Addì 19 settembre 2002, in Roma
Tra
la FEDERRETI, con la partecipazione delle Aziende associate
la FISE, con la partecipazione delle Aziende associate
e
la FILT/CGIL
la FIT/CISL
la UILTRASPORTI
la UGL – Federazione Ausiliari del Traffico
lo SLA-CISAL
in applicazione di quanto stabilito dal Protocollo 23 luglio 1993, si è concordato quanto segue per il rinnovo della parte economica del Contratto collettivo nazionale di lavoro 16 febbraio 2000 da valere per il personale dipendente da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori, scaduta il 31 dicembre 2001.
I minimi tabellari mensili vengono determinati nei valori e con le decorrenze indicati nella tabella di seguito riportata:
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LivelliI |
Aum.ti a Regime |
AumentiI |
Nuovi Minimi |
Parametri |
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dall’1.10.2002 |
dall’1.3.2003 |
dall’1.1.2002 |
dall’1.3.2003 |
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A A1 B B1 C C1 D |
130,20 116,35 102,50 93,64 82,00 74,80 55,41 |
71,45 63,85 56,25 51,39 45,00 41,05 30,41 |
58,75 52,50 46,25 42,25 37,00 33,75 25,00 |
1137,99 1016,92 895,85 818,43 716,70 653,77 484,25 |
1196,74 1069,42 942,10 860,68 753,70 687,52 509,25 |
235 210 185 169 148 135 100 |
Le parti si danno atto che gli incrementi dei minimi tabellari decorrenti dal 1° ottobre 2002 e dal 1° marzo 2003 definiti con il presente accordo non sono considerati utili, per la vigenza del ccnl 16 febbraio 2000, ai fini del computo dei compensi relativi al lavoro straordinario ed alle indennità maneggio denaro, turni sfalsati e spezzati.
Ai lavoratori a tempo indeterminato in servizio alle date di seguito riportate verranno corrisposti i seguenti importi forfetari lordi pro-capite:
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Livelli |
1° ottobre 2002 |
1° aprile 2003 |
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A A1 B B1 C C1 D |
516,00 461,00 406,00 371,00 325,00 296,00 219,60 |
317,00 284,00 250,00 228,00 200,00 182,00 135,00 |
Tali importi, che saranno rispettivamente corrisposti unitamente alle competenze del mese di ottobre 2002 e del mese di aprile 2003, verranno determinati, per i lavoratori assunti successivamente al 1° gennaio 2002, in funzione dei mesi di servizio prestati dalla data di assunzione fino ai rispettivi mesi di corresponsione. Fermo restando quanto sopra, per il personale a tempo parziale tali importi verranno ridotti alla misura del 60%.
Ai fini di cui al comma precedente non vengono considerate le frazioni di mese inferiori a 15 giorni, mentre quelle pari o superiori a 15 giorni vengono computate come mese intero.
Gli importi forfetari di cui sopra non saranno considerati utili ai fini dei vari istituti contrattuali e di legge, né ai fini della determinazione del trattamenti di fine rapporto.
Le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza, puerperio e congedo matrimoniale, intervenute nei periodi di commisurazione di ciascun importo forfetario, che hanno dato luogo a pagamento di indennità a carico dell’Istituto competente e di integrazione a carico delle Aziende, saranno considerate utili ai fini della maturazione dell’importo di cui sopra.
La parti si danno atto che l’applicazione di quanto disposto dai chiarimenti a verbale all’art. 9 – Orario di lavoro, avuto anche riguardo alla clausola di cui all’ultimo capoverso dei Chiarimenti stessi, è stata coerente con la disciplina normativa relativa al personale di cui ai punti 13 e seguenti del citato art. 9 e ne ribadiscono la piena validità risultando in linea con quanto disposto dalla legislazione vigente.
Al solo fine di determinare criteri applicativi, che consentano una semplificazione sul piano gestionale, le parti convengono di sostituire come segue, a decorrere dall’ultimo quadrimestre del corrente anno, l’ultimo capoverso dei citati Chiarimenti a verbale all’art. 9.
“Nell’ultimo mese del quadrimestre verranno programmate, secondo quanto previsto dall’art. 9 – Orario di lavoro, le ore di prestazione ordinaria ancora da realizzare, determinate sottraendo dal monte ore di ciascun quadrimestre – ottenuto dallo sviluppo della media settimanale di 37 ore (pari rispettivamente a 634 o 640 per l’anno bisestile per il primo quadrimestre, 650 per il secondo e 645 per il terzo) – quelle effettivamente prestate nei tre mesi precedenti.
Concorrono a determinare le ore ordinarie dei tre mesi precedenti le ore effettivamente prestate, ad eccezione di quelle già qualificate come prestazioni straordinarie come di seguito specificato nei primi due alinea dell’ultimo capoverso del presente testo, e le assenze intervenute nello stesso periodo, computate secondo le previsioni del vigente contratto.
Le assenze intervenute nell’ultimo mese del quadrimestre verranno computate allo stesso modo, fermo rimanendo che in mancanza di prestazioni aggiuntive effettivamente rese non si darà luogo al riconoscimento di prestazioni straordinarie.
Tale previsione non si applica in caso di assenza per ferie.
Conseguentemente, il computo delle ore straordinarie trova applicazione esclusivamente nei seguenti casi:
- prolungamento giornaliero delle prestazioni programmate;
- prestazione effettuata in uno degli otto giorni di riposo mensili garantiti;
- nell’ultimo mese del quadrimestre, per le prestazioni aggiuntive eventualmente effettuate oltre la programmazione dello stesso mese”.
NOTA A VERBALE DELLE OO.SS.
In riferimento alla previsione di non considerare utili ai fini del computo di compensi relativi al lavoro straordinario ed alle indennità maneggio denaro, turni sfalsati e spezzati, gli incrementi determinati, le OO.SS. dichiarano che per vigenza contrattuale hanno inteso la scadenza del 31 dicembre 2003.
Pertanto a far data dal 1° gennaio 2004 gli incrementi di cui sopra, per le OO.SS., saranno considerati utili al calcolo di tutti gli istituti contrattuali.
In riferimento alla previsione di non considerare utili ai fini del computo di compensi relativi al lavoro straordinario ed alle indennità maneggio denaro, turni sfalsati e spezzati, gli incrementi determinati, le Organizzazioni imprenditoriali dichiarano che per “vigenza contrattuale” hanno inteso riferirsi al rinnovo del ccnl 16 febbraio 2000.
Le suddette previsioni saranno quindi operanti fino al rinnovo stesso.
Roma, 19 Settembre 2002
SEGUONO FIRME