In data 12.03.2001 presso gli Uffici della Direzione II Tronco si sono incontrati
la Direzione Aziendale
RSA Filt-CGIL-Fit-Cisl e Uiltrasporti
in relazione agli adempimenti adottati in materia di orario di lavoro riguardo al personale part-time in essere al 01.02.2001 le parti, nel confronto seguito alla applicazione della nota a verbale dell’art. 3 del vigente CCNL, stabiliscono quanto segue:
che il personale sopra individuato è stato inquadrato, per quanto riguarda le prestazioni ordinarie programmate, nella tipologia di part-time verticale;
che è stata individuata la domenica di non prestazione, sempre a richiesta del lavoratore, in quella in cui è prevista turnazione di lavoro dalle 6 alle 14, il corrispondente giorno di prestazione, qualora nel mese non si dovesse raggiungere l'orario contrattuale nella previsione della sequenza, verrà posizionato:
per i part-time a 104 e 96 ore nella giornata di mercoledì immediatamente precedente con turnazione 6-14,
per i part-time a 80 ore con programmazione venerdì, sabato, domenica viene posizionato nella giornata del venerdì successivo con turnazione 6 - 14, per la stessa tipologia di part-time con programmazione sabato, domenica lunedì verrà posizionato nel primo lunedì libero immediatamente successivo con turnazione 14-22. Nell'individuazione delle giornate in cui non verrà effettuata la prestazione, essendo già raggiunto l'orario contrattuale mensile, viene indicata come prioritaria la giornata del sabato.
Il personale part-time in forza al 01.02.2001 con contratto a 104 e 96 ore ha la possibilità, in ragione d’anno di non effettuare la prestazione in ulteriori 9 domeniche.
Nell'ambito della turnazione prevista vengono individuate le giornate di non effettuazione della prestazione secondo il seguente criterio:
I turni interessati sono quelli con orario 14-22 nelle giornate di venerdì, sabato e domenica; nell’ordine verrà rispettata la sequenza sabato e domenica (non prestazione), domenica (non prestazione) venerdì, sabato e domenica (lavorativi).
Qualora in ragione d’anno, in virtù del criterio di cui sopra, non si raggiunga il numero delle nove domeniche, verrà indicato dall'azienda quella mancante unitamente al sabato precedente.
Le prestazioni sostitutive delle ulteriori giornate, qualora nel mese non si dovesse raggiungere l’orario contrattuale, nella previsione della sequenza, espletato quanto previsto al punto a), verranno effettuate nell'ambito dello stesso mese nei giorni e con l'orario che l'azienda provvederà a comunicare con il turno all'inizio mese. Il lavoratore potrà indicare prima della programmazione mensile 3 giornate di non disponibilità per l'effettuazione delle prestazioni sostitutive.
Le prestazioni di cui ai precedenti punti non configurano fattispecie di clausole elastiche disciplinate dall'art. 3, comma 7 e segg., del decreto legislativo del 25.02.2000 n.61 e dal punto 5 dell'art. 3 del vigente CCNL.
Al fini del conteggio delle giornate in periodi di assenze precedenti alla programmazione del turno mensile, le parti stabiliscono che le eventuali giornate di prestazione saranno ricollocate nel restante periodo del mese.
Le parti si incontreranno entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente accordo al fine di
verificare l'applicazione dello stesso, anche in relazione all'impiego di tale personale presso, i Punti Blu.,