Nazionale - Contrattazione secondo livello

 

 

LINEE GUIDA DELLA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO

 

Nel quadro di quanto previsto in materia di contrattazione di secondo livello nel Protocollo 23 luglio 1993 e nell’art. 46 lettera B) del vigente c.c.n.l., le Parti ribadiscono gli impegni assunti con gli accordi 3 aprile 2001 e 20 luglio 2002 in ordine alla definizione di parametri oggettivi ai quali correlare l’erogazione del Premio, sulla base dell’andamento di specifici indicatori che misurino la redditività ed il raggiungimento di obiettivi di miglioramento della produttività e qualità.

 

Tali parametri saranno individuati dalle Parti entro il 30.09.2003, con l’obiettivo di costruire un sistema di valutazione basato sui seguenti principi:

 

individuazione di obiettivi chiari e definiti;

individuazione di indicatori di redditività e di obiettivi di produttività e qualità;

correlazione tra il raggiungimento degli obiettivi e le erogazioni economiche;

semplicità di individuazione dei risultati raggiunti;

attivazione di meccanismi di informazione, monitoraggio e verifica.

Il conseguimento dell’importo complessivo del Premio si ottiene in relazione al positivo andamento sia dell’ indice relativo alla redditività, sia di quello legato alla produttività e qualità che sarà composto da più indicatori, differenziati anche a seconda della tipologia dell’attività svolta, capaci di cogliere le effettive performances qualitative e quantitative realizzate dal personale.

 

Le linee guida e le soluzioni che verranno individuate nell’intesa che verrà realizzata costituiscono utile riferimento per la definizione della contrattazione di secondo livello per le Società concessionarie del Gruppo.

 

Redditività

Ai fini della valutazione della redditività verranno assunti a riferimento uno o più valori rappresentativi della stessa o la loro incidenza su altri, desunti dal Bilancio Consolidato di Gruppo, che siano in grado di apprezzare la redditività dell’Azienda per ciascun anno di riferimento.

 

Il meccanismo da individuare dovrà valorizzare lo scostamento in positivo realizzato per ciascun anno di riferimento rispetto a quello dell’anno precedente.

 

Nel caso di andamenti anomali, attinenti a Società del Gruppo non correlate alle Concessioni autostradali, le Parti adotteranno le opportune determinazioni.

 

 

Produttività

Ai fini della valutazione della produttività, verranno definiti parametri più strettamente correlati all’apporto del personale al conseguimento di livelli di miglioramento della produttività, individuando meccanismi che misurino gli effettivi incrementi di produttività dei lavoratori e di sistema, attraverso criteri di valutazione che verranno correlati ad indicatori legati ai diversi comparti aziendali (linea esazione, linea impianti, linea traffico e viabilità,…).

 

Qualità

Le Parti nella condivisione della rilevanza della qualità del servizio da prestare all’utenza effettueranno una appropriata valutazione, sulla base degli elementi disponibili e dei programmi in corso di perfezionamento diretti ad un più puntuale apprezzamento di tale fattore, nell’ottica di una valorizzazione dei relativi risultati.

 

Modalità di calcolo e di erogazione

Tenuto conto delle caratteristiche proprie della contrattazione di secondo livello, le Parti dovranno altresì definire la relazione tra gli indicatori presi a riferimento per la determinazione della erogazione del Premio, con riferimento ai risultati conseguiti negli anni 2003/2005, individuando meccanismi di variabilità, in più od in meno, degli importi in funzione dell’ andamento dei parametri di misurazione, individuando in tale contesto i presupposti di riferimento per la valorizzazione del Premio.

 

L’erogazione del Premio avverrà in due soluzioni, nell’anno successivo a quello di maturazione, con le competenze del mese di luglio per il 75% e di settembre per la parte residua, con riserva di definire i criteri di attribuzione.

 

Per il personale con contratto part-time il Premio verrà riproporzionato in relazione alla ridotta prestazione lavorativa.

 

Gli importi erogati non hanno riflessi su tutti gli istituti contrattuali ivi compreso il TFR.

 

 

Roma, 18 luglio 2003