VERBALE  DI ACCORDO

 

 

 

 

 

         Il giorno 3.04.2001 si sono incontrati

 

         la Società Autostrade

         le Segreterie Nazionali FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI

 

per procedere, in applicazione dell’art.46 del vigente c.c.n.l. e a seguito della disdetta dei precedenti accordi effettuata dall’Azienda il 22 marzo 2000, al riesame dell’attuale Premio di Produttività.

 

 

 

         Al termine dell’incontro le parti concordano quanto segue:

 

q       di avviare, entro brevissimo tempo, la trattativa per la rinegoziazione del Premio di Produttività per individuare parametri oggettivi di misurazione della stessa che rispondano alle concrete esigenze di efficacia ed efficienza del “sistema” Autostrade S.p.A. e che siano  in linea con l’evoluzione che le infrastrutture autostradali a rete e le relative pertinenze avranno nel prossimo futuro. 

Le parti si impegnano a definire un nuovo accordo entro il mese di Maggio p.v., in modo tale che il meccanismo individuato rappresenti un  utile riferimento per orientare il comportamento delle parti verso l’obiettivo di raggiungere livelli di miglioramento del servizio in termini di qualità, economicità e produttività, riconoscendo l’apporto del fattore lavoro;

 

 

q       Di considerare, conseguentemente, cessati gli accordi regolanti la materia specifica e si danno atto che gli importi ad oggi maturati non verranno accresciuti in funzione dei meccanismi di valorizzazione della produttività successivi all’anno 1999.

Gli importi mensili come determinati dagli accordi precedenti continuano ad essere corrisposti con le modalità di erogazione concordate e disciplinate negli stessi, ivi compreso il Protocollo sottoscritto a latere del c.c.n.l. 16.2.2000, e con quanto individuato nell’allegato 1;

 

 

q       Di corrispondere per la produttività realizzata nel corso del 2000 un importo lordo “una tantum” che verrà erogato in due tranche, rispettivamente nei mesi di Aprile e Luglio 2001, nelle misure riportate nell’allegato 2.

 L’importo una tantum sarà  corrisposto al personale in servizio con contratto a tempo indeterminato alla data di stipulazione del presente

 

 

 

accordo, in funzione dei mesi di servizio prestati nel corso del 2001, non considerandosi utili a tal fine  gli eventuali periodi di assenza non retribuita.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro l’importo spettante pro quota verrà liquidato unitamente alle competenze di fine rapporto.

Tale importo verrà riproporzionato, per il personale con contratto part-time, in misura della ridotta  prestazione  lavorativa; tale misura  è  stabilita  nel  60%  per il personale part-time applicato in attività lavorative in turno.

L’una tantum verrà corrisposta al personale assunto, nel corso dell’anno 2001, con contratto a tempo determinato, ai sensi dell’art. 2 del vigente c.c.n.l., in misura proporzionata ai mesi di impiego ed alla tipologia di contratto.

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

                                                            allegato  1

 

 

 

 

Per  quanto riguarda le modalità di erogazione degli importi mensili stabiliti dagli accordi precedenti, in caso di malattia di durata non superiore ai 5 giorni verrà trattenuta una quota giornaliera.

Per le malattie di durata superiore ai cinque giorni consecutivi di calendario verrà riconosciuta, a partire dal sesto giorno, una quota pari all’80% di quella giornaliera per ogni giornata di assenza dal lavoro.