II Tronco - Art.28
La RSA CGIL II Tronco lamentava che Autostrade perl'Italia spa con disposizione aziendale 1/2002 avesse richiesto ai lavoratori addetti alla esazione di effettuare tutta una serie di prestazione lavorative complementari nel corso dello sciopero e di avere poi effettivamente azionato la procedura disciplinare (lettere di contestazione ) nei confronti di lavoratori i quali, nel corso di uno sciopero indetto e effettuato nel mese di gennaio 2004, si erano rifiutati dì dare seguito a quella disposizione.
Con il ricorso si chiedeva al Giudice di dichiarare l'antisindacalità del comportamento tenuto dalla società convenuta e di ordinare alla Società di cessare il suddetto comportamento; di rimuovere gli effetti del comportamento denunciato, annullando la disposizione di servizio n.1/2004, ordinando ad Autostrade per l'italia di non richiedere al lavoratori l'effettuazione di quelle prestazione nel corso dello sciopero; revocando le contestazioni disciplinari effettuate.
In accoglimento del ricorso il giudice ha dichiarato l'antisindacalità del comportamento aziendale consistito nell'avere richiesto ai lavoratori di effettuare prestazioni lavorative complementari (di stampa del rapporto di servizio, di applicazione delle procedure previste per il Fondo di rotazione, di versamento parziale degli incassi) durante lo sciopero.
Ha dichiarato cessata la materia del contendere con riferimento al comportamento consistito nell'attivazione della procedura disciplinare nei confronti di sei lavoratori in quanto la società l'ha volontariamente abbandonato.
Ha ordinato alla società di cessare Il suddetto comportamento e di revocare immediatamente la disposizione aziendale n. 1/2004 nella parte in cui imponeva ai lavoratori di effettuare le prestazioni lavorative complementari di stampa del rapporto di servizio e di applicazione delle procedure previste per il Fondo di rotazione e versamento parziale degli incassi..
Ha inoltre disposto la pubblicazione del decreto - a cura e spese della società convenuta - sul sito intranet aziendale e nelle bacheche aziendali delle stazioni del II tronco.
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Alla data corrente la Società ha provveduto con una nuova disposizione di servizio a revocare la disposizione di servizio 1/2004 (manifestando l'intenzione di ricorrere contro la sentenza di primo grado) MA non ha ancora ottemperato all'obbligo di di affiggere il decreto in tutte le bacheche del II Tronco. Le stazioni interessate possono rivolgersi ad Autostradeoggi per maggiori informazioni.