VERBALE DI ACCORDO
Il giorno 3.04.2001 si sono incontrati
la Società Autostrade
le Segreterie Nazionali FILT-CGIL,
FIT-CISL e UILTRASPORTI
per
procedere, in applicazione dell’art.46 del vigente c.c.n.l. e a seguito della
disdetta dei precedenti accordi effettuata dall’Azienda il 22 marzo 2000, al
riesame dell’attuale Premio di Produttività.
Al termine dell’incontro le parti
concordano quanto segue:
q
di
avviare, entro brevissimo tempo, la trattativa per la rinegoziazione del Premio
di Produttività per individuare parametri oggettivi di misurazione della stessa
che rispondano alle concrete esigenze di efficacia ed efficienza del “sistema”
Autostrade S.p.A. e che siano in linea
con l’evoluzione che le infrastrutture autostradali a rete e le relative
pertinenze avranno nel prossimo futuro.
Le parti si impegnano a definire un nuovo accordo
entro il mese di Maggio p.v., in modo tale che il meccanismo individuato
rappresenti un utile riferimento per
orientare il comportamento delle parti verso l’obiettivo di raggiungere livelli
di miglioramento del servizio in termini di qualità, economicità e
produttività, riconoscendo l’apporto del fattore lavoro;
q
Di
considerare, conseguentemente, cessati gli accordi regolanti la materia
specifica e si danno atto che gli importi ad oggi maturati non verranno
accresciuti in funzione dei meccanismi di valorizzazione della produttività
successivi all’anno 1999.
Gli importi mensili come determinati dagli accordi
precedenti continuano ad essere corrisposti con le modalità di erogazione
concordate e disciplinate negli stessi, ivi compreso il Protocollo sottoscritto
a latere del c.c.n.l. 16.2.2000, e con quanto individuato nell’allegato 1;
q Di corrispondere per la
produttività realizzata nel corso del 2000 un importo lordo “una tantum” che
verrà erogato in due tranche, rispettivamente nei mesi di Aprile e Luglio 2001,
nelle misure riportate nell’allegato 2.
L’importo una tantum sarà
corrisposto al personale in servizio con contratto a tempo indeterminato
alla data di stipulazione del presente
accordo, in funzione dei mesi di servizio
prestati nel corso del 2001, non considerandosi utili a tal fine gli eventuali periodi di assenza non
retribuita.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro
l’importo spettante pro quota verrà liquidato unitamente alle competenze di
fine rapporto.
Tale importo verrà riproporzionato, per il
personale con contratto part-time, in misura della ridotta prestazione
lavorativa; tale misura è stabilita
nel 60% per il personale part-time applicato in
attività lavorative in turno.
L’una tantum verrà corrisposta al personale
assunto, nel corso dell’anno 2001, con contratto a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 2 del vigente c.c.n.l., in misura proporzionata ai mesi di impiego ed
alla tipologia di contratto.
Letto, confermato e sottoscritto
allegato
1
Per quanto
riguarda le modalità di erogazione degli importi mensili stabiliti dagli
accordi precedenti, in caso di malattia di durata non superiore ai 5 giorni
verrà trattenuta una quota giornaliera.
Per le malattie di durata superiore ai cinque giorni
consecutivi di calendario verrà riconosciuta, a partire dal sesto giorno, una
quota pari all’80% di quella giornaliera per ogni giornata di assenza dal
lavoro.