VERBALE DEL GRUPPO DI LAVORO
RSA-AZIENDA SUI PART-TIME
Il gruppo di lavoro, previsto dal
verbale d’accordo siglato in data 15 dicembre 2000 presso la sede della
Direzione IV Tronco dalla Direzione Aziendale e la R.S.A. SLA/CISAL, riunito in
data 24 gennaio 2001 per individuare meccanismi e soluzioni tecniche volte al
mantenimento degli equilibri oggi in atto al IV tronco per i lavoratori
part-time a tempo indeterminato in servizio al 15/12/2000, ha convenuto quanto
segue:
1) salvo diverso accordo fra
le parti la programmazione delle prestazioni dovrà prevedere, per
ciascun singolo lavoratore, una distribuzione equa delle diverse tipologie di
orario (22-06, 06-14, 14-22). nei limiti consentiti dalle esigenze del
servizio.
2) 1 lavoratori part-time
usufruiranno mensilmente di due fine settimana (sabato e
domenica) liberi da turni di lavoro assegnati.
3) a) In applicazione di
quanto previsto al precedente punto 2, il lavoratore ha facoltà, entro il
giorno 20 di ciascun mese, di comunicare all’azienda il fine settimana dcl mese
successivo nel quale non svolgerà le prestazioni assegnate.
b) Il lavoratore ha inoltre facoltà
di indicare l’altro fine settimana nel quale non svolgere le prestazioni
assegnate; tale indicazione sarà accolta dall’azienda compatibilmente con le
esigenze di servizio; qualora queste ultime non permettessero l’accoglimento
della richiesta inerente al secondo fine settimana, l’azienda, nell’ambito del
medesimo mese, procederà ad asscgnare in autonomia un diverso fine settimana
libero da prestazioni.
c) La “comunicazione”; se fatta in
via continuativa, di non effettuare la prestazione nei fine settimana previsti
con orario 22-06, dovrà essere oggetto di valutazione congiunta fra le parti.
Resta intesa la possibilità per
il lavoratore di poter fare liberamente tale comunicazione qualora, in base
allo sviluppo delle sequenze, l’assegnazione dell’orario 22-06 si verifichi due
volte all’interno dello stesso mese ( I e V Domenica del mese)
d) in base allo sviluppo delle
sequcnze. può accadere che, all’interno dello stesso mese, sia assegnata la
prestazione con orario 6-14 su due fine settimana (I e V). In tal caso, se il
fine settimana “comunicato” dal lavoratore come libero da prestazioni non
coincide con una di quelle previste con orario 6-14, tale rimanente
prestazione, se le esigenze del servizio lo richiedono, sarà indicata con
orario diverso in accordo fra le parti.
e) Nei mesi da Giugno a-Settembre è
garantita, salvo diverso accordo fra le parti, la possibilità di svolgere, per
almeno due fine settimana, la prestazione con orario 6-14
4)
Relativamente alla ricollocazione delle quattro prestazioni da riassegnare, il
lavoratore ha la facoltà di comunicare particolari esigenze entro il 20 di
ciascun mese per il mese successivo.
Le prestazioni da ricollocare saranno assegnate, possibilmente con equa
distribuzione mensile, nei giorni.di Martedi-Mercoledi-Giovedi e comunicati con
affìssione del turno ad inizio mese.
E’ fatta salva la facoltà delle
parti di concordare fra di loro una diversa collocazione delle sopracitate
prestazioni.
5) Nell’ottica di armonizzare la fruizione di ferie e permessi e di
salvaguardare il principio di non discriminazione stabilito per legge, si
conviene che, per periodi di ferie di durata pari o superiore ad una settimana
di calendario, il o i fine settimana ricompresi in detti periodi
corrisponderanno a quelli liberati da prestazioni assegnate, e che le
prestazioni da riassegnare di conseguenza, saranno collocati in giorni che
ricadano al di fuori dei periodi di ferie accordati. Tutto ciò, fatta salva la
facoltà delle parti di concordare soluzioni diverse, e compatibilmente con
eventuali accordi vigenti a livello di unità produttiva, inerentemente alla
gestione delle ferie.
6) ìl gruppo di lavoro individuerà, entro il mese di febbraio 2001, un
percorso finalizzato all’equa distribuzione delle prestazioni nei
giorni 25 e 31 dicembre, 1 gennaio, Pasqua e lunedì di Pasqua.
7) E’ fatta salva la facoltà di concordare fra le parti, tramite
apposita modulistica, variazioni dell’orario di lavoro gionialiero assegnato.
8) Resta inteso che quanto sopra non costituisce fattispecie di
clausola elastica.
9) Il gruppo di lavoro si riunirà entro il 31 Maggio 2001 per una
verifica dei punti sopracitati e della loro applicazione.