VERBALE DI ACCORDO
Addì 26 febbraio 2004 in Roma,
t r a
Autostrade per l’Italia SpA, assistita da Federreti
e
FILT-Cgil
FIT-Cisl
UILTRASPORTI
SLA-Cisal
UGL-Ausiliari del Traffico
si è convenuto quanto segue in ordine al Premio di risultato e produttività da valere per Autostrade per l’Italia SpA.
1 - Nel quadro di quanto previsto nel Protocollo 23 luglio 1993 e nell’art. 46 lettera B) del c.c.n.l. 16 febbraio 2000 e in attuazione degli impegni assunti con l’accordo 18 luglio 2003, l’articolazione del Premio intende correlare le erogazioni del secondo livello di contrattazione ai risultati reddituali consolidati di Gruppo e all’andamento di specifici indicatori di produttività aziendale.
2 - Il Premio ha validità fino al 31 dicembre 2005 e misura i risultati conseguiti negli anni 2003, 2004 e 2005.
3 - Alla luce di quanto sopra le erogazioni del Premio vengono correlate ad un parametro di redditività e a due parametri di produttività. L’importo annuo lordo del Premio è costituito dalla somma dei singoli valori afferenti ciascun parametro, arrotondata all’unità superiore.
4 - Il Premio apprezza gli scostamenti relativi a ciascun parametro. Per ciascuno di essi viene definito un importo base che, in relazione ad una scala predeterminata, aumenta o diminuisce in funzione dei risultati a consuntivo che si registrano nell’anno di riferimento rispetto all’anno precedente.
5 - Ai fini della valutazione della redditività si assume a riferimento il parametro rappresentato dal Margine Operativo Lordo (EBITDA), misurandone la variazione percentuale registrata a consuntivo rispetto all’anno precedente, sulla base dei relativi dati riportati nel Bilancio consolidato del Gruppo (Tavola “Analisi dei risultati reddituali consolidati”).
6 - Il parametro di redditività viene correlato a un importo base annuo di € 392,00. In relazione alla variazione percentuale, in aumento o in diminuzione, registrata a consuntivo rispetto all’anno precedente, detto importo base verrà aumentato o diminuito nei termini di cui al meccanismo che segue:
Variazione percentuale rispetto Importo base +/- Importo totale
all’anno precedente
Oltre 0 fino a + 5% = 392 +5% = 411,6
oltre + 5% fino a +7,5% = “ +7,5% = 421,4
oltre + 7,5% fino a +10% = “ +10% = 431,2
oltre +10% fino a +15% = “ +12,5% = 441
oltre + 15% = “ +15% = 450,8
oltre 0% fino a –5% = “ -5% = 372,4
oltre –5% fino a –7,5% = “ -7,5% = 362,6
oltre –7,5% fino a –10% = “ -10% = 352,8
oltre –10% fino a – 15% = “ -12,5% = 343
oltre – 15% valutazione congiunta
7 - L’importo risultante corrisponde al livello C e verrà articolato per gli altri livelli sulla base dei parametri di cui alla tab. A, allegata al c.c.n.l. 16 febbraio 2000.
8 - Ai fini della valutazione della produttività si assumono a riferimento due distinti parametri riferiti alla Società Autostrade per l’Italia.
9 - Il primo parametro è rappresentato dal rapporto
Km. percorsi (migliaia)
Organico medio
misurandone la variazione percentuale registrata a consuntivo rispetto all’anno precedente, sulla base dei relativi dati riportati nel Bilancio aziendale. Agli effetti del totale di chilometri percorsi si considerano i dati di traffico pagante sull’intera rete ASPI (Delibera CIPE 20 dicembre 1996).
10 - Al suddetto parametro viene correlato, per il primo anno di applicazione del Premio, un importo base annuo di € 281,00. Per gli anni successivi, all’importo base dell’anno precedente si aggiunge o si sottrae il 95% dell’aumento o della diminuzione registrata in tale anno. In relazione alla variazione percentuale, in aumento o in diminuzione, registrata a consuntivo rispetto all’anno precedente, l’importo base come sopra determinato verrà aumentato o diminuito nei termini di cui al meccanismo che segue:
Variazione percentuale rispetto Importo base (1°anno) +/- Importo totale
all’anno precedente iniziale iniziale
Oltre 0 fino a + 3,0% = 281 +5% = 295,1
oltre + 3% fino a +4,5% = “ +8% = 303,5
oltre + 4,5% fino a +5,5% = “ +11% = 311,9
oltre +5,5% fino a +7,5% = “ +18% = 331,6
oltre + 7,5% = “ +20% = 337,2
oltre 0% fino a –3,0% = “ -5% = 267
oltre –3% fino a –4,5% = “ -8% = 258,5
oltre –4,5% fino a –5,5% = “ -11% = 250,1
oltre –5,5% fino a – 7,5% = “ -18% = 230,4
oltre – 7,5% valutazione congiunta
11 - L’importo risultante corrisponde al livello C e verrà articolato per gli altri livelli sulla base dei parametri di cui alla tab. A, allegata al c.c.n.l. 16 febbraio 2000.
12 - Il secondo parametro è rappresentato dal rapporto
Organico medio
misurandone la variazione percentuale registrata a consuntivo rispetto all’anno precedente, sulla base dei relativi dati riportati nel Bilancio aziendale. Il numero annuo dei transiti in uscita nelle stazioni autostradali (e in entrata per il sistema aperto) è dato dalla somma delle transazioni manuali e del 40% di quelle in automatico.
