Addì 19 settembre 2002,  in Roma

 

 

Tra

 

 

la  FEDERRETI, con la partecipazione delle Aziende associate

 

la FISE, con la partecipazione delle Aziende associate

 

e

la FILT/CGIL   

la FIT/CISL

la UILTRASPORTI

la UGL – Federazione Ausiliari del Traffico

lo SLA-CISAL

 

 

in applicazione di quanto stabilito dal Protocollo 23 luglio 1993, si è concordato quanto segue per il rinnovo della parte economica del Contratto collettivo nazionale di lavoro 16 febbraio 2000 da valere per il personale dipendente da società e consorzi  concessionari di autostrade e trafori, scaduta  il 31 dicembre 2001.

 

 

MINIMI TABELLARI

 

 

I minimi tabellari mensili vengono determinati nei valori e con le decorrenze indicati nella tabella di seguito riportata:

 

 

LivelliI

Aum.ti a Regime

AumentiI

Nuovi  Minimi

Parametri

 

 

dall’1.10.2002

dall’1.3.2003

dall’1.1.2002

dall’1.3.2003

 

A

A1

B

B1

C

C1

D

130,20

116,35

102,50

93,64

82,00

74,80

55,41

71,45

63,85

56,25

51,39

45,00

41,05

30,41

58,75

52,50

46,25

42,25

37,00

33,75

25,00

1137,99

1016,92

895,85

818,43

716,70

653,77

484,25

1196,74

1069,42

942,10

860,68

753,70

687,52

509,25

235

210

185

169

148

135

100

 

 

 

Le parti si danno atto che gli incrementi dei minimi tabellari decorrenti dal 1° ottobre 2002 e dal 1° marzo 2003 definiti con il presente accordo non sono considerati utili, per la vigenza del ccnl 16 febbraio 2000, ai fini del computo dei compensi relativi al lavoro straordinario ed alle indennità maneggio denaro, turni sfalsati e spezzati.

 

 

 

 

UNA TANTUM

 

Ai lavoratori a tempo indeterminato in servizio  alle date di seguito riportate verranno corrisposti i seguenti importi forfetari lordi pro-capite:

 

 

Livelli

1° ottobre 2002

1° aprile 2003

A

A1

B

B1

C

C1

D

516,00

461,00

406,00

371,00

325,00

296,00

219,60

317,00

284,00

250,00

228,00

200,00

182,00

135,00

 

Tali importi, che saranno rispettivamente corrisposti unitamente alle competenze del mese di ottobre 2002 e del mese di aprile 2003, verranno determinati, per i lavoratori assunti successivamente al 1° gennaio 2002, in funzione dei mesi di servizio prestati dalla data di assunzione fino ai rispettivi mesi di corresponsione. Fermo restando quanto sopra,  per il personale a tempo parziale tali importi verranno  ridotti alla misura del 60%.

 

Ai fini di cui al comma precedente non vengono considerate le frazioni di mese inferiori a 15 giorni, mentre quelle pari  o superiori a 15 giorni vengono computate come mese intero.

 

Gli importi forfetari di cui sopra non saranno considerati utili ai fini dei vari istituti  contrattuali e di legge, né ai fini della determinazione del trattamenti di fine rapporto.

 

Le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza, puerperio e congedo matrimoniale, intervenute nei periodi di commisurazione di ciascun importo forfetario, che hanno dato luogo a pagamento di indennità a carico dell’Istituto competente e di integrazione a carico delle  Aziende, saranno considerate utili ai fini della maturazione dell’importo di cui sopra.

 

 

 

ART. 9 – ORARIO DI LAVORO

 

La parti si danno atto che l’applicazione  di quanto disposto dai chiarimenti a verbale all’art. 9 – Orario di lavoro, avuto anche riguardo  alla clausola  di cui all’ultimo capoverso dei Chiarimenti stessi, è stata coerente con la disciplina  normativa relativa al personale di cui ai punti 13 e seguenti del citato art. 9 e ne ribadiscono la piena validità risultando in linea  con quanto disposto dalla legislazione vigente.

 

Al solo fine di determinare criteri applicativi,  che consentano una  semplificazione sul piano gestionale, le parti convengono di sostituire come segue, a decorrere dall’ultimo quadrimestre del corrente anno, l’ultimo capoverso dei citati Chiarimenti a verbale all’art. 9.

 

“Nell’ultimo mese del quadrimestre verranno programmate, secondo quanto  previsto dall’art. 9 – Orario di lavoro, le ore di prestazione ordinaria ancora da realizzare, determinate  sottraendo dal monte ore di ciascun quadrimestre – ottenuto dallo sviluppo della media settimanale di 37 ore (pari  rispettivamente a 634 o 640 per l’anno bisestile per il primo quadrimestre, 650 per il secondo e 645 per il terzo) – quelle effettivamente prestate nei tre mesi precedenti.

 

Concorrono a determinare le ore ordinarie dei tre mesi precedenti le ore  effettivamente prestate, ad eccezione di quelle già qualificate come prestazioni straordinarie come di  seguito specificato nei primi due alinea dell’ultimo capoverso del presente testo, e le assenze intervenute nello stesso periodo, computate secondo le previsioni del vigente contratto.

 

Le assenze intervenute nell’ultimo mese del quadrimestre verranno computate allo stesso modo, fermo rimanendo che in mancanza di prestazioni aggiuntive effettivamente rese non si darà luogo al riconoscimento di prestazioni straordinarie.

Tale previsione  non si applica  in caso di assenza per ferie.

 

Conseguentemente, il computo delle ore straordinarie trova applicazione esclusivamente nei seguenti casi:

-                     prolungamento giornaliero delle prestazioni programmate;

-                     prestazione effettuata in uno degli otto  giorni di riposo mensili garantiti;

-                     nell’ultimo mese del quadrimestre, per le prestazioni aggiuntive eventualmente effettuate oltre la programmazione dello stesso mese”.

 

 

 

NOTA A VERBALE DELLE OO.SS.

 

In riferimento alla previsione di non considerare  utili ai fini del computo di compensi relativi al lavoro straordinario ed alle indennità maneggio denaro, turni sfalsati e spezzati, gli incrementi determinati,  le OO.SS.  dichiarano che per vigenza contrattuale hanno inteso la scadenza del 31 dicembre 2003.

 

Pertanto a far data dal 1° gennaio 2004 gli incrementi di cui sopra, per le OO.SS., saranno considerati utili al calcolo di tutti gli istituti contrattuali.

 

 

 

 

 

 

NOTA A VERBALE DI FEDERRETI E FISE

 

In riferimento alla previsione di non considerare utili ai fini del computo di compensi relativi al lavoro straordinario ed alle indennità maneggio denaro, turni sfalsati e spezzati, gli incrementi determinati, le Organizzazioni imprenditoriali dichiarano che  per “vigenza contrattuale” hanno inteso riferirsi al rinnovo del ccnl 16 febbraio 2000.

 

Le suddette previsioni saranno quindi operanti fino al rinnovo stesso.

 

 

Roma, 19 Settembre 2002

 

 

SEGUONO FIRME