IV TRONCO

VERBALE DEL GRUPPO DI LAVORO RSA-AZIENDA SUI PART-TIME

 

 

 

Il gruppo di lavoro, previsto dal verbale d’accordo siglato in data 15 dicembre 2000 presso la sede della Direzione IV Tronco dalla Direzione Aziendale e la R.S.A. SLA/CISAL, riunito in data 24 gennaio 2001 per individuare meccanismi e soluzioni tecniche volte al mantenimento degli equilibri oggi in atto al IV tronco per i lavoratori part-time a tempo indeterminato in servizio al 15/12/2000, ha convenuto quanto segue:

 

 

1) salvo diverso accordo fra le parti la programmazione delle prestazioni dovrà prevedere, per ciascun singolo lavoratore, una distribuzione equa delle diverse tipologie di orario (22-06, 06-14, 14-22). nei limiti consentiti dalle esigenze del servizio.

 

2) 1 lavoratori part-time usufruiranno mensilmente di due fine settimana (sabato e domenica) liberi da turni di lavoro assegnati.

 

3) a) In applicazione di quanto previsto al precedente punto 2, il lavoratore ha facoltà, entro il giorno 20 di ciascun mese, di comunicare all’azienda il fine settimana dcl mese successivo nel quale non svolgerà le prestazioni assegnate.

b) Il lavoratore ha inoltre facoltà di indicare l’altro fine settimana nel quale non svolgere le prestazioni assegnate; tale indicazione sarà accolta dall’azienda compatibilmente con le esigenze di servizio; qualora queste ultime non permettessero l’accoglimento della richiesta inerente al secondo fine settimana, l’azienda, nell’ambito del medesimo mese, procederà ad asscgnare in autonomia un diverso fine settimana libero da prestazioni.

c) La “comunicazione”; se fatta in via continuativa, di non effettuare la prestazione nei fine settimana previsti con orario 22-06, dovrà essere oggetto di valutazione congiunta fra le parti.

Resta intesa la possibilità per il lavoratore di poter fare liberamente tale comunicazione qualora, in base allo sviluppo delle sequenze, l’assegnazione dell’orario 22-06 si verifichi due volte all’interno dello stesso mese ( I e V Domenica del mese)

d) in base allo sviluppo delle sequcnze. può accadere che, all’interno dello stesso mese, sia assegnata la prestazione con orario 6-14 su due fine settimana (I e V). In tal caso, se il fine settimana “comunicato” dal lavoratore come libero da prestazioni non coincide con una di quelle previste con orario 6-14, tale rimanente prestazione, se le esigenze del servizio lo richiedono, sarà indicata con orario diverso in accordo fra le parti.

e) Nei mesi da Giugno a-Settembre è garantita, salvo diverso accordo fra le parti, la possibilità di svolgere, per almeno due fine settimana, la prestazione con orario 6-14

 

4) Relativamente alla ricollocazione delle quattro prestazioni da riassegnare, il lavoratore ha la facoltà di comunicare particolari esigenze entro il 20 di ciascun mese per il mese successivo.
Le prestazioni da ricollocare saranno assegnate, possibilmente con equa distribuzione mensile, nei giorni.di Martedi-Mercoledi-Giovedi e comunicati con affìssione del turno ad inizio mese.

E’ fatta salva la facoltà delle parti di concordare fra di loro una diversa collocazione delle sopracitate prestazioni.

5)  Nell’ottica di armonizzare la fruizione di ferie e permessi e di salvaguardare il principio di non discriminazione stabilito per legge, si conviene che, per periodi di ferie di durata pari o superiore ad una settimana di calendario, il o i fine settimana ricompresi in detti periodi corrisponderanno a quelli liberati da prestazioni assegnate, e che le prestazioni da riassegnare di conseguenza, saranno collocati in giorni che ricadano al di fuori dei periodi di ferie accordati. Tutto ciò, fatta salva la facoltà delle parti di concordare soluzioni diverse, e compatibilmente con eventuali accordi vigenti a livello di unità produttiva, inerentemente alla gestione delle ferie.

 

6)  ìl gruppo di lavoro individuerà, entro il mese di febbraio 2001, un percorso finalizzato all’equa distribuzione delle prestazioni nei giorni 25 e 31 dicembre, 1 gennaio, Pasqua e lunedì di Pasqua.

 

7)  E’ fatta salva la facoltà di concordare fra le parti, tramite apposita modulistica, variazioni dell’orario di lavoro gionialiero assegnato.

 

8)  Resta inteso che quanto sopra non costituisce fattispecie di clausola elastica.

 

9)  Il gruppo di lavoro si riunirà entro il 31 Maggio 2001 per una verifica dei punti sopracitati e della loro applicazione.