore dovrà inoltrare alla Società apposita richiesta
scritta e dovrà documentare la sussistenza dei carichi familiari, provvedendo
a comunicare ogni ulteriore modificazione. A parità di condizioni sarà data
la precedenza al più anziano di età.
In caso di passaggio
da tempo parziale a tempo pieno ai fini dell’applicazione di tutti gli
istituti contrattuali i periodi di servizio prestati a tempo parziale vengono
computati nella misura del 60%. La frazione di mese viene computata come mese
intero.
12.Il
personale a tempo pieno in servizio a tempo indeterminato potrà fare
richiesta di passare a tempo parziale. La Società si riserva di accogliere
tali domande compatibilmente con le esigenze aziendali.
Sia la domanda del
dipendente di passaggio a tempo parziale, sia l’accoglimento della stessa
dovrà risultare da atto scritto.Nell’esame delle domande pervenute, la
Società terrà conto, in via prioritaria, delle comprovate esigenze connesse
a motivi familiari per i dipendenti con figli di età inferiore ai tre anni ed
a motivi di studio. A parità di condizioni la Società terrà conto della
maggiore anzianità di servizio.
Qualora si renda necessario assumere personale a tempo parziale trovano
applicazione le disposizioni di cui all’art.5, comma 3, del Decreto
Legislativo 25 febbraio 2000, n. 61. A tal fine la precedenza per il passaggio
a tempo parziale, nell’ambito di ciascuna unità produttiva, viene
determinata in funzione dell’anzianità di servizio e, a parità, della
maggiore età.
Resta inteso che, a decorrere dalla data del passaggio a tempo parziale
trovano conseguentemente applicazione, ai fini di tutti gli istituti
contrattuali, le corrispondenti norme previste per il personale a tempo
parziale.
I periodi di servizio prestati a tempo pieno vengono computati per intero.
13.Nel corso degli incontri di cui all’art. 48, le Aziende forniranno informazioni circa l’andamento delle assunzioni a tempo parziale, la relativa tipologia e il ricorso al lavoro supplementare, con specifico riferimento a quanto previsto sub e) ed i), lettera A) del punto 4) – Relazioni a livello di unità produttiva.
14.Le parti si danno atto che, con la normativa di cui al presente articolo, hanno inteso dare piena e completa applicazione alle previsioni di legge e segnatamente al disposto del Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 61. Qualora vengano apportate modifiche legislative sulla materia del lavoro a tempo parziale, le parti si incontreranno al fine di procedere all’armonizzazione con le stesse della disciplina contrattuale.
In relazione agli adempimenti conseguenti al Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 e a quanto stabilito nel presente articolo, per il personale a tempo parziale applicato ad attività lavorative in turni in servizio al 16 febbraio 2000 si conviene:
a) la Società provvederà entro il 31 gennaio 2001 a specificare con apposita comunicazione scritta le indicazioni di cui ai punti 1 e 4 del presente articolo;
b)
nel caso di lavoro a tempo parziale di tipo misto la prestazione
mensile di tali lavoratori sarà articolata in prestazioni giornaliere a tempo
pieno della durata di 8 ore e in 4 prestazioni ad orario giornaliero ridotto.
Il numero di prestazioni ad orario giornaliero ridotto saranno elevate fino ad
un massimo di 6 qualora nell’arco del mese la sequenza dei giorni di
prestazione previsti comporti il superamento dell’orario minimo garantito
mensile. L’Azienda accorderà ai lavoratori che ne facciano richiesta che le
prestazioni ad orario ridotto previste per ciascun mese, con un minimo di due,
vengano accorpate in prestazioni sostitutive di 8 ore che il lavoratore dovrà
effettuare nello stesso mese, nei giorni e con l’orario che l’Azienda
provvederà a comunicare a inizio mese nel turno mensile. La richiesta, che
sarà formulata per iscritto, avrà validità quadrimestrale e si intenderà
confermata per analogo periodo, salvo revoca da parte del lavoratore, che
dovrà essere comunicata con un preavviso di un mese rispetto alla scadenza di
ciascun periodo.
In caso di assenza
per ferie, malattia o infortunio determinatasi precedentemente all’affissione
del turno mensile non si procederà all’accorpamento delle corrispondenti
prestazioni a orario ridotto coincidenti con tali eventi;
c) i lavoratori con contratto a tempo parziale di tipo verticale o misto per i quali sia prevista la prestazione in tutte le domeniche potranno richiedere di non effettuare la prestazione in una delle domeniche ricadenti nel mese; tale giornata sarà stabilita dall’Azienda e comunicata nel turno mensile; i lavoratori interessati dovranno conseguentemente effettuare una prestazione sostitutiva, nell’ambito dello stesso mese, nel giorno e con l’orario che l’Azienda provvederà a comunicare con un preavviso di almeno 7 giorni. La richiesta, che sarà formulata per iscritto, avrà validità quadrimestrale e si intenderà confermata per analogo periodo, salvo revoca da parte del lavoratore, che dovrà essere comunicata con un preavviso di un mese rispetto alla scadenza di ciascun periodo.
Quanto sopra previsto non trova applicazione qualora, prima dell’affissione del turno, siano già state assegnate ferie corrispondenti con la domenica.
1. Con riferimento a quanto stabilito al punto 8, in occasione del rinnovo della Parte economica del presente contratto le parti effettueranno una verifica, sulla base dei dati a consuntivo, in ordine alla coerenza dell’utilizzo del lavoro supplementare con le disposizioni contrattualmente definite in materia, riservandosi di adottare le determinazioni che possano ritenersi necessarie.
2. Con riferimento a quanto previsto al punto 11, ferma restando la nozione di unità produttiva come definita all’art. 57 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, per quanto riguarda la Società Autostrade il riferimento chilometrico di cui all’art. 5, comma 2, del Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 va calcolato con riguardo alla distanza intercorrente tra le sedi in cui sono ubicati gli uffici della Direzione di Tronco.
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