13 - Al suddetto parametro viene correlato, per il primo anno di applicazione del Premio, un importo annuo base di Euro 281,00. Per gli anni successivi, all’importo base dell’anno precedente si aggiunge o si sottrae il 95% dell’aumento o della diminuzione registrata in tale anno. In relazione alla variazione percentuale, in aumento o in diminuzione, registrata a consuntivo rispetto all’anno precedente, l’importo base come sopra determinato verrà aumentato o diminuito nei termini di cui al meccanismo che segue:
Variazioni percentuali rispetto Importo base (1°anno) +/- Importo totale
all’anno precedente iniziale iniziale
Oltre 0 fino a + 0,5% = 281 +5% = 295,1
oltre + 0,5% fino a +1% = “ +8% = 303,5
oltre + 1% fino a +2,5% = “ +11% = 311,9
oltre +2,5% fino a +4% = “ +15% = 323,2
oltre + 4% = “ +18% = 331,6
oltre 0% fino a –0,5% = “ -5% = 267
oltre –0,5% fino a -1% = “ -8% = 258,5
oltre -1% fino a –2,5% = “ -11% = 250,1
oltre –2,5% fino a – 4% = “ -15% = 238,9
oltre – 4% valutazione congiunta
14 - L’importo risultante corrisponde al livello C e verrà articolato per gli altri livelli sulla base dei parametri di cui alla tab. A, allegata al c.c.n.l. 16 febbraio 2000.
15 - Criteri di erogazione
Il Premio verrà corrisposto al personale a tempo indeterminato in servizio al 1° marzo di ciascun anno in relazione al servizio prestato nell’anno precedente.
L’erogazione del Premio avverrà con un acconto, con le competenze del mese di marzo di ciascun anno, e con un saldo a conguaglio con le competenze del mese di luglio.
L’acconto sarà pari al 50% del Premio dell’anno precedente, in relazione al servizio prestato nell’anno precedente, e in caso di cessazione del rapporto di lavoro il conguaglio verrà effettuato con le spettanze di fine rapporto.
Per il personale con contratto di lavoro a tempo parziale il Premio verrà riproporzionato in relazione alla durata ordinaria della prestazione, comprendendo a tali effetti le ore supplementari prestate nell’anno precedente, con esclusione delle ore trasformate in riposi compensativi e confluite nella banca ore.
La quota giornaliera si determina dividendo per 22 un dodicesimo dell’importo annuo spettante; la quota mensile è pari ad un dodicesimo dell’importo annuo spettante.
A partire dal mese di gennaio 2004 trovano applicazione i seguenti criteri:
§ in caso di non effettuazione della prestazione per malattia e/o per assenze non retribuite, non verrà corrisposta una quota giornaliera del Premio;
§ in caso di malattia superiore a cinque giorni consecutivi di calendario verrà riconosciuta, a partire dal sesto giorno, una quota del premio pari all’80% di quella giornaliera.
§ in caso di malattia di durata inferiore a quattro giorni di calendario che non abbia comportato ricovero ospedaliero o day-hospital, per ogni assenza in turni notturni o festivi, nonché nella giornata di domenica per il solo personale a tempo pieno, ovvero, per il personale non turnista, nelle giornate di venerdì e lunedì, saranno detratte due quote giornaliere, in luogo della singola, per ogni giorno di assenza.
Gli importi del Premio di cui al presente accordo non sono utili agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale né del trattamento di fine rapporto.
Ai fini del calcolo dell’importo spettante non saranno considerati utili gli eventuali periodi di assenza non retribuita registrati nell’anno 2003.
16 - Ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato sarà corrisposto un Premio corrispondente a un dodicesimo della quota annua del Premio per ogni mese di servizio prestato nell’anno di corresponsione. Detto Premio verrà corrisposto con le stesse modalità di cui al punto 15 ai lavoratori in servizio al 1° maggio di ogni anno o assunti successivamente nel corso dell’anno.
17 - Comunicazioni e monitoraggio
Nel mese di luglio di ciascun anno l’Azienda comunicherà alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente accordo i risultati dei parametri di cui ai punti che precedono ed i conseguenti importi annui del Premio.
L’azienda comunicherà trimestralmente l’andamento tendenziale dei diversi indicatori.
Come espressamente previsto, nel caso di variazione negativa eccedente i limiti stabiliti per ciascun parametro le parti si incontreranno per una valutazione e per le eventuali determinazioni conseguenti.
18 - Le parti si danno atto che il Premio di risultato e produttività di cui al presente accordo rientra nelle previsioni di cui all’art. 2 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni nella L.23 maggio 1997, n. 135.
Le parti si danno atto che in caso di mancata disdetta del presente accordo la media di quanto erogato relativamente al parametro di redditività nel triennio 2003/2004/2005 ne costituirà il nuovo importo base annuo ai fini del calcolo del Premio di risultato e produttività.
* * *
Le parti confermano che quanto convenuto nelle linee guida definite il 18 luglio 2003, unitamente a quanto previsto dal presente accordo costituisce utile riferimento per la definizione della contrattazione di secondo livello per le Società concessionarie del Gruppo.
Da Autostrade per l’Italia
A OSL
Con riferimento all’Accordo raggiunto in data odierna sul Premio di Produttività Vi confermiamo che nel corso del primo semestre 2004 verrà illustrato il progetto aziendale di intervento su tematiche di carattere sociale riferite al personale.
Vi confermiamo, altresì, che gli importi derivanti dalla trattenuta della quota aggiuntiva per assenza per malattia, ai sensi del punto 15, 5° capoverso, terzo a linea, del citato accordo, verranno inclusi nelle risorse economiche dedicate alla realizzazione del progetto. Detti importi verranno evidenziati ai fini di una condivisa utilizzazione degli stessi.