Addì 7 gennaio 2003, in Roma
tra
la FEDERRETI, con la partecipazione delle Aziende associate
la FISE, con la partecipazione delle Aziende associate
e
la FILT-CGIL
la FIT-CISL
la UILTRASPORTI
la UGL-Federazione Ausiliari del Traffico
lo SLA-CISAL
si è convenuto quanto segue in ordine alla Previdenza integrativa per i lavoratori del settore delle Autostrade, di cui all’art. 54 del ccnl 16 febbraio 2000, che le parti riconfermano.
Le parti convengono sull'opportunità di dar luogo ad una fase di confronto che consenta gli opportuni approfondimenti sulle migliori modalità di realizzazione di quanto previsto dal ccnl in materia di Previdenza Integrativa, valutando anche. in tale ambito, eventuali opportunità di adesione del settore a Fondi esistenti nel comparto dei Trasporti,
Le parti si impegnano a concludere il confronto non oltre il 31 marzo 2003.
Le parti convengono altresì - in via transitoria e fermo restando quanto previsto dall’art. 54 del ccnl 16 febbraio 2000 - che all'atto dell’avvio della Previdenza complementare ed entro 120 giorni dalla consegna al lavoratore della relativa scheda informativa, il lavoratore potrà esprimere formalmente, in occasione della propria adesione, l'opzione per una specifica contribuzione, decorrerle dal 1 aprile 2003 e che determinerà effetti per i dodici mesi successivi a tale data e cioè fino al 31 marzo 2004.
Detta specifica contribuzione, nei limiti dì deducibilità fiscale prevista dalla normativa di legge, sarà costituita da:
a) il 2%, a carico dell’Azienda, calcolato sugli elementi della retribuzione mensile di cui al punto 1. dell’art. 22 del ccnl;
b) il 2% a carico del lavoratore, calcolato sugli elementi della retribuzione mensile di cui al punto 1. dell’art. 22 del ccnl;
c) l’intero TFR maturando nel corso dell’anno per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993;
d) una quota mensile dell’accantonamento del TFR maturando nel corso nel corso dell’anno per gli altri lavoratori, nella misura del 2% della retribuzione utile al computo di tale istituto.
Per i lavoratori che non eserciteranno tale opzione restano ferme le misure contributive di cui al citato art.54.