VERBALE DI ACCORDO

 

 

Il giorno 19 luglio 2002, presso gli uffici della D.G. di Roma, si è tenuto un incontro tra

 

la Società Autostrade

 

le Segreterie Nazionali di categoria

 

 

per analizzare le problematiche connesse ai processi di riorganizzazione delle Società del Gruppo che applicano il c.c.n.l. AUTOSTRADE, relativi, al momento, all’attivazione del Progetto Plurisede ed agli interventi di riassetto societario per Autostrade International.

 

Le parti in considerazione dei diversi trattamenti retributivi esistenti all’interno del Gruppo, derivanti anche dai non omogenei andamenti dei premi di produttività  aziendali

 

e

 

nell’ottica di ricercare soluzioni idonee ad assicurare, ai sensi di quanto previsto nel Protocollo del 7 dicembre 2001, una gestione non traumatica dei processi di riorganizzazione e di facilitare, anche con riferimento alla dinamica dei costi, la riallocazione all’interno della Capogruppo del personale delle Società interessate;

 

convengono che

 

Il personale verrà inizialmente "distaccato" presso società Autostrade s.p.a. e trascorsi 6 mesi dalla data del distacco, sarà definitivamente assunto da Autostrade s.p.a. Per il personale che, alla data di stipula del presente accordo, risulti già in distacco in Società Autostrade, l'assunzione avverrà entro 60 giorni.

 

Nei confronti del personale delle Società Controllate, a cui si applica il c.c.n.l. Autostrade, all’atto della assunzione presso la Capogruppo, si provvederà:

 

~        al riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata a tutti i fini contrattuali;

~        alla conferma del livello di inquadramento in atto;

~        al trasferimento a Società Autostrade del TFR maturato e/o spettante;

~        al mantenimento del trattamento economico complessivo  che, tenuto conto dei maggiori importi del Premio di Produttività di Società Autostrade, avverrà secondo  le seguenti modalità:

 

a              gli elementi individuali della retribuzione (ad personam e superminimi – ad eccezione di quello attribuito per effetto del punto “orario di lavoro” -  Quadri dell’art.19 del vigente c.c.n.l. - ) e/o i benefici derivanti dalla contrattazione aziendale in atto nella Società di provenienza, saranno utilizzati, fino a concorrenza, per l’attribuzione dell’importo del Premio di Produttività in vigore in Società Autostrade riferito al livello di inquadramento dell’interessato;

 

b              gli importi eventualmente eccedenti saranno mantenuti ad personam e non saranno riassorbiti dai futuri incrementi economici derivanti dai rinnovi del ccnl;

 

c               qualora, invece,  l’importo, determinato come descritto al punto a, sia inferiore al valore del premio in atto in  Società Autostrade per un pari livello, la differenza sarà corrisposta con le seguenti modalità:

 

ü     fino a 100 euro mensili in un'unica soluzione decorsi 6 mesi dalla data di assunzione in Società Autostrade;

 

ü     l’eventuale parte eccedente i 100 euro, verrà corrisposta,  nelle  misure  del 30%, 35%, 35% della stessa, rispettivamente per ciascun anno successivo a quello dell’erogazione di cui al punto precedente,  fino al completo raggiungimento del valore del premio in essere in Società Autostrade per un livello equivalente.