Accordo ex art. 47, L. 428/1990

 

 

Tra

 

Autostrade - Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A., con sede in Roma, via A. Bergamini n. 50 (di seguito, “Autostrade” o la “Cedente”)

 

e

 

TowerCo S.p.A., con sede in Roma, via A. Bergamini n. 50 (di seguito, la “Conferitaria”):

 

- da una parte -

 

e

 

 

Le Segreterie Nazionali di Settore Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla-Cisal e UGL-Ausiliari al Traffico, e le rispettive Rappresentanze Sindacali Aziendali

 

- dall’altra -

 

 

Premesso che

 

Con comunicazione inviata alla FILT-CGIL, alla FIT-CISL, alla UILTRASPORTI, alla UGL- Ausiliari al Traffico, allo SLA-CISAL nonché alle RSA costituite presso le unità produttive interessate (di seguito complessivamente le “Organizzazioni Sindacali”), Cedente e Conferitaria hanno avviato la procedura di consultazione sindacale ai sensi dell’art. 47, Legge 29 dicembre 1990, n. 428, così come modificato dall’art. 2 del D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18, relativamente all’ipotizzato conferimento (di seguito, il “Conferimento”) del compendio aziendale afferente la gestione dei c.d. servizi di Tower Management (e la relativa offerta) a favore degli operatori di telefonia mobile mediante infrastrutture per la copertura radio di autostrade, gallerie e aree urbane limitrofe (di seguito, il “Compendio TowerCo”);

la Cedente, la Conferitaria e le Organizzazioni Sindacali, anche in relazione ai numerosi incontri, antecedenti la data di apertura della procedura, hanno concordato di dar corso in data odierna all’esame congiunto nell’ambito della procedura di consultazione sindacale.

 

Ciò premesso:

 

oggi, 29 maggio 2003, presso la sede Federreti in Roma, si è tenuto l’incontro tra la Cedente, la Conferitaria:

 

e

 

le Organizzazioni Sindacali  Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla-Cisal e UGL-Ausiliari al Traffico

 

 

Nel corso dell'incontro sono state confermate, da parte aziendale, le ragioni del Conferimento e fornite ulteriori informazioni sugli effetti dell’operazione relativamente ai trattamenti economico-normativi e all'occupazione.

 

Il rapporto di lavoro del personale dedicato al Compendio TowerCo è trasferito alla Conferitaria, con decorrenza 1 luglio 2003, ovvero dalla diversa data di efficacia del Conferimento e proseguirà senza soluzione di continuità, a norma dell’art. 2112 del codice civile, alle dipendenze della stessa, con il mantenimento della sede di lavoro, delle condizioni normative, contrattuali e salariali previste dal contratto collettivo di lavoro per il personale dipendente da Società e Consorzi Concessionari di Autostrade e Trafori e dalla contrattazione collettiva di secondo livello e dalla eventuale  contrattazione individuale.

 

Il Premio di Produttività verrà erogato con le medesime modalità ed importi del personale dipendente da  Autostrade per l’Italia S.p.A., sino alla definizione di uno specifico accordo aziendale.

 

Al personale trasferito con la presente procedura, nonché al personale proveniente successivamente dal Gruppo, continuerà ad essere applicato il ccnl “Per il personale dipendente da Società e Consorzi Concessionari di Autostrade e Trafori”.

 

TowerCo applicherà in via convenzionale la normativa di cui alla  Legge nr.300/70 per le aziende con più di 15 dipendenti.

    

Al personale trasferito dalla Cedente alla Conferitaria con l’attuale procedura, nonché al personale proveniente successivamente dal Gruppo, verrà garantita l’opzione per il rientro purchè la Conferitaria risolva il rapporto di lavoro per un motivo diverso dalla giusta causa, giustificato motivo soggettivo o grave inadempienza degli obblighi contrattuali.

 

L’opzione  del rientro nella Cedente viene estesa anche nei casi di fallimento, di messa in liquidazione o mutamento degli assetti proprietari di TowerCo che ne modifichi il controllo di diritto.

 

 L’opzione dovrà essere comunicata alla Cedente entro 30 giorni dalla data di comunicazione del licenziamento, ovvero entro 30 giorni dalla comunicazione fornita alle OSL delle intervenute modifiche agli assetti proprietari.

 

Il lavoratore sarà riassunto, valutata la sussistenza delle condizioni, entro 90 giorni. Al lavoratore riassunto dalla Cedente saranno riconosciuti lo stesso livello di inquadramento, la stessa retribuzione, la stessa sede di lavoro alla data dell’eventuale rientro.

 

Resta inteso che il termine della efficacia temporale di tale diritto di rientro del personale trasferito con la presente procedura, nonché al personale proveniente successivamente dal Gruppo, verrà convenuto durante le consultazioni sindacali connesse al Progetto Mediterraneo.

 

Il personale di cui sopra sarà preso in considerazione, in via prioritaria, per eventuali esigenze all’interno del Gruppo compatibilmente con i requisiti richiesti. In analogia, qualora, dovessero emergere esigenze di personale per TowerCo. saranno prese in considerazione, in via prioritaria, le candidature di personale del Gruppo, compatibilmente con i requisiti.

 

Al personale trasferito con la presente intesa, nonché al personale proveniente successivamente dal Gruppo, vengono confermati, in quanto applicabili,  i contenuti del Protocollo del 7 dicembre 2001.

 

 Resta concordato che le interlocuzioni sindacali rimarranno anche dopo il Conferimento presso la Conferitaria inalterate.

 

Con la sottoscrizione del presente verbale di accordo le parti si danno reciprocamente atto di aver concluso la procedura di cui all’art. 47 della Legge nr. 428 del 29 dicembre 1990, così come modificato dall’art. 2 del D.Lgs. nr. 18 del 2 febbraio 2001.

 

 

L. C. S.

 

AUTOSTRADE S.p.A.                                                          TOWER CO S.p.A                                                   

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONI SINDACALI FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, SLA- CISAL E UGL AUSILIARI AL TRAFFICO.