ART. 1 - ASSUNZIONE
1. L'assunzione del personale viene effettuata dalla Società in conformità alle norme di legge e contrattuali .
2. L'assunzione viene comunicata al lavoratore con lettera nella quale devono essere specificati :
a) la data di inizio del rapporto di lavoro;
b) il livello ed il titolo della mansione cui il lavoratore viene assegnato;
c) la sede ed eventualmente la zona di lavoro;
d) il trattamento economico iniziale;
e) la durata dell'eventuale periodo di prova.
3. All'atto dell'assunzione ad ogni lavoratore viene consegnata una copia del presente contratto; al personale in servizio la copia del contratto viene consegnata entro tre mesi dalla data della stipulazione.
4. Nelle assunzioni di personale la Società terrà preliminarmente conto, semprechè gli interessati risultino in possesso dei requisiti richiesti, delle domande di assunzione presentate da componenti il nucleo familiare dei lavoratori dipendenti deceduti.
Nelle assunzioni di personale la Società terrà altresì conto, semprechè gli interessati risultino in possesso dei requisiti richiesti, delle domande di assunzione presentate da componenti il nucleo familiare dei lavoratori dipendenti che siano cessati dal servizio per raggiunti limiti di età o per invalidità o per malattia.
5. Allo scopo di utilizzare nel modo migliore le capacità professionali dei lavoratori in servizio e di consentire lo sviluppo di carriera, la Società, per coprire nuovi posti di lavoro o altri resisi vacanti, darà la precedenza, a parità di requisiti richiesti, ai lavoratori in servizio.
6. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 25, comma 2, della Legge 23 luglio 1991, n. 223, non rientrano nella quota di riserva stabilita dal comma 1 del medesimo art. 25, le assunzioni di personale inquadrato al livello C o superiore del sistema classificatorio di cui al successivo art. 19.
7. Nei confronti del personale che abbia prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 8 bis della Legge 25 marzo 1983, n. 79 e dell’art. 23 della Legge 28 febbraio 1987, n. 56, fermo restando al riguardo il rispetto del sistema di graduatorie e prelazioni previsto dalla normativa di legge:
- le Società terranno conto prioritariamente, per le assunzioni nella stessa unità produttiva di personale a tempo determinato, delle richieste del personale impiegato nella stessa mansione che abbia superato, anche attraverso la sommatoria di più contratti di lavoro, il periodo di prova in precedenti contratti a termine.
- le Società terranno altresì prioritariamente conto, per l’assunzione nella stessa unità produttiva di personale a tempo parziale, delle richieste del personale già impiegato, nella stessa mansione, con contratto di lavoro a tempo determinato.
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