Roma - Call Center Commerciale
VERBALE DI ACCORDO
Il giorno 14 febbraio 2003, presso gli uffici della Direzione Generale di Roma, si sono incontrati:
. la Direzione aziendale
. le R.S.A. CGIL-CISL-UIL
Nell’ambito di riferimento dell’Accordo Nazionale del 20 luglio 2002 sul capitolo "riconversione professionale" e sulla reinternalizzazione di alcune attività si rende necessario un potenziamento del call center commerciale con una diversa organizzazione del servizio e degli orari di lavoro del personale.
Le parti convengono sul seguente percorso:
espletamento immediato di una selezione per "operatore call center", liv. B1, per complessive 19 posizioni, così suddivise:
-13 posizioni full-time con l’orario di lavoro previsto dall’art. 9 punto 13 e seguenti del vigente c.c.n.l.;
- 6 posizioni part-time orizzontali.
Tale selezione sarà espletata a livello nazionale, con titolo di preferenza al personale occupato attualmente presso la Direzione Generale di Roma;
terminata la fase di reclutamento del personale, sarà necessario attivare una fase specifica di formazione per il personale inserito nella posizione, tale da rendere completamente operativi tutti gli addetti; in attesa del completamento del processo di selezione e formazione l’orario di lavoro del call-center resterà invariato. Al termine della fase formativa e tecnico-addestrativa degli operatori, le parti si incontreranno per una valutazione finalizzata all’avvio della nuova organizzazione.
la nuova organizzazione del servizio prevede a regime il seguente orario di lavoro: dal Lunedì al Sabato, con orario 08.00- 20.00.
L’orario del personale full-time non turnista, attualmente inserito nell’unità call center, verrà articolato secondo uno schema di orari giornalieri sfalsati di otto ore, con fasce orarie che prevedono l’entrata in servizio alle ore 08.00, alle ore 09.00 e alle ore 11.30; la turnazione di tale personale svilupperà una presenza al massimo di un Sabato al mese per addetto, con conseguente recupero il Lunedì successivo.
Per il personale F.T.H e P.T. inseriti nell’unità call-center restano confermate le attuali disposizioni contrattuali.
Le parti convengono che tale articolazione oraria viene definita esclusivamente e specificatamente circoscritta all’Unità call center.
L’Azienda si adopererà ad assicurare, in relazione alle necessità di presidio dell’unità call-center, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal c.c.n.l., la possibilità di un diverso impiego del personale che ne faccia richiesta oggi in servizio presso il call center; per tali sostituzioni dovrà essere impiegato esclusivamente personale part-time o F.T.H.
In relazione all’esigenza di valutare il nuovo assetto organizzativo del call-center le parti convengono di articolare il servizio secondo quanto stabilito nel presente accordo; l’assetto individuato potrà essere oggetto di una eventuale definizione complessiva della materia nell’ambito del prossimo rinnovo del contratto di lavoro e comunque sarà oggetto di specifici incontri a livello locale.