ART. 2 - ASSUNZIONE A TERMINE

1.   Le assunzioni con contratto a termine sono regolate dalle vigenti disposizioni di legge.

2.   In particolare, ai sensi dell'art. 8 bis della Legge 25 marzo 1983, n. 79, per sopperire alle maggiori esigenze dell'esazione pedaggi connesse con l'espansione del traffico nel periodo maggio-ottobre, potrà essere assunto personale straordinario di esazione con contratto a tempo determinato.

3.   Ai sensi dell'art. 23 della Legge 28 febbraio 1987, n. 56, le parti convengono che le Aziende, oltre che nelle ipotesi previste dalla Legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modifiche ed integrazioni nonché dalla Legge 25 marzo 1983, n. 79, potranno ricorrere ad assunzioni con contratto a tempo determinato nei seguenti casi:

-     necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nei periodi giugno-settembre e dicembre-gennaio;

-     in conseguenza dell'attuazione di programmi di riorganizzazione o di revisioni tecnico-organizzative. L’individuazione dei fabbisogni e dei tempi prevedibili di utilizzo costituirà oggetto di esame preventivo con le competenti strutture sindacali secondo le procedure di cui all’art. 48, punto 4) - Relazioni a livello di unità produttiva, lettera C), sub i).

Il contratto a termine di cui al presente punto non potrà risultare di durata inferiore a 30 giorni di calendario ovvero a 60 giorni di calendario in caso di assunzione a tempo parziale.

La quota di personale da assumere ai sensi della suddetta Legge 28 febbraio 1987, n. 56, non potrà superare mediamente nell'anno: il 25% del personale di esazione, il 10% del personale operaio e il 5% del personale impiegatizio rispetto al corrispondente personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in ciascuna Azienda, al 31 dicembre dell'anno precedente.

4.   Le prestazioni lavorative giornaliere del personale di esazione vengono disposte in relazione alle ricorrenti maggiori esigenze del servizio esazione pedaggi connesse ai flussi del traffico nelle singole stazioni o gruppi di stazioni, fermo restando quanto previsto dal punto 28 dell’art. 9.

5.   Ciò stante le parti - fermo restando quanto disposto dalla legge - convengono sulla necessità che l'applicazione di alcuni istituti contrattuali venga adeguata alle particolari modalità di effettuazione delle prestazioni di detto personale. In calce ai singoli articoli vengono, pertanto, riportati detti adeguamenti.

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