VERBALE
DI ACCORDO
·
la
Società Autostrade
·
le
Segreterie Nazionali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI
per la verifica delle sperimentazioni previste dal
Verbale di Accordo del 9 aprile 1998.
Le parti, sugli argomenti temi in oggetto di
sperimentazione, convengono quanto segue:
Le parti hanno valutato positivamente gli esiti
delle sperimentazioni effettuate ed i lavori della Commissione tecnica istituita
al fine di individuare le attività lavorative ed omogeneizzare le
sperimentazioni stesse verso un unico modello organizzativo (all. A). Condividono,
quindi, la struttura articolata sulla divisione dei compiti tra attività
gestionali, affidate al Gestore di tratta. E quelle operative e di servizio,
affidate all’operatore Ceo, con copertura h 24 delle attività previste
nell’allegato A.
Convengono, pertanto, che a livello locale presso
tutte le Direzioni di Tronco, verranno attivati confronti per la determinazione
del nuovo modello organizzativo sulla base dei seguenti criteri:
·
istituzione
di un Centro Operativo di Esazione (CEO), articolato in una unica sede presso
la Direzione di Tronco o, eventualmente, al fine di non pervenire a forme di
mobilità territoriale che comportino un effettivo disagio sul personale, in
altra sede, comunque, diversa dalle stazioni. L’orario di lavoro degli
operatori CEO, in turni continui e avvicendati, sarà effettuato con sequenza
lavoro/riposi come stabilito dal c.c.n.l., con conseguente corresponsione
dell’indennità lavori complementari. A livello locale le parti stabiliranno il livello di
servizio necessario alle esigenze operative del CEO; per la copertura di tali
necessità, verrà utilizzato il personale attualmente capo stazione
prioritariamente su base volontaria, e, successivamente, in base alla distanza
tra sede di lavoro e l’ubicazione del CEO, fino al completamento delle
esigenze. Le parti,
inoltre, definiranno forme di impiego produttivo per il personale capo stazione
che non troverà collocazione nel CEO. Qualora non fossero trovate idonee
soluzioni, il personale fino ad oggi inserito nella posizione lavorativa di
“capo stazione” sarà destinato lavorativa di supporto all’esazione con le
attività individuate specificatamente dalla Commissione Tecnica con
l’attribuzione delle indennità contrattuali spettanti. Le parti, si riservano
di verificare, dopo la fase di realizzazione del nuovo modello, tale posizione
lavorativa. Le parti, infine convengono che al personale attualmente capo
stazione comunque impiegate vengano mantenuti ad personam i trattamenti
retributivi di miglior favore oggi in atto.
·
Costituzione
di un numero di sedi di gestore di tratta (non turnista), definite a livello
locale, secondo le peculiarità delle singole Direzioni di Tronco, con univoca
responsabilità sulla tratta di competenza. Le parti, a livello locale,
valuteranno la possibilità di articolare diversamente l’orario dei gestori di
tratta, al fine di garantire la presenza , in fasce orarie diverse, in funzione
delle necessità operative e del servizio.
Le parti condividono l’opportunità di attivare una
metodologia di confronto analoga a quella praticata per la revisione della
linea esazione. Pertanto, al fine di analizzare l’andamento delle
sperimentazioni del servizio di assistenza al traffico, convengono di
costituire una Commissione Tecnica che, inizierà i lavori a partire dal mese di
Aprile, sulla base dei seguenti criteri:
·
analizzare
le attività relative alla viabilità-traffico e manutenzione individuandone gli
ambiti operativi;
·
individuare
eventuali disomogeneità applicative tra le varie DD.TT. interessate attualmente
alla sperimentazione.
La Commissione, che per parte sindacale è composta
da un rappresentante per ogni Organizzazione, delle Direzioni di Tronco dove si
è realizzata la sperimentazione, ultimerà i lavori entro il mese di Maggio.
Al termine dei lavori della Commissione Tecnica, le parti si incontreranno per definire l’estensione del servizio di assistenza al traffico nelle altre Direzioni di Tronco.
Le parti confermano che l’obiettivo del nuovo
modello organizzativo della linea impianti è quello di contemperare le esigenze
di efficienza e rapidità di intervento sui guasti della tratta di riferimento
relativamente agli impianti di stazione ed agli altri impianti (colonnine SOS,
gallerie, ecc.). Pertanto, a chiarimento di quanto previsto nel Verbale di
accordo del 9.04.98, che definisce l’attività lavorativa, per la figura qualificato
di tratta, su tutti gli impianti della tratta stessa superando l’attuale
ripartizione collegata alla tipologia degli impianti, convengono di
puntualizzare quanto segue:
a livello locale, all’atto della definizione degli
organici di tratta, dovranno essere individuate le rispettive quantità con
l’obiettivo di assicurare la copertura delle attività per le diverse tipologie
di intervento (manutenzione o ripristino) ferma restando l’unicità della
posizione lavorativa. Conseguentemente il personale B1 di tratta, interverrà a
rotazione (in turno o con orari normali) sulle tipologie sopra individuate,
secondo schemi di rotazione predefiniti che verranno portati a conoscenza del
personale con le modalità individuate negli accordi tra le parti. Fermo rimanendo
quanto sopra a livello locale potranno essere individuate soluzioni diverse.
Resta inteso che, in casi di emergenza, le risorse della tratta potranno essere
destinate sull’intervento prioritario;
fermo rimanendo quanto previsto nel c.c.n.l.,
trimestralmente l’Azienda comunicherà alle O.S. le eventuali attività per cui
si prevede l’affidamento o il mantenimento in appalto.
Stante la necessità di assicurare percorsi formativi
adeguati ai mutamenti organizzativi e tecnologici in atto, a livello locale
verrà costantemente monitorata l’attività di formazione in modo da renderla
adeguata alle necessità, correlando le intese con gli specifici percorsi
formativi.
Le parti valuteranno, entro la fine di Maggio 1999,
gli andamenti delle prime sperimentazioni in atto del MCT per una precisa
definizione delle modalità operative e di funzionamento.
Le parti convengono di istituire una apposita commissione al fine dell’attuazione di quanto previsto nell’accordo del 9.4.98